Sentenza n. 1155/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio di classe del 28 agosto che non ha ammesso la studentessa alla classe successiva e, per quanto di ragione, pagella finale di settembre
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La studentessa, tramite i genitori, ha impugnato la non ammissione, contestando con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, degli artt. 1, 2 e 4 del d.P.R. 122/2009, del PTOF dell’istituto, della l. 170/2010, delle Linee guida MIUR del 12 luglio 2011 e del Piano didattico personalizzato. Ha dedotto inoltre eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento dalla funzione educativa, nonché violazione dei principi di personalizzazione della didattica ed equità valutativa. L’unica insufficienza era in matematica, materia interessata dal disturbo specifico dell’apprendimento (discalculia) diagnosticato alla studentessa; secondo la ricorrente, la non ammissione avrebbe richiesto una motivazione individualizzata sulle carenze formative non recuperabili nell’anno successivo o su altre ragioni ostative al passaggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto che, poiché l’unico voto insufficiente riguardava la matematica e la studentessa aveva una diagnosi di discalculia, il giudizio negativo dovesse essere sorretto da una motivazione specifica, idonea a indicare eventuali carenze formative rilevanti e non recuperabili nell’anno successivo, oppure altre ragioni ostative alla promozione. Gli atti impugnati non fornivano tale motivazione. La nota scolastica depositata in giudizio riferiva che, dopo l’ammissione con riserva alla classe quarta disposta in sede cautelare, la studentessa era stata successivamente rimandata agli esami di riparazione e non ammessa alla classe successiva nell’agosto 2026; ciò non ha impedito l’accoglimento della domanda contro gli atti originariamente impugnati. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Nel caso in esame l’unico voto insufficiente è stato assegnato all’alunna con riguardo alla matematica, materia riguardante il diagnosticato disturbo speciale dell’apprendimento (DSA) per discalculia, talché tale giudizio negativo avrebbe richiesto una motivazione specifica che desse conto dell’esistenza di eventuali mancanze formative rilevanti (non recuperabili nell’anno successivo) o di altre specifiche ragioni ostative al passaggio alla classe successiva, mentre gli atti impugnati hanno illegittimamente omesso di fornire tale motivazione.
La valutazione negativa che determina la non ammissione, quando l’unica insufficienza riguarda la materia interessata da un DSA, deve spiegare specificamente quali carenze formative non recuperabili o quali ulteriori ragioni giustifichino il mancato passaggio alla classe successiva.
artt. 1, 2 e 4 d.P.R. 122/2009
Nel caso in esame l’unico voto insufficiente è stato assegnato all’alunna con riguardo alla matematica, materia riguardante il diagnosticato disturbo speciale dell’apprendimento (DSA) per discalculia, talché tale giudizio negativo avrebbe richiesto una motivazione specifica che desse conto dell’esistenza di eventuali mancanze formative rilevanti (non recuperabili nell’anno successivo) o di altre specifiche ragioni ostative al passaggio alla classe successiva, mentre gli atti impugnati hanno illegittimamente omesso di fornire tale motivazione.
Nel caso deciso, le disposizioni sulla valutazione scolastica richiedevano una motivazione individualizzata e concreta della non ammissione, avuto riguardo alla materia insufficiente e al DSA diagnosticato.
l. 170/2010
Nel caso in esame l’unico voto insufficiente è stato assegnato all’alunna con riguardo alla matematica, materia riguardante il diagnosticato disturbo speciale dell’apprendimento (DSA) per discalculia, talché tale giudizio negativo avrebbe richiesto una motivazione specifica che desse conto dell’esistenza di eventuali mancanze formative rilevanti (non recuperabili nell’anno successivo) o di altre specifiche ragioni ostative al passaggio alla classe successiva, mentre gli atti impugnati hanno illegittimamente omesso di fornire tale motivazione.
La presenza di un DSA riferito alla materia in cui è stata riportata l’unica insufficienza rende necessaria una motivazione specifica della non ammissione, che dia conto delle carenze non recuperabili o di altre ragioni ostative.
Linee Guida del MIUR del 12 luglio 2011
Nel caso in esame l’unico voto insufficiente è stato assegnato all’alunna con riguardo alla matematica, materia riguardante il diagnosticato disturbo speciale dell’apprendimento (DSA) per discalculia, talché tale giudizio negativo avrebbe richiesto una motivazione specifica che desse conto dell’esistenza di eventuali mancanze formative rilevanti (non recuperabili nell’anno successivo) o di altre specifiche ragioni ostative al passaggio alla classe successiva, mentre gli atti impugnati hanno illegittimamente omesso di fornire tale motivazione.
In presenza di DSA, la decisione di non ammissione deve essere motivata con riferimento alle carenze effettivamente rilevanti e non recuperabili o ad altre specifiche ragioni ostative; il giudice ha applicato tale esigenza alla valutazione della studentessa.
Piano didattico personalizzato della studentessa
Nel caso in esame l’unico voto insufficiente è stato assegnato all’alunna con riguardo alla matematica, materia riguardante il diagnosticato disturbo speciale dell’apprendimento (DSA) per discalculia, talché tale giudizio negativo avrebbe richiesto una motivazione specifica che desse conto dell’esistenza di eventuali mancanze formative rilevanti (non recuperabili nell’anno successivo) o di altre specifiche ragioni ostative al passaggio alla classe successiva, mentre gli atti impugnati hanno illegittimamente omesso di fornire tale motivazione.
La valutazione e la decisione di non ammissione dovevano confrontarsi specificamente con la condizione di DSA e con la personalizzazione didattica, esplicitando le ragioni che impedivano il passaggio.
Massime di principio
- Quando l’unica insufficienza che sostiene la non ammissione di uno studente riguarda una materia interessata da un disturbo specifico dell’apprendimento diagnosticato, la decisione deve essere motivata in modo specifico e individualizzato, indicando le carenze formative rilevanti non recuperabili nell’anno successivo o le altre concrete ragioni ostative al passaggio alla classe successiva.
- La non ammissione scolastica non può fondarsi, in una situazione caratterizzata da un DSA pertinente alla materia insufficiente, su un giudizio negativo privo di spiegazione concreta delle ragioni per cui le carenze riscontrate impediscono la prosecuzione del percorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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