Regolamento (UE) 2026/177
Regolamento delegato (UE) 2026/177 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2022/126 per semplificare e chiarire diverse regole attuative della PAC. Le principali modifiche riguardano i requisiti e i controlli sulla canapa, il calcolo e i massimali del sostegno per i ritiri dal mercato, la disciplina dei programmi operativi delle organizzazioni transnazionali e l’adeguamento della norma BCAA 1 sui prati permanenti alle recenti modifiche del regolamento (UE) 2021/2115. È inoltre prevista la soppressione di varie disposizioni ritenute obsolete o eccessivamente onerose.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 per semplificare talune regole PAC su canapa, ritiri dal mercato, programmi operativi transnazionali e norma BCAA 1 sui prati permanenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori che operano nell’ambito dei piani strategici della PAC 2023-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Incide in particolare sui tipi di intervento nei settori agricoli disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2022/126, sui controlli e requisiti relativi alla produzione di canapa, sui ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, sui programmi operativi delle organizzazioni transnazionali di produttori e sulla norma BCAA 1 relativa al mantenimento dei prati permanenti. Le modifiche si applicano in parte dal 24 dicembre 2025 e, per la maggior parte delle disposizioni sostanziali, dal 1o gennaio 2027; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/126 in materia PAC, canapa, ritiri dal mercato e prati permanenti
Il regolamento delegato (UE) 2026/177 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027. L’obiettivo dichiarato è duplice: semplificare alcune procedure di controllo e di gestione amministrativa, e adeguare varie disposizioni alle modifiche intervenute nella disciplina della PAC, anche per effetto del regolamento (UE) 2025/2649.
Ambito e finalità della modifica
Le modifiche riguardano gli Stati membri, le autorità competenti, gli agricoltori e le organizzazioni di produttori che operano nell’ambito dei piani strategici della PAC. Il regolamento incide su più ambiti del regolamento delegato (UE) 2022/126: canapa, ritiri dal mercato, programmi operativi transnazionali, norme di condizionalità/BCAA 1 sui prati permanenti e allegati tecnici collegati. In più punti la Commissione richiama l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi, chiarire le competenze nazionali e rendere più coerente la disciplina con il quadro di base del regolamento (UE) 2021/2115.
Canapa: requisiti di ammissibilità e controlli
L’articolo 2 viene riscritto per specificare in modo più netto le condizioni per la concessione dei pagamenti connessi alla produzione di canapa. È richiesto l’uso di sementi di varietà iscritte nel catalogo comune alla data del 15 marzo dell’anno di pagamento, oppure prima della scadenza fissata dallo Stato membro se quest’ultimo esercita tale facoltà; le varietà devono essere certificate secondo la normativa sementiera dell’Unione e non devono aver superato per due anni consecutivi il limite di THC previsto dal regolamento (UE) 2021/2115.
Anche i controlli vengono semplificati. L’autorità competente deve conservare dati dettagliati sul tenore di THC, e l’allegato I distingue due procedure di controllo: la procedura A impone controlli in loco almeno sul 15 % delle superfici dichiarate, mentre la procedura B, applicabile se è previsto un sistema di autorizzazione preventiva, richiede controlli in loco almeno sul 10 % delle superfici dichiarate.
Ritiri dal mercato: calcolo del limite e costi ammissibili
Il regolamento chiarisce come calcolare il limite di un terzo dell’importo totale delle spese previsto per taluni interventi di ritiro dal mercato, raccolta verde e mancata raccolta. Il calcolo va effettuato con riferimento all’importo totale delle spese dell’anno civile di attuazione del programma operativo interessato.
Sul piano operativo, l’articolo 25 disciplina i costi di trasporto dei prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita o altre destinazioni. Gli Stati membri devono fissare le spese di trasporto mediante una tabella di costi unitari basata sulla distanza tra luogo di ritiro e luogo di consegna; è prevista la rimborsabilità solo fino a 750 km. Le spese vanno pagate a chi le ha effettivamente sostenute, e gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita devono recare l’emblema dell’Unione e le diciture indicate nell’allegato IV.
