Cassazione Civile, Ordinanza n. 22978/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito nel 2002 a un ingegnere per la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza relativi al completamento di un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani. Il professionista ha agito per il pagamento del compenso maturato. Il consorzio, dopo essere stato condannato in primo grado al pagamento del compenso e dopo il rigetto della manleva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha proposto appello, notificandolo anche alla Regione Campania, che riteneva subentrata nella gestione dell'emergenza rifiuti. La Corte d'appello ha riformato la decisione accogliendo la domanda di manleva e condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a tenere indenne il consorzio verso il professionista. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 328 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello, constatato il subentro della Regione Campania e la notifica dell'impugnazione anche a essa, avrebbe dovuto pronunciare direttamente sulla domanda di manleva nei confronti della Regione, senza ometterne la statuizione; 2) violazione dell'art. 1372, comma 2, c.c. e delle ordinanze commissariali richiamate, deducendo che non esisteva alcun fondamento per la pretesa di manleva, perché gli incarichi professionali erano stati conferiti dal consorzio e non vi era un impegno di finanziamento della struttura commissariale rispetto a tutte le prestazioni oggetto di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in caso di cessazione dello stato di emergenza e di soppressione della struttura commissariale, l'ente territoriale ordinariamente competente subentra nei rapporti attivi e passivi e nei procedimenti pendenti in modo automatico, secondo una successione a titolo universale ex art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013, con applicazione dell'art. 110 c.p.c. e senza necessità di interruzione del processo. La Corte ha osservato che la Corte d'appello non si è attenuta a tali principi, non valutando correttamente la chiamata in giudizio della Regione Campania quale successore e trascurando la rilevanza processuale e sostanziale del subentro. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 328 c.p.c.
Invocato come norma processuale che imponeva di pronunciarsi sulla domanda anche nei confronti del soggetto subentrante; la Corte ha però deciso il caso soprattutto sul diverso tema della successione tra enti pubblici e della prosecuzione automatica del processo.
art. 1372, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente per negare un obbligo di manleva in capo alla struttura commissariale; il motivo non è stato deciso autonomamente ma è stato ritenuto assorbito/fondato nel quadro della censura complessiva sulla successione nei rapporti.
art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013
Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti ... subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti ...
La disposizione realizza una successione universale automatica dell'ente ordinariamente competente nei rapporti già facenti capo alla struttura commissariale, comprensiva dei giudizi pendenti.
art. 110 c.p.c.
Trova applicazione per effetto del subentro dell'ente pubblico successore nei rapporti processuali pendenti.
artt. 299 e 300 c.p.c.
Non operano nel senso di richiedere l'interruzione del processo quando il subentro dell'ente pubblico è previsto come automatico dalla legge.
art. 6 del R.D. n. 1611 del 1933
Richiamato nella vicenda processuale originaria sulla competenza funzionale e territoriale quando era stata evocata in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
art. 25 c.p.c.
Richiamato nella fase iniziale per la competenza territoriale del Tribunale adito.
art. 106 c.p.c.
Richiamato nel contesto della chiamata in causa e del contraddittorio.
art. 167, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel contesto delle difese del convenuto nella fase di primo grado.
art. 269, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel contesto delle difese e della chiamata in causa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei due motivi di ricorso per cassazione, entrambi prospettati come violazioni di legge.
art. 5 della l. n. 225 del 1992
Norma richiamata per individuare la struttura commissariale e il regime di emergenza da cui origina il subentro dell'ente ordinariamente competente.
art. 5-bis, comma 5, d.l. n. 343 del 2001, conv. dalla l. n. 401 del 2001
Richiamato nel testo dell'art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013, quale riferimento ai rapporti derivanti dalle dichiarazioni di emergenza.
art. 5, commi 4-ter e 4-quater, l. n. 225 del 1992
Richiamati per individuare le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti chiamati a subentrare.
art. 5 della l.r. n. 8 del 2004
Richiamato nella motivazione come fonte del conferimento alla Regione di funzioni analoghe a quelle emergenziali.
d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016
Richiamato per analogia con la successione universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle posizioni di Equitalia.
Massime di principio
- Quando una norma di settore prevede, alla cessazione dell'emergenza, il subentro dell'ente ordinariamente competente nei rapporti attivi e passivi della struttura commissariale, il subentro opera come successione a titolo universale anche nei processi pendenti.
- In presenza di una successione universale tra enti pubblici prevista dalla legge, il processo non richiede interruzione ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c., poiché il cambio di soggetto avviene senza soluzione di continuità.
- Il giudice di merito deve valutare la legittimazione e la posizione del soggetto subentrante quando questo sia stato evocato in giudizio; la mancata considerazione del subentro può integrare violazione di legge censurabile in cassazione.
- Le controversie relative a rapporti sorti in fase emergenziale devono essere ricondotte, cessata l'emergenza, al normale assetto delle competenze dell'ente territoriale istituzionalmente competente, anche sotto il profilo processuale e contabile.
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