Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25123/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti principali contestavano in prima battuta l'inclusione, nell'asse ereditario del de cuius, dei beni che erano stati conferiti all'Azienda Agricola Malagola Anziani S.r.l. (poi Azienda Agricola Dal Re S.r.l.) e successivamente liquidata e cancellata dal registro delle imprese; sostenevano che i beni conferiti erano definitivamente usciti dal patrimonio del conferente e non potevano rientrarvi se non per invalidazione del conferimento. Inoltre contestavano la statuizione sulle spese di causa. I ricorrenti incidentali (gruppo Malagola) censuravano poi la determinazione dei valori dei cespiti (criterio temporale e adeguamento), la valutazione del rendimento della villa e la mancata ammissione di ulteriore prova peritale e orale. Il gruppo Rinaldini proponeva un ricorso incidentale anch'esso su varie questioni di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale presentato dai Dal Re/Antonellini, richiamando il precedente ordine di questa Sezione (ordinanza n. 4831/2019) che aveva già deciso autonomamente profili sostanziali: per effetto del giudicato derivante da quella pronuncia era precluso il riesame delle medesime doglianze. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla ripartizione delle spese, confermando la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca. Il ricorso incidentale proposto da Malagola Anziani Vanni, Dolgopiatoff Francesca e Dolgopiatoff Michel è stato rigettato nel merito: la Corte ha ritenuto corretto il criterio di valutazione adottato (valore riferito all'apertura della successione con attualizzazione al momento della liquidazione), ha confermato la stima del rendimento della villa effettuata dal giudice di merito e ha ritenuto legittima la valutazione negativa circa l'ammissione di nuova CTU e di prova orale. Il ricorso incidentale proposto da Rinaldini Maria e Malagola Anziani Maria Luisa è stato dichiarato inammissibile perché non era diretto contro il ricorso principale e perché proposto fuori termine rispetto alla notificazione del ricorso principale (violazione del termine di 40 giorni previsto dall'art. 371 c.p.c.). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti; la Corte ha segnalato la possibilità di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2476 c.c.

    Riferito dai ricorrenti per sostenere che il conferimento in società esclude il bene dal patrimonio del conferente; la Corte osserva però che la questione era già stata decisa con precedente ordinanza di questa Sezione e non poteva essere riesaminata.

  • art. 2497 c.c.

    Citate congiuntamente ai principi societari relativi al conferimento; la Corte non ha riaperto il giudizio su tale profilo per effetto del giudicato formatosi con pronunce precedenti.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)

    Norma cui i ricorrenti hanno fatto riferimento per i motivi di cassazione; la Corte ha comunque dichiarato i motivi inammissibili per le ragioni di rito e di giudicato esposte.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la ripartizione delle spese: la Corte conferma il principio che la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la compensazione è legittima in caso di soccombenza reciproca.

  • art. 720 c.c.

    Richiamato nel quadro giurisprudenziale sul valore del relictum: per la determinazione delle quote si prende riferimento all'epoca di apertura della successione, mentre per la liquidazione in denaro il valore va attualizzato all'epoca della decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    Citato dai ricorrenti incidentali nell'ambito di doglianze sulla divisione e sui criteri valutativi; la Corte ha ritenuto le censure infondate o inesistenti per mancata specificazione del pregiudizio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in connessione alle impugnazioni sulla divisione e sui conguagli; non ha portato alla riforma delle decisioni di merito.

  • art. 184 c.p.c. (testo anteriore alla novella del 1990)

    Invocato in relazione alla richiesta di prova orale; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze per mancata riproduzione dei capitoli di prova e per la riserva di merito alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 371 c.p.c.

    Applicato per il principio che il ricorso incidentale in Cassazione deve essere proposto nei termini e solo dalle parti contro cui è diretto il ricorso principale; la mancata osservanza dei termini e della legittimazione ha reso inammissibile il ricorso incidentale di Rinaldini.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato relativamente all'eventualità del versamento di un ulteriore contributo unificato qualora dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se in precedenza questa Corte ha già pronunciato ordinanza o sentenza che decide autonomamente una questione, il giudicato di quella pronuncia può precludere il riesame delle stesse doglianze in un successivo ricorso di cassazione.
  • I beni conferiti a una società escono dal patrimonio del conferente e in linea di principio possono rientrarvi solo per effetto di invalidazione del conferimento; tuttavia l'ammissibilità di un gravame sulla ricomprensione dei beni nell'asse dipende anche dal precedente giudicato e dalla tempestività delle impugnazioni.
  • La determinazione del valore del relictum ai fini della formazione delle quote ereditarie si riferisce alla data di apertura della successione, ma la liquidazione in denaro delle quote può e deve essere attualizzata al valore economico al momento della decisione (adeguamento valutario).
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti o delle prove: i criteri di stima del giudice di merito e la scelta delle risultanze peritali rientrano nella sua discrezionalità, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o di diritto.
  • La valutazione dell'opportunità di ammettere ulteriori mezzi istruttori (CTU, prova orale) è rimessa al giudice di merito; la mancata ammissione non è di per sé viziabile in cassazione se la decisione è adeguatamente motivata.
  • Le regole processuali sugli impugnativi incidentali vanno rispettate: il ricorso incidentale in Cassazione deve essere proposto nei termini e dalle parti legittimate (termine di 40 giorni dall'atto principale), pena l'inammissibilità; non è ammessa una catena indeterminata di ricorsi incidentali tardivi.
  • La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza ma la quantificazione e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili limitatamente a vizi di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.