Cassazione Penale, Sentenza n. 02435/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., denunciando l'illegalità della pena inflitta per la rapina pluriaggravata (artt. 61 n.7, 110, 628 c.p.) in quanto la misura complessiva, e in particolare la sanzione pecuniaria, risultava inferiore ai minimi edittali applicabili ratione temporis dopo la modifica dell'art. 628 c.p. operata dalla legge n.36/2019. Si censurava la violazione degli artt. 628, quarto comma, c.p. e delle norme sul procedimento di concordato (444 ss. c.p.p.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto che la determinazione della pena operata dalle parti e recepita dal GUP non abbia rispettato la nuova cornice edittale introdotta dalla legge n.36/2019, con conseguente illegittimità della componente pecuniaria (al di sotto del minimo). Considerata la natura negoziale dell'accordo, la violazione normativa su una clausola rende necessario l'annullamento integrale della sentenza di applicazione del concordato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Verbania, Ufficio del GIP, per nuovo provvedimento in diversa composizione.
Norme richiamate
Codice penale, art. 628 (rapina), terzo e quarto comma
La novella del 2019 ha innalzato la forbice edittale per le ipotesi aggravate; la Corte ha ritenuto che, per reati commessi nel 2021, andasse applicata la nuova cornice e che la pena pecuniaria risultasse dunque al di sotto del minimo legale
Codice penale, art. 61, n.7 (circostanza aggravante)
Rilevata la presenza della circostanza aggravante (danno patrimoniale di rilevante gravità) va considerata nel calcolo dell'intervallo edittale complessivo
Codice penale, art. 62-bis (effetto della diminuzione di pena per le circostanze)
La prima riduzione di un terzo (per circostanza attenuante speciale o equivalente) va computata sulla base edittale corretta; la Corte ha ricostruito il calcolo sequenziale partendo dalla più alta base prevista dalla novella
Codice di procedura penale, art. 444 (applicazione della pena concordata)
Il giudice che omologa un accordo deve verificare la legittimità della pena rispetto alla cornice edittale applicabile; se una clausola dell'accordo è contraria a legge l'intero accordo non può essere parzialmente confermato e deve essere annullato
Legge 26 aprile 2019, n. 36, art. 6, comma 1, lett. c) (modifica art. 628 c.p.)
La modifica normativa ha aumentato i minimi edittali delle aggravanti della rapina; la Corte ha ritenuto questa disposizione applicabile ratione temporis al fatto commesso nel 2021
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis (limiti del ricorso per cassazione avverso sentenze concordate)
Consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'illegalità della pena; la Corte ha ritenuto fondata la censura dell'illegalità
Massime di principio
- Quando si omologa una pena concordata (art. 444 c.p.p.), il giudice deve verificare la correttezza del calcolo rispetto alla cornice edittale vigente ratione temporis; errori su questo punto possono determinare annullamento in Cassazione
- Se la pena concordata, per specie o per quantità (anche nella parte pecuniaria), risulta al di sotto dei minimi previsti dalla legge applicabile al fatto, quella parte è 'pena illegale' e può dar luogo a cassazione
- La determinazione della pena nel concordato va calcolata sequenzialmente: individuare la pena base corretta, applicare eventuali riduzioni (es. art. 62-bis) e quindi la riduzione per il rito/accordo; errori nella sequenza o nei parametri rendono il risultato invalido
- Per accordi negoziali di natura integrata (concordato), l'illegittimità di una clausola richiede, di regola, l'annullamento integrale dell'accordo e non la sola correzione parziale da parte del giudice
- Il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammissibile sui motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., tra cui l'illegalità della pena; la parte pubblica può farlo anche per tutelare l'interesse pubblico alla corretta configurazione della pena
- In presenza di modifiche legislative intervenute dopo il fatto, occorre valutare attentamente quale cornice edittale sia ratione temporis applicabile (principio di irretroattività della legge più sfavorevole)
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