L’articolo 26 viene sostituito con una disciplina più articolata del sostegno. Per gli ortofrutticoli elencati nell’allegato V, il cumulo tra sostegno massimo, spese di trasporto e, se del caso, spese di condizionamento non può superare il 90 % del prezzo medio di mercato nella fase di uscita dall’organizzazione di produttori, calcolato sui tre anni precedenti. Per i prodotti non inclusi nell’allegato V, i massimali nazionali non possono superare il 40 % del prezzo medio di mercato per la distribuzione gratuita e il 30 % per altre destinazioni, calcolati sui cinque anni precedenti. Se il beneficiario ha già ricevuto indennità da terzi, il sostegno viene ridotto del corrispondente importo.
È inoltre previsto che gli Stati membri possano autorizzare il pagamento in natura ai trasformatori, purché tale pagamento copra unicamente le spese di trasformazione.
Semplificazione e soppressione di disposizioni sui ritiri
Il regolamento sopprime gli articoli 27, 28 e 33 nonché l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2022/126. Contestualmente, il titolo della sezione 2 del capo II del titolo III viene riformulato per riferirsi esclusivamente alle norme specifiche applicabili ai ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni. Anche l’allegato V viene rinominato per riflettere la nuova impostazione dell’articolo 26.
La nuova formulazione dell’articolo 29 stabilisce che i prodotti ritirati dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, nei settori interessati dall’articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, devono rispettare le pertinenti norme di commercializzazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, con salvezza delle regole su presentazione e indicazioni esterne. Se per un prodotto ortofrutticolo non esistono norme specifiche, si applicano i requisiti minimi dell’allegato VI.
Programmi operativi di organizzazioni transnazionali
All’articolo 32 bis viene inserita una disposizione espressa sulla competenza ad approvare i programmi operativi attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e da associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. La competenza spetta allo Stato membro in cui tali organizzazioni hanno sede. La modifica si applica retroattivamente dal 24 dicembre 2025, così da evitare un vuoto normativo dopo la soppressione di precedenti previsioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/891.
Prati permanenti e norma BCAA 1
L’articolo 48 è aggiornato per recepire le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2649. La soglia di riferimento per il mantenimento dei prati permanenti, ai fini della norma BCAA 1 dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, è fissata al 10 % anziché al precedente 5 %. Inoltre, le superfici e le dichiarazioni dei piccoli agricoltori che percepiscono pagamenti nell’ambito del regime di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 non vengono considerate nel calcolo della percentuale di prati permanenti e della percentuale di riferimento.
Se la diminuzione supera il 10 %, lo Stato membro deve imporre a livello aziendale la riconversione del terreno in prato permanente o la creazione di nuove superfici a prato permanente, salvo eccezioni. Le superfici riconvertite o create sono considerate prato permanente dal primo giorno e devono mantenere l’uso a erba o altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi, oppure per sette anni se lo Stato membro ha scelto tale durata nella propria disciplina nazionale.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche più ampie sui ritiri dal mercato, sui massimali, sulle norme di commercializzazione, sulla BCAA 1 e sugli allegati si applicano dal 1o gennaio 2027, per consentire l’allineamento ai programmi operativi annuali. Fa eccezione la disposizione sulla competenza dello Stato membro per l’approvazione dei programmi operativi transnazionali, applicabile dal 24 dicembre 2025.
Disposizioni principali
Requisiti aggiuntivi per la canapa
Sostituito l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/126. I pagamenti per la produzione di canapa sono subordinati all’uso di sementi di varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno di pagamento, o prima della scadenza fissata dallo Stato membro se quest’ultimo lo decide; le varietà devono inoltre non aver superato per due anni consecutivi il limite di THC dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 ed essere certificate ai sensi della direttiva 2002/57/CE o, per le varietà da conservare, dell’articolo 10 della direttiva 2008/62/CE.
Conservazione dei dati sui controlli THC
Sostituito l’articolo 3, paragrafo 2. L’autorità competente dello Stato membro deve conservare i dati relativi al tenore di THC, includendo almeno: tenore di THC di ciascun campione espresso in percentuale con due decimali, procedimento utilizzato, numero di prove, percentuale di superficie verificata rispetto alla superficie dichiarata, momento del prelievo e misure nazionali adottate.
