Cassazione Penale, Sentenza n. 08821/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 16/06/2025 del Tribunale di Cuneo che aveva confermato la condanna per il reato di diffamazione: l'imputato aveva inviato una mail all'amministratore del condominio e alla proprietaria dell'immobile, accompagnata da diffida e querela, definendo il vicino Paolo Radosta con epiteti offensivi (es. "tossico", "alcolista", "socialmente pericoloso", "border-line" e sostenendo che lo avesse minacciato "in perfetto stile mafioso") e accusando anche la proprietaria Alessandra Nicoli di non aver verificato i requisiti morali dell'affittuario. In appello il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (i) inesistenza dell'offensività o eccedenza rispetto al diritto di critica; (ii) difetto di motivazione sulle scriminanti richiamate (artt. 51, 52, 599 c.p. e art. 598 c.p.); (iii) riconoscibilità della provocazione ex art. 599 c.p.; (iv) applicabilità dell'art. 598 c.p. per atti connessi al diritto di difesa; inoltre il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento nei confronti della Nicoli per presunto difetto di querela.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: le espressioni usate risultano plurime e chiaramente offensive, e in particolare l'attribuzione di tratti di "mafiosità" al Radosta supera i limiti della continenza del diritto di critica. Le scriminanti invocate (artt. 51, 52 e 599 c.p.) non sono state riconosciute per mancanza di prova del fatto ingiusto e della verità delle affermazioni nonché per l'assenza del requisito della continenza; la provocazione ex art. 599 c.p. non è provata (mancano elementi sull'offesa ingiusta cui si sarebbe reagito e sul nesso temporale/causale) e l'art. 598 c.p. non è applicabile perché le espressioni offensive non erano contenute in scritti difensivi indirizzati alle parti di un processo ma in una mail/diffida inviata all'amministratore e a terzi (esposti/denunce sono esclusi dall'ambito di non punibilità previsto dall'art. 598). Quanto all'eccezione di difetto di querela avanzata dal Procuratore generale nei confronti della Nicoli, la Corte non ha potuto pronunciarsi per assenza degli atti necessari al relativo accertamento, anche considerando che la Nicoli si era costituita parte civile. Conseguentemente la condanna di primo grado (multa e risarcimento danni da liquidarsi separatamente) è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 51 c.p.
Invocata come scriminante (esimente). La Corte ha ritenuto che, anche se invocata, non sussisteva perché le espressioni eccedevano i limiti della continenza e mancava prova della verità/fatti che la giustificassero
art. 52 c.p.
Richiamata tra le scriminanti; la Corte non ha riconosciuto la sua applicabilità per le stesse ragioni: mancanza di prova e superamento dei limiti consentiti dal diritto di critica
art. 599 c.p.
Norma sulla provocazione come esimente nei reati contro l'onore. La Corte ha affermato che per riconoscerla è necessario dimostrare il fatto ingiusto ricevuto e il nesso con la reazione; qui tale prova non è stata fornita
art. 598 c.p.
Esclude la punibilità delle offese contenute in scritti difensivi prodotti nelle cause: la Corte ha interpretato la norma restrittivamente, escludendo l'applicazione agli esposti/denunce o a scritti inviat i a terzi (come la mail/diffida all'amministratore)
art. 604 c.p.p.
Norma sulle nullità processuali; la Corte ha ricordato che la mancanza assoluta di motivazione in primo grado non rientra automaticamente tra i casi tassativi che impongono la nullità in appello, potendo il giudice d'appello integrare la motivazione
artt. 1176 e 2043 cod. civ.
Citati negli atti come riferimenti a rilievi civili collegati (ad es. diligenza del buon padre di famiglia, responsabilità civile) ma non decisivi ai fini penali della diffamazione
art. 610 e 612 c.p.
Menzi oni nell'ambito dei titoli diversi evocati dagli atti (riferimenti a ipotesi di rilievo penale varie), ma non centrali nella decisione sulla diffamazione
Massime di principio
- Espressioni plurime e gravemente offensive che espongono la persona al pubblico disprezzo superano il legittimo diritto di critica e possono integrare il reato di diffamazione.
- Le scriminanti (es. legittima difesa morale, esercizio del diritto, provocazione) richiedono che il ricorrente alzi l'onere di allegazione e fornisca elementi di prova sul fatto vero e sul nesso tra fatto e reazione; l'assenza di tali elementi determina il rigetto della difesa.
- L'art. 598 c.p. (non punibilità per atti difensivi) si applica restrittivamente: è limitato agli scritti difensivi prodotti nell'ambito del procedimento e diretti alle parti processuali, non agli esposti, denunce o comunicazioni extraprocessuali inviate a terzi.
- La doglianza per mancata motivazione in primo grado non comporta automaticamente la nullità; il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione nel suo potere di piena cognizione.
- Per far valere il difetto di querela e ottenere un'annullamento per assenza di querela verso una parte civile è necessario che gli atti attestino tale difetto; senza gli atti il giudice non può pronunciarsi.
- In controversie tra vicini o in ambito condominiale, la diffusione a terzi (es. amministratore, altri condomini) di giudizi offensivi aumenta la capacità diffamatoria dell'espressione e la relativa responsabilità penale.
- Chi ritiene di essere stato minacciato o offeso ha l'onere di allegare elementi precisi e documentabili (testimonianze, prove) per far valere scriminanti basate sulla reazione a un fatto ingiusto.
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