Sentenza del 21/01/2016 n. 557 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Determinazione sintetica del reddito - Redditometro - Acquisti gratuiti - Contratto di comodato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione sintetica del reddito fondata sulla disponibilità e sul godimento di beni immobili, sostenendo che gli acquisti fossero avvenuti gratuitamente e che gli immobili fossero utilizzati in virtù di contratti di comodato gratuito. Deduceva inoltre che le spese relative alla gestione e alla conduzione degli immobili fossero state sostenute dal comodante, come risultava da una sua dichiarazione, e che tali circostanze dovessero escludere o neutralizzare l'accertamento redditometrico.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. Ai fini del redditometro, la gratuità dell'acquisto dei beni immobili non è di per sé decisiva, poiché rileva la disponibilità o il godimento del bene quale indice della capacità contributiva. Anche il comodato gratuito non è sufficiente, da solo, a disapplicare la determinazione sintetica del reddito. La dichiarazione del comodante circa il sostenimento delle spese di gestione e conduzione dell'immobile è stata ritenuta insufficiente a dimostrare concretamente l'assenza di capacità contributiva del contribuente o l'inattendibilità dell'accertamento.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro
La disponibilità o il godimento di beni immobili può costituire un elemento presuntivo della capacità contributiva, indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia stato gratuito o che l'utilizzo derivi da un contratto di comodato.
Contratto di comodato gratuito
Il comodato dimostra il titolo gratuito del godimento del bene, ma non esclude automaticamente che il bene rappresenti un indice di capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico.
Massime di principio
- Nel redditometro, la gratuità dell'acquisto o dell'utilizzo di un immobile non elimina automaticamente la rilevanza del bene come indice di capacità contributiva.
- Chi contesta l'accertamento deve fornire una prova concreta, documentata e specifica dell'effettiva provenienza delle risorse e del sostenimento delle spese, non una mera dichiarazione del comodante.
- Il contratto di comodato gratuito può essere rilevante per spiegare il titolo di disponibilità dell'immobile, ma non è normalmente sufficiente da solo a neutralizzare l'accertamento sintetico.
- Per superare la presunzione redditometrica occorre dimostrare in modo analitico che le spese considerate dall'Amministrazione siano state sostenute da terzi, oppure che il bene non abbia comportato alcun esborso o incremento patrimoniale imputabile al contribuente.
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