Cassazione Civile, Ordinanza n. 12969/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da atti dispositivi e successivi atti esecutivi su beni immobili: una donazione di nuda proprietà, poi pignorata da creditori e gravata da sequestro conservativo convertito in pignoramento, quindi da una sentenza di annullamento della donazione annotata nei registri immobiliari senza previa trascrizione della domanda di annullamento. Gli eredi della donante hanno sostenuto di essere proprietari dei beni e hanno promosso opposizioni e contestazioni nella procedura esecutiva, deducendo, tra l'altro, la legittimazione a opporsi agli atti esecutivi e a contestare ordinanze del G.E., l'erroneità delle statuizioni di primo grado e di appello sulla loro posizione processuale e sulla proponibilità dei rimedi ex artt. 615, 617, 618 e 619 c.p.c. Nel ricorso per cassazione hanno articolato tredici gruppi di motivi, ma la censura centrale esaminata dalla Corte è stata quella relativa alla redazione del ricorso, ritenuto eccessivamente prolisso, confuso, frammentato e privo dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dall'art. 366 c.p.c., con impossibilità per la Corte di individuare agevolmente fatti rilevanti, decisione impugnata e singole censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto violati in modo patologico i requisiti di cui all'art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., perché il ricorso era eccessivamente esteso, oscuro, disorganico e costringeva il giudice di legittimità a ricostruire autonomamente vicenda processuale, documenti e motivi di doglianza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, nonché alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 6
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti essenziali, una chiara e sintetica esposizione dei motivi e la specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza di sinteticità, chiarezza e specificità può integrare inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
Le censure devono essere ordinate secondo le tassative tipologie di vizio deducibili in cassazione, con conseguenzialità logico-giuridica rispetto alla decisione impugnata.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna alle somme previste per la proposizione di un ricorso definito in rito in conformità alla proposta accelerata, parametrando la somma ai compensi liquidati e al massimo previsto dalla norma.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di definizione conforme alla proposta accelerata.
art. 617 c.p.c.
Richiamato dalle parti in relazione alle opposizioni agli atti esecutivi e alla legittimazione a contestare il quomodo della procedura.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dalle parti per l'opposizione all'esecuzione e per contestazioni relative alla procedura esecutiva.
art. 618 c.p.c.
Richiamato dalle parti per sostenere i limiti della cognizione sull'opposizione agli atti esecutivi decisa con sentenza.
art. 619 c.p.c.
Richiamato dalle parti per l'opposizione di terzo all'esecuzione.
art. 630 c.p.c.
Richiamato dalle parti in relazione alla dedotta omessa declaratoria di estinzione della procedura.
art. 567 c.p.c.
Richiamato nel contesto della dedotta estinzione e della regolarità degli atti della procedura esecutiva.
art. 487 c.p.c.
Richiamato per contestare il potere di revoca del giudice dell'esecuzione.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per sostenere che le allegazioni e modifiche della causa petendi operate nelle memorie avrebbero dovuto essere considerate ai fini della domanda e della legittimazione.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in tema di interesse ad agire e legittimazione processuale, con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalle parti nelle doglianze sulla partecipazione al giudizio e sul contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Richiamato con riferimento al litisconsorzio e alla partecipazione necessaria nel processo esecutivo/oppositivo.
art. 110 c.p.c.
Richiamato per la successione nel processo del soggetto subentrato nella posizione della parte originaria.
art. 298 c.p.c.
Richiamato in tema di sospensione del processo per interruzione.
art. 300 c.p.c.
Richiamato in tema di interruzione e prosecuzione del processo.
art. 302 c.p.c.
Richiamato in tema di prosecuzione del processo interrotto.
art. 303 c.p.c.
Richiamato in tema di riassunzione del processo interrotto.
art. 304 c.p.c.
Richiamato in tema di effetti dell'interruzione e della riassunzione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nelle doglianze sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nelle censure sulla valutazione del materiale processuale e probatorio.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente o inferiore al minimo costituzionale.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno del diritto di difesa e della legittimazione processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del giusto processo, della motivazione e del contraddittorio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto come atto tecnico di critica vincolata: occorrono esposizione sommaria ma completa dei fatti rilevanti, motivi chiari e sintetici, e puntuale indicazione degli atti e documenti su cui ciascun motivo si fonda.
- Un ricorso eccessivamente prolisso, frammentato, confuso e costruito mediante la disseminazione delle censure in più punti, con rinvii incrociati e riproduzione indiscriminata di atti e brani di sentenza, può essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
- Il requisito di specificità del ricorso impone che la Corte di cassazione possa comprendere l'oggetto della controversia e le singole censure senza dover ricostruire autonomamente il processo o ricercare tra gli atti i passaggi decisivi.
- La sinteticità e la chiarezza del ricorso sono funzionali non solo all'efficienza del giudizio di legittimità, ma anche al contraddittorio con la controparte e alla funzione nomofilattica della Corte.
- Quando il ricorso presenta difetti patologici di forma e contenuto tali da rendere incomprensibili le questioni sottoposte, la sanzione è l'inammissibilità, con le conseguenze accessorie in tema di spese e responsabilità aggravata.
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