Sentenza del 18/01/2018 n. 1118 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego del condono per ritardati o omessi pagamenti previsto dall'art. 9-bis della Legge n. 289/2002. Deduceva, da un lato, l'omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sull'eccezione di decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo, sostenendo che le cartelle avrebbero dovuto essere nuovamente iscritte a ruolo e notificate entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 37, comma 44, del D.L. n. 223/2006. Dall'altro lato, sosteneva di aver effettuato i pagamenti necessari al perfezionamento del condono mediante delega bancaria, ritenendo tale modalità sufficiente a liberarlo dall'obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che il giudice d'appello non si era espressamente pronunciato sull'eccezione di decadenza, ma ha ritenuto possibile decidere direttamente la questione, senza rinvio, perché manifestamente infondata. L'art. 37, comma 44, del D.L. n. 223/2006 riguarda somme derivanti da cartelle non ancora notificate, mentre nel caso concreto le cartelle erano già state notificate e soltanto sospese in conseguenza della domanda di condono. Il mancato perfezionamento del condono ha quindi fatto rivivere integralmente l'obbligazione originaria, senza necessità di una nuova notifica. Quanto ai pagamenti, la Corte ha rilevato che non risultava provata la loro effettiva esecuzione e che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
condono per ritardati od omessi pagamenti
Il condono si perfeziona soltanto se risultano eseguiti i pagamenti richiesti dalla disciplina; in mancanza, il diniego dell'Amministrazione è legittimo e torna esigibile l'obbligazione tributaria originaria.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 44, convertito nella Legge 24 agosto 2006, n. 248
entro il 31 dicembre 2008 è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. a) e b)
Il termine riguarda le cartelle relative a somme non ancora notificate. Non si applica quando la cartella era già stata notificata prima della domanda di condono e poi era stata soltanto sospesa.
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lettere a) e b)
la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto o quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo i casi
La disciplina dei termini di notifica si riferisce alle somme risultanti dall'attività di liquidazione delle dichiarazioni e alle cartelle non ancora notificate.
Art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte al suo esame. Tuttavia, l'omessa pronuncia può non comportare il rinvio se la questione è infondata e può essere decisa direttamente dalla Corte di Cassazione senza ulteriori accertamenti di fatto.
Art. 384 c.p.c.
In applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, la Cassazione può decidere direttamente nel merito una questione di diritto, evitando il rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 28
La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere la validità del versamento tramite delega bancaria, ma la censura è stata ritenuta infondata per mancanza di prova dell'effettiva esecuzione dei pagamenti.
Art. 1269 c.c.
Richiamato dal contribuente per sostenere che l'accettazione della delega da parte della banca avrebbe prodotto effetti liberatori; tale ricostruzione non è stata accolta in assenza della prova concreta del pagamento.
Art. 2697 c.c.
Chi invoca l'avvenuto pagamento deve dimostrarne l'effettiva esecuzione; la mera disponibilità o accettazione di una delega bancaria non è stata ritenuta sufficiente.
Art. 116 c.p.c.
La valutazione dell'attendibilità e della concludenza delle prove appartiene al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in Cassazione, salvo specifici vizi processuali o motivazionali nei limiti consentiti.
Art. 3 della Costituzione
La Corte ha richiamato il principio di ragionevolezza per escludere che una domanda di condono possa obbligare l'Amministrazione a notificare nuovamente una cartella già notificata.
Art. 97 della Costituzione
La conservazione degli effetti della cartella già notificata tutela efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, evitando inutili duplicazioni procedimentali.
Art. 111, comma 2, della Costituzione
Il principio di ragionevole durata del processo giustifica, insieme all'art. 384 c.p.c., la decisione diretta della Cassazione quando il rinvio sarebbe inutile.
Massime di principio
- Un condono tributario basato su pagamenti si perfeziona solo se il contribuente dimostra l'effettivo e tempestivo versamento delle somme richieste; la semplice presentazione dell'istanza o l'esistenza di una delega bancaria non sono necessariamente sufficienti.
- Quando una cartella di pagamento è stata già validamente notificata, una successiva domanda di condono normalmente ne sospende gli effetti, ma il mancato perfezionamento del condono fa rivivere l'obbligazione originaria senza richiedere una nuova notifica.
- I termini di decadenza previsti per la prima notificazione delle cartelle non si applicano automaticamente a cartelle già notificate e successivamente sospese.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione di ricevute, deleghe o altri elementi probatori: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale rilevante.
- Chi sostiene di aver pagato deve conservare e produrre documentazione idonea a provare l'esecuzione effettiva del pagamento, l'importo, la data e la corretta imputazione del versamento.
- L'omessa pronuncia del giudice d'appello non comporta necessariamente il rinvio della causa: la Cassazione può decidere direttamente se la questione omessa è puramente giuridica, infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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