Cassazione Penale, Sentenza n. 40690/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) omessa declaratoria della prescrizione del reato di omicidio colposo aggravato (fatto commesso il 18/08/2011), sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata il 11/07/2023 in base alla formulazione normativa vigente al tempus criminis; (2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali, per ritenuta ingiustificata valorizzazione della consulenza tecnica del pubblico ministero e svalutazione della consulenza della difesa nella ricostruzione del sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di condanna resa in primo grado e confermata in appello. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione pertinente fosse di sette anni (in ragione della formulazione normativa all'epoca del fatto), che va raddoppiato ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen., e ulteriormente maggiorato di un quarto per i molteplici atti interruttivi intervenuti; di conseguenza la prescrizione non era maturata né prima della sentenza di appello né al momento attuale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata, coerente e non illogica la motivazione della Corte territoriale circa la responsabilità dell'imputato (mancato rispetto della velocità nei centri abitati, violazione dell'art. 141 c.d.s., nesso causale e prevedibilità/prevenibilità dell'evento) e ha escluso la possibilità per la cassazione di procedere a una rivalutazione del compendio probatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000, in via equitativa, alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio colposo aggravato; la Corte ne applica la formulazione vigente al momento del fatto per determinare il termine di prescrizione.
d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008
Riferimento alla riformulazione della norma sull'omicidio colposo intervenuta con quel decreto/legge, rilevante per la determinazione del tempus criminis e del relativo termine di prescrizione.
art. 157, comma 6, cod. pen.
Applicato nel senso di raddoppiare il termine di prescrizione previsto per il reato, come operato dalla Corte nella determinazione della maturazione del termine estintivo.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione); la Corte le richiama per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente e respingerli.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; riguarda le modalità di esposizione del ricorso.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe)
Norme che hanno consentito il trattamento del procedimento in udienza camerale secondo le modalità indicate; richiamate per dare conto della forma del dibattimento in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che stabilisce l'obbligo di sostenere le spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione del contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto giustificato il versamento di euro 3.000, pur senza ritenere colpa grave nell'origine dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata sulla base della formulazione della norma vigente al tempo del fatto (tempus criminis); eventuali modifiche normative successive non retroagiscono per aumentare il termine applicabile.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare raddoppi o maggiorazioni previste dall'ordinamento (es. art. 157, comma 6) e gli effetti degli atti interruttivi: tali elementi possono differire sensibilmente la data di maturazione della prescrizione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto e delle prove: le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili.
- Le valutazioni critiche sulla comparazione tra consulenze tecniche (pubblico ministero vs difesa) devono mirare a evidenziare vizi di diritto o palese illogicità nella motivazione; la semplice preferenza per una consulenza non è sufficiente a giustificare la cassazione.
- Il ricorrente che propone ricorso infondato può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a un contributo alla Cassa delle Ammende, anche se non sussiste colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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