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Sentenza

Sentenza n. 4614/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro n. 1003/2025, pubblicata il 22.08.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 e condannato il Ministero a mettere a disposizione 1.000 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Monza, Sezione Lavoro, n. 1003/2025, pubblicata il 22 agosto 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 e condannato il Ministero a mettere a disposizione 1.000 euro. Deduceva il mancato adempimento del titolo e chiedeva l’accredito del bonus, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni. Il titolo era stato notificato a indirizzi di uffici territoriali e direzioni ministeriali, a un indirizzo privato del dominio ministeriale e a un indirizzo indicato in un comunicato ministeriale, anziché al domicilio digitale del Ministero risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto applicabile il termine dilatorio di 120 giorni dell’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 anche all’ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, comprese quelle da accreditare mediante moneta elettronica. Perché il termine decorra, il titolo deve essere notificato alla sede legale dell’amministrazione debitrice, utilizzando il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi. Poiché il Ministero aveva registrato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, le notifiche eseguite ad altri indirizzi non hanno validamente notificato il titolo al debitore: l’indirizzo IPA è utilizzabile solo se l’amministrazione non risulta nel Registro delle PP.AA.; un comunicato organizzativo ministeriale non sostituisce il domicilio ufficiale; la notifica all’Avvocatura dello Stato, prevista per finalità processuali, non soddisfa l’esigenza sostanziale di avviare il procedimento di pagamento presso l’amministrazione. Non essendo validamente iniziato il decorso dei 120 giorni, l’azione era inammissibile. Spese compensate, in considerazione della difesa di mero stile dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La causa è stata trattenuta in decisione.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione di ottemperanza, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza che condanna la PA al pagamento di somme, anche quando l’adempimento consiste nell’accredito di moneta elettronica; il termine decorre dalla valida notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012

    Nel caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata – come avvenuto nell’odierno ricorso – ai fini del decorso del predetto termine dilatorio è onere della parte creditrice individuare correttamente l’indirizzo digitale da utilizzare, sulla scorta delle previsioni che disciplinano la materia.

    Il creditore che notifica via PEC il titolo esecutivo deve individuare correttamente il domicilio digitale dell’amministrazione sulla base dei pubblici elenchi previsti dalla legge.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    L’indirizzo digitale tratto dal Registro IPA è utilizzabile per notificare atti giudiziari a una PA solo quando il suo indirizzo non sia presente nel Registro delle PP.AA.; se è presente in quest’ultimo, la notifica deve essere eseguita all’indirizzo ivi indicato.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La norma non rende il Registro IPA autonomamente utilizzabile per le notifiche alle PA: l’indirizzo IPA è valido solo alle condizioni stabilite dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, ossia se l’amministrazione non ha comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.

  • art. 16, comma 12, d.l. 179/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Il Registro delle PP.AA. è il registro che contiene gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche e la presenza in esso del domicilio digitale dell’ente debitore rende non utilizzabile, per la notifica, un diverso indirizzo estratto dal Registro IPA.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per il pagamento spontaneo da parte delle amministrazioni si applica anche al ricorso per ottemperanza volto a eseguire un giudicato di condanna al pagamento di somme, anche quando l’adempimento è richiesto mediante accredito di moneta elettronica.
  • Perché decorra il termine dilatorio per l’esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di una PA, il titolo deve essere notificato all’amministrazione debitrice presso il suo domicilio digitale ufficiale risultante dai pubblici registri pertinenti, così da consentire l’avvio del procedimento contabile di pagamento.
  • Quando l’indirizzo PEC della PA è presente nel Registro delle PP.AA., la notifica del titolo deve essere eseguita a tale indirizzo; il domicilio digitale estratto dal Registro IPA è utilizzabile solo se l’indirizzo dell’amministrazione non è presente nel Registro delle PP.AA.
  • La notifica del titolo presso l’Avvocatura dello Stato, avente finalità processuali, non sostituisce la notifica alla sede legale dell’amministrazione debitrice necessaria per far decorrere il termine dilatorio di pagamento. Un indirizzo indicato in un comunicato organizzativo dell’amministrazione non prevale sul domicilio digitale ufficiale risultante dal Registro delle PP.AA.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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