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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01352/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima della decisione sul merito del motivo, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e al controricorso. La Corte ha quindi ritenuto perfezionata la fattispecie abdicativa prevista dagli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente, finanziamento e altri rapporti bancari intercorsi tra una società in nome collettivo e la banca. Il titolare della ditta individuale che aveva assunto di essere divenuto unico socio della società sosteneva che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i diritti e le posizioni sostanziali già facenti capo alla società non fossero venuti meno, ma si fossero trasferiti in capo a lui, quale unico socio, consentendogli di proseguire individualmente l’attività già svolta in forma societaria e di far valere in proprio la pretesa risarcitoria. Il tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la società estinta non potesse più agire e che l’azione spettasse, se del caso, al liquidatore. La corte d’appello aveva confermato tale decisione. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2272, n. 4, e 2495 c.c., assumendo che la cancellazione non avesse eliminato i diritti già maturati e che la legittimazione ad agire spettasse a lui in proprio quale titolare dell’impresa individuale subentrata all’attività societaria.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 2272, n. 4, c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di effetti della cancellazione della società

  • art. 390 c.p.c.

    indicato come norma che disciplina la rinuncia al ricorso

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    richiamato per escludere la pronuncia sulle spese di lite

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso perfeziona la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione, rendendo superflua ogni pronuncia sul motivo di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non decide sulla fondatezza della censura e non entra nel merito della questione sostanziale oggetto della lite.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, di regola, una statuizione sulle spese quando la Corte applica l’art. 391, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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