Ordinanza n. 2063/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti: A) Nota prot. n. -OMISSIS-del 28/05/2026 (doc.1) con cui l’USR Campania ha chiesto la trasmissione, ai fini dell’ammissione ai prossimi esami di maturità, dei fascicoli dei soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g.n. 4129/2026, quali studenti iscritti alla scuola -OMISSIS-, senza includere anche gli altri studenti odierni ricorrenti, in quanto iscritti alla medesima scuola; B) Determinazione di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, del 9/6/2026 (doc.2), nella parte in cui non ha ammesso, quali privatisi, tutti gli alunni iscritti all’istituto ricorrente agli esami di maturità per il corrente anno scolastico, limitando la richiesta di trasmissione della relativa documentazione e, per l’effetto, il possibile sostenimento dell’esame finale, ai soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.G. 4129/2026; C) della presupposta decisione dell’USR Campania, di data ed estremi ignoti, con cui è stata preclusa l’ammissione agli esami di maturità a tutti gli studenti iscritti alla scuola odierna ricorrente; D) qua tenus opus, della nota dell’USR Campania del 10/6/26 (doc.3), ove interpretata nel senso di richiedere la trasmissione, ai fini dell’ammissione ai prossimi esami di maturità, i fascicoli dei soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.G.n. 4129/2026, senza includere anche gli altri studenti odierni ricorrenti; E) d’ogni ulteriore atto, ignoti data ed estremi, che sia presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti sopra gravati, nella parte in cui precludano agli odierni ricorrenti di poter partecipare all’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, anche solo come candidati privatisti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti dell'USR Campania che, ai fini dell'ammissione agli esami di maturità, limitavano la trasmissione dei fascicoli e la possibilità di sostenere l'esame ai soli studenti già ricorrenti in altro giudizio, escludendo gli altri studenti iscritti al medesimo istituto
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto e studenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le note e le determinazioni dell'USR Campania con cui era stata limitata ai soli studenti ricorrenti in un precedente giudizio la trasmissione dei fascicoli necessari per l'ammissione agli esami di maturità, con conseguente preclusione della partecipazione degli altri studenti iscritti all'istituto, anche come candidati privatisti. È stata inoltre contestata la presupposta decisione, non identificata negli estremi, con cui sarebbe stata preclusa l'ammissione agli esami a tutti gli studenti dell'istituto. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti, mentre emerge la controversia relativa alla spettanza della parità scolastica in capo all'istituto di provenienza e alla necessità di riesaminare le posizioni individuali degli studenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti già stabiliti dal decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. n. 1660 del 23 giugno 2026, confermandolo. La misura non comporta l'ammissione automatica degli studenti agli esami di Stato e non anticipa la decisione sulla spettanza della parità scolastica all'istituto; impone invece all'USR Campania di riesaminare le posizioni degli odierni ricorrenti e di adottare nel più breve tempo possibile le determinazioni di competenza. Il Collegio ha rilevato che l'amministrazione si è già attivata, in spirito di leale collaborazione procedimentale e processuale, predisponendo gli adempimenti istruttori e organizzativi necessari, complessi anche per il numero degli studenti e per la tempistica, considerato che i termini della sessione suppletiva erano scaduti. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente quello degli studenti a non vedere definitivamente compromessa la possibilità di concludere il percorso scolastico. Il riesame non è stato ritenuto lesivo dell'interesse pubblico o del principio di legalità, poiché resta espressione dell'autonomo potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione e non pregiudica il diverso esito del giudizio di merito. La trattazione di merito è stata fissata al 9 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta nei termini indicati in motivazione.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base del decreto cautelare monocratico presidenziale, confermato dal Collegio; la misura impone il riesame delle posizioni, senza ammissione automatica agli esami.
art. 2 c.p.a.
È richiamato con riguardo allo spirito di leale collaborazione procedimentale e processuale mostrato dall'amministrazione nell'attuazione degli adempimenti istruttori e organizzativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la mancata ammissione a una prova conclusiva del percorso scolastico rischia di compromettere definitivamente la possibilità dello studente di completarlo, l'interesse dello studente può prevalere nel bilanciamento cautelare, anche mediante l'ordine all'amministrazione di riesaminare la posizione individuale.
- L'ordine cautelare di riesame non equivale all'ammissione automatica alla prova né alla anticipata attribuzione del beneficio sostanziale controverso: impone all'amministrazione una nuova valutazione motivata, lasciandole impregiudicato l'esito del procedimento e del giudizio di merito.
- Il riesame cautelare delle posizioni degli interessati può essere imposto anche quando gli adempimenti istruttori e organizzativi siano complessi e i termini ordinari siano scaduti, se ciò è necessario per evitare la definitiva compromissione dell'interesse tutelato e non pregiudica l'interesse pubblico né il principio di legalità.
- La tutela cautelare può essere confermata quando l'amministrazione abbia già avviato gli adempimenti necessari in attuazione della misura provvisoria, purché permanga l'obbligo di completare il riesame e adottare tempestivamente le determinazioni di competenza.
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