Sentenza del 05/12/2019 n. 31791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dei costi contabilizzati da P. s.r.l. in relazione a un contratto di associazione in partecipazione stipulato con Nuova C.G.D. s.p.a., società appartenente allo stesso gruppo. La CTR aveva qualificato il rapporto come mera comunione di impresa, ritenendo quindi indebita la deduzione dei costi, e aveva escluso la disapplicazione delle sanzioni. La contribuente ha contestato tale qualificazione, denunciando violazioni di legge, ultrapetizione, contraddittorietà della motivazione, condizioni di incertezza normativa e illegittimità della condanna alle spese. In Cassazione ha inoltre invocato un giudicato esterno successivo, formatosi tra le medesime parti sullo stesso contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza della CTR di Milano n. 99/8/13, che aveva qualificato il contratto come associazione in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi e aveva ritenuto legittima la contabilizzazione dei relativi costi. Tale accertamento, riguardando il medesimo contratto e il medesimo fatto generatore degli obblighi tributari, anche se riferito a un diverso tributo, non poteva più essere rimesso in discussione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2004, 2005 e 2006. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Cassazione ha deciso direttamente la controversia, poiché il giudicato esterno aveva già risolto la questione della natura del contratto e non erano necessari ulteriori accertamenti.
Art. 109, comma 9, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
La norma è stata richiamata in relazione alla deducibilità dei costi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione. La decisione finale, tuttavia, ha ritenuto vincolante il precedente giudicato che qualificava l'apporto come esclusivamente costituito da opere e servizi, legittimando la contabilizzazione dei costi.
Artt. 2549, 2552 e 2553 c.c.
Le disposizioni disciplinano l'associazione in partecipazione e gli apporti dell'associato. La Cassazione ha confermato, per effetto del giudicato, la qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione e non come comunione di impresa.
Artt. 2247 e 2248 c.c.
Sono state invocate dalla contribuente per contestare la qualificazione del rapporto come comunione di impresa. La decisione ha superato la questione in ragione dell'efficacia vincolante del giudicato esterno.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 91 c.p.c.
Le norme riguardano la regolamentazione delle spese processuali. La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi, ritenendo giustificata tale soluzione dalla formazione del giudicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Artt. 99 e 112 c.p.c.
Sono state richiamate per denunciare un'asserita ultrapetizione della CTR, che avrebbe deciso sulla qualificazione del rapporto oltre i limiti delle domande. La Cassazione non ha accolto autonomamente tale censura, decidendo sulla base del giudicato esterno.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti ha già accertato la natura giuridica di un contratto, tale accertamento può vincolare i successivi giudizi tributari fondati sul medesimo fatto generatore, anche se riguardano imposte diverse.
- Il giudicato esterno può prevalere sulla diversa qualificazione del rapporto compiuta dal giudice nel processo successivo: non è possibile qualificare nuovamente il medesimo contratto in modo incompatibile con una decisione definitiva.
- Nei rapporti tra società collegate, la qualificazione del contratto deve essere effettuata sulla base del suo effettivo contenuto e degli apporti concretamente previsti, distinguendo l'associazione in partecipazione dalla comunione di impresa o da un rapporto societario.
- La deducibilità dei costi collegati a un contratto associativo dipende dalla corretta qualificazione giuridica del rapporto e dalla riconducibilità degli apporti a prestazioni effettive di opere o servizi previste dalla disciplina fiscale.
- La Cassazione può decidere direttamente nel merito quando l'accertamento rilevante è già definitivo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando una circostanza decisiva, come la formazione successiva del giudicato esterno, emerge soltanto durante il giudizio di legittimità.
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