Cassazione Civile, Ordinanza n. 01352/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima della decisione sul merito del motivo, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e al controricorso. La Corte ha quindi ritenuto perfezionata la fattispecie abdicativa prevista dagli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente, finanziamento e altri rapporti bancari intercorsi tra una società in nome collettivo e la banca. Il titolare della ditta individuale che aveva assunto di essere divenuto unico socio della società sosteneva che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i diritti e le posizioni sostanziali già facenti capo alla società non fossero venuti meno, ma si fossero trasferiti in capo a lui, quale unico socio, consentendogli di proseguire individualmente l’attività già svolta in forma societaria e di far valere in proprio la pretesa risarcitoria. Il tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la società estinta non potesse più agire e che l’azione spettasse, se del caso, al liquidatore. La corte d’appello aveva confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2272, n. 4, e 2495 c.c., assumendo che la cancellazione non avesse eliminato i diritti già maturati e che la legittimazione ad agire spettasse a lui in proprio quale titolare dell’impresa individuale subentrata all’attività societaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 2272, n. 4, c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese
art. 2495 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di effetti della cancellazione della società
art. 390 c.p.c.
indicato come norma che disciplina la rinuncia al ricorso
art. 391 c.p.c.
richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
art. 391, comma 4, c.p.c.
richiamato per escludere la pronuncia sulle spese di lite
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso perfeziona la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione, rendendo superflua ogni pronuncia sul motivo di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non decide sulla fondatezza della censura e non entra nel merito della questione sostanziale oggetto della lite.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, di regola, una statuizione sulle spese quando la Corte applica l’art. 391, comma 4, c.p.c.
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