Sentenza del 10/07/2015 n. 4011 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Acquisto di fabbricato abitativo - Ambito turistico/ricettivo - Detrazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è stata esclusa. Ai fini dell’indetraibilità oggettiva prevista dall’art. 19-bis1, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 633/1972, la distinzione tra immobili abitativi e immobili strumentali deve essere effettuata sulla base della classificazione catastale, indipendentemente dall’impiego concreto dell’immobile nell’attività turistico-ricettiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di detrarre l’IVA relativa all’acquisto di immobili catastalmente classificati come abitativi, sebbene concretamente impiegati per lo svolgimento di un’attività turistico-ricettiva secondo la normativa regionale di settore. Il punto decisivo era stabilire se la natura strumentale dell’immobile dipendesse dal suo utilizzo effettivo oppure dalla classificazione catastale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis1, comma 1, lettera i)
Prevede l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge. La qualificazione dell’immobile deve essere individuata principalmente mediante la classificazione catastale.
Massime di principio
- Per stabilire se l’IVA sull’acquisto di un immobile sia detraibile, rileva in via generale la sua classificazione catastale e non soltanto l’utilizzo concreto che ne viene fatto.
- L’impiego di un immobile abitativo nell’ambito di un’attività turistico-ricettiva non lo trasforma automaticamente in un immobile strumentale ai fini IVA.
- Prima di procedere all’acquisto, occorre verificare la categoria catastale dell’immobile e la disciplina dell’art. 19-bis1 del d.P.R. n. 633/1972, poiché l’utilizzo imprenditoriale o commerciale può non essere sufficiente a garantire la detrazione.
- La normativa regionale che consente l’utilizzo turistico-ricettivo di un immobile non prevale, ai fini della detrazione IVA, sui criteri fiscali fondati sulla classificazione catastale.
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