Cassazione Civile, Ordinanza n. 01869/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di IVA per l’anno d’imposta 2007, con riprese per operazioni asseritamente inesistenti. I contribuenti avevano impugnato l’atto e, in primo grado, il ricorso era stato accolto solo in parte. In appello la CTR aveva rigettato l’appello incidentale dei contribuenti e accolto quello principale dell’Ufficio, ritenendo provata dall’amministrazione l’inesistenza di parte delle operazioni fatturate e non adeguatamente provata la buona fede/estraneità dei contribuenti. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso per relationem e sull’allegazione del PVC, poiché il verbale sarebbe stato consegnato all’amministratore giudiziario e non al legale rappresentante/soci; 3) violazione delle regole sull’onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti e mancato esame della documentazione prodotta dai contribuenti; 4) violazione delle norme IVA sulla nota di credito e sulla valutazione della fattura n. 381/2007; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valorizzazione delle prove documentali offerte. I ricorrenti hanno sostenuto che l’Ufficio non avesse fornito elementi probatori sufficienti circa l’inesistenza delle operazioni e che la CTR non avesse verificato se il PVC fosse davvero conosciuto dal soggetto legittimato a rappresentare la società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso di avviso motivato per relationem mediante richiamo a un PVC, non basta richiamare la giurisprudenza sull’assenza di obbligo di allegazione del verbale quando esso sia già conosciuto dal contribuente: occorre verificare concretamente se il PVC fosse stato effettivamente conosciuto dal legale rappresentante o comunque dal soggetto legittimato, se fosse stato agevolmente conoscibile e se la nomina dell’amministratore giudiziario avesse inciso sui poteri di rappresentanza dell’organo societario. Poiché la CTR non aveva compiuto tali verifiche, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è valida solo se l’atto richiamato è conosciuto dal contribuente o il suo contenuto essenziale è riprodotto; nel caso concreto occorreva verificare l’effettiva conoscenza del PVC da parte del legale rappresentante o del soggetto legittimato a rappresentare la società.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato congiuntamente all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 come norma sulla motivazione e conoscibilità degli atti richiamati.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro del vizio di omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova nelle controversie su operazioni oggettivamente inesistenti e sulla prova contraria del contribuente.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme alle norme IVA e alle regole sull’accertamento, in relazione alla dedotta violazione dei criteri probatori dell’Ufficio.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in materia di accertamento IVA e riprese per operazioni inesistenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorso con riferimento alla detrazione IVA e alla contestazione delle fatture asseritamente inesistenti.
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato con riferimento alla nota di credito emessa a storno della fattura contestata.
art. 115 c.p.c.
Invocato per lamentare che la CTR non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è motivato per relationem mediante rinvio a un PVC, la validità della motivazione richiede una verifica concreta della conoscenza effettiva dell’atto richiamato da parte del soggetto legittimato a rappresentare il contribuente, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto a precedenti sulla non necessità di allegazione.
- Se la consegna del PVC è avvenuta a un soggetto la cui legittimazione rappresentativa è controversa, il giudice di merito deve accertare se tale soggetto fosse effettivamente abilitato a ricevere l’atto e se la nomina di un amministratore giudiziario abbia inciso o meno sulla rappresentanza societaria ai fini della conoscenza del verbale.
- La motivazione dell’avviso per relationem è conforme all’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 solo se il richiamo consente al destinatario di comprendere adeguatamente la pretesa e di approntare compiutamente le difese; tale requisito non può presumersi in assenza di un accertamento sulla conoscenza del documento richiamato.
- In sede di legittimità, se il motivo fondato comporta la cassazione con rinvio per un nuovo esame di un profilo decisivo, gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti.
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