Calcolo del limite di un terzo per ritiri, raccolta verde e mancata raccolta
All’articolo 22 è aggiunto un paragrafo 6: il limite di un terzo dell’importo totale delle spese previsto dall’articolo 50, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115 si calcola con riferimento all’importo totale delle spese nell’anno civile di attuazione del programma operativo interessato.
Trasporto e distribuzione gratuita nei ritiri dal mercato
Nuovo articolo 25. Per gli interventi di ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, gli Stati membri devono fissare le spese di trasporto con una tabella di costi unitari in funzione della distanza tra luogo di ritiro e luogo di consegna; sono rimborsabili solo trasporti fino a 750 km. Le spese sono pagate a chi le ha effettivamente sostenute. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita devono recare l’emblema dell’Unione e una o più diciture dell’allegato IV.
Nuova disciplina del sostegno per i ritiri dal mercato
Sostituito l’articolo 26. Per gli ortofrutticoli dell’allegato V, il cumulo tra spese di trasporto, eventuali spese di condizionamento per la distribuzione gratuita e massimale di sostegno non può superare il 90 % del prezzo medio di mercato nella fase di uscita dall’organizzazione di produttori, calcolato sui tre anni precedenti. Per i prodotti non compresi nell’allegato V, gli Stati membri fissano massimali non superiori al 40 % del prezzo medio di mercato per la distribuzione gratuita e al 30 % per altre destinazioni, calcolati sui cinque anni precedenti. Il sostegno è ridotto dell’importo di eventuali indennità già ricevute da terzi; resta possibile il sostegno solo per prodotti che non saranno reimmessi nel circuito commerciale. Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura ai trasformatori, se copre unicamente le spese di trasformazione.
Soppressione di disposizioni obsolete sui ritiri
Sono soppressi gli articoli 27, 28 e 33 e l’allegato VII; il titolo della sezione 2 del capo II del titolo III è aggiornato per riferirsi alle sole norme specifiche applicabili ai ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni. L’allegato V è rinominato per riflettere la nuova disciplina dell’articolo 26.
Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati
Sostituito l’articolo 29. I prodotti ritirati dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di commercializzazione pertinenti del regolamento (UE) n. 1308/2013, salvo le regole su presentazione e indicazioni esterne. Se non esistono norme specifiche per un prodotto ortofrutticolo, si applicano i requisiti minimi dell’allegato VI.
Programmi operativi delle organizzazioni transnazionali
All’articolo 32 bis è inserita una regola espressa: lo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione transnazionale di produttori o l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente ad approvare i programmi operativi da esse attuati. La modifica si applica dal 24 dicembre 2025 per evitare un vuoto giuridico.
Adeguamento della norma BCAA 1 sui prati permanenti
L’articolo 48 è modificato per allinearlo al regolamento (UE) 2025/2649. La percentuale di prati permanenti non deve scendere sotto il 10 % rispetto alla percentuale di riferimento stabilita dallo Stato membro nel piano strategico PAC. Non si considerano nel calcolo le superfici e le dichiarazioni degli agricoltori che ricevono pagamenti nel regime per i piccoli agricoltori dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115. Se la diminuzione supera il 10 %, lo Stato membro impone a livello aziendale la riconversione o la creazione di prato permanente, salvo esclusioni specifiche. Le superfici riconvertite o create sono considerate prato permanente dal primo giorno e devono mantenere l’uso a erba o altre piante erbacee da foraggio per almeno 5 anni consecutivi, oppure 7 anni se lo Stato membro ha scelto tale opzione.
Controlli sulla produzione di canapa
L’allegato I è modificato. Per la procedura A, applicabile ai controlli della produzione di canapa, lo Stato membro determina una percentuale minima di controlli in loco pari ad almeno il 15 % delle superfici dichiarate. Per la procedura B, se introdotto un sistema di autorizzazione preventiva, la percentuale minima di controlli in loco è pari ad almeno il 10 % delle superfici dichiarate.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche di cui all’articolo 1, punti da 3) a 8), 10), 13) e 14), si applicano dal 1o gennaio 2027. La modifica relativa ai programmi operativi delle organizzazioni transnazionali si applica dal 24 dicembre 2025.
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