Sentenza del 24/02/2017 n. 1640 - Comm. Trib. Prov. Milano
OMESSA INDICAZIONE CREDITO NELLA DICHIARAZIONE - Credito realmente esistente - Possibilità di compensare il credito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Di conseguenza, l'omessa indicazione iniziale non impedisce l'utilizzo in compensazione del credito, purché il credito sia realmente esistente e venga validamente indicato nella dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 5 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omessa indicazione originaria di un credito effettivamente spettante e la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione oltre il termine ordinario, mediante dichiarazione integrativa a favore, per poter successivamente utilizzare il credito in compensazione.
Norme richiamate
Art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Ha esteso la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
La norma consente di rettificare a favore del contribuente la dichiarazione anche oltre il precedente termine ordinario. Se il credito è effettivamente esistente, la sua tardiva indicazione tramite dichiarazione integrativa consente di utilizzarlo in compensazione.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di un credito nella dichiarazione originaria non comporta automaticamente la perdita del credito, se il contribuente è in grado di dimostrarne l'effettiva esistenza.
- La dichiarazione integrativa a favore può essere utilizzata per correggere errori od omissioni dichiarative anche oltre il termine precedentemente previsto, nei limiti temporali e procedurali stabiliti dalla legge.
- Il credito tardivamente indicato può essere utilizzato in compensazione soltanto se è realmente spettante, adeguatamente documentato e correttamente esposto nella dichiarazione integrativa.
- La possibilità di correggere la dichiarazione non legittima la creazione di crediti inesistenti: l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di verificarne presupposti, ammontare e spettanza.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la mancata indicazione formale di un credito esistente e l'inesistenza sostanziale del credito: nel primo caso la rettifica può consentirne l'utilizzo, mentre nel secondo la compensazione resta illegittima.
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