Ordinanza n. 8667/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della Nota MIUR 103727 REG 17713299175449-26-02-17 di esclusione dalla graduatoria notificata in data 17.02.2026; - dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche da finanziare nell’ambito del PNRR, per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1, nella parte dell’art. 4 (proposte e candidature finanziabili), comma 1, laddove la formula (con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nell’”Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica”) venga interpretato nel senso che le palestre da finanziare debbano essere collocate all’interno degli edifici pubblici scolastici, nonché l’art. 5, comma 2, lett. b), limitatamente alla frase “edifici adibiti ad uso scolastico non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica SNAES”; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota di esclusione dalla graduatoria relativa all'avviso PNRR per interventi di messa in sicurezza e realizzazione di palestre scolastiche, nonché disposizioni dell'avviso ritenute lesive
Esito
La controversia
Il Comune ricorrente ha impugnato la nota ministeriale di esclusione dalla graduatoria e alcune disposizioni dell'avviso pubblico PNRR relativo al finanziamento di palestre scolastiche. In particolare, ha contestato l'interpretazione dell'art. 4, comma 1, dell'avviso, nella parte in cui richiederebbe che le palestre finanziabili siano collocate all'interno di edifici pubblici scolastici censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, nonché l'art. 5, comma 2, lett. b), limitatamente al riferimento agli edifici scolastici non censiti nell'Anagrafe. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi sostanziali di illegittimità dedotti contro l'esclusione o contro l'avviso, poiché il giudice si pronuncia esclusivamente su questioni processuali relative al rito e all'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che, pertanto, è soggetta al rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha disposto la conversione del rito e rinviato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 17 giugno 2026, riservandosi la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Il giudice ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, individuati come parti necessarie. L'integrazione dovrà essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei soggetti interessati, il TAR ha autorizzato anche la notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio, entro i medesimi termini. Il mancato rispetto, ritenuto espressamente perentorio, dei termini di notificazione o di deposito comporta l'improcedibilità del ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata sui motivi di merito o sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR.
La controversia relativa a una procedura amministrativa finanziata, in tutto o in parte, con risorse PNRR è soggetta al rito speciale previsto dalla disposizione; la Presidenza del Consiglio e la Struttura di Missione indicata costituiscono parti necessarie del giudizio.
art. 49 c.p.a.
ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni necessarie al giudizio.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto procedure amministrative finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR sono assoggettate al rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, con conseguente necessità di adeguare la trattazione ai termini compatibili con l'attuazione del Piano.
- Nei giudizi rientranti nell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 sono parti necessarie la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro competente per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, tramite la relativa Struttura di Missione.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
- I termini assegnati dal giudice per la notificazione necessaria e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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