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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16355/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.) con riferimento all'art. 192 c.p.p., per avere la Corte d'appello valorizzato un'immagine (frame video) raffigurante la targa FW338NR senza averne disposta verifica tecnica sulla genuinità, integrità e idoneità probatoria; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove testimoniali e documentali: discrepanza tra la descrizione della persona offesa (maglietta rossa) e le immagini video (maglietta bianca), mancata utilità identificativa dei testimoni oculari, e la circostanza che l'auto risultava transitata circa 64 secondi dopo il furgone del corriere (contestazione che ciò renderebbe impossibile un pedinamento); 3) vizio di motivazione e sproporzione nella determinazione della pena: aumento rispetto al minimo edittale senza adeguata spiegazione, richiamo generico a precedenti penali e mancato esame/dettagliato rigetto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: 1) il video presente nel fascicolo (DVD) è utilizzabile nel rito abbreviato e costituisce documento rappresentativo; non risultando allegati elementi concreti volti a mettere in dubbio la genuinità o la capacità dimostrativa della ripresa, non era necessaria una perizia tecnica; 2) la valutazione probatoria della Corte d'appello (ricostruzione del collegamento fra l'autovettura targata FW338NR - in uso anche al Sesini - e il soggetto incappucciato che ha commesso la rapina, spiegazione logica della discrepanza sul colore della maglietta, valutazione dell'inutilità identificativa dei testimoni oculari e della compatibilità temporale dei transiti) non appare manifestamente illogica o contraddittoria e pertanto non sindacabile in cassazione; 3) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e ai precedenti penali giustifica l'aumento rispetto al minimo; inoltre il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato richiamando i precedenti e la gravità del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di € 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione relativo ai vizi di motivazione: la Corte ha valutato che le censure mosse non rientrano nelle ipotesi di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente tali da giustificare l'annullamento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sulla valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che non sussistessero specifici elementi tali da imporre un accertamento tecnico sulle videoregistrazioni e che la valutazione della loro capacità rappresentativa fosse adeguatamente motivata.

  • art. 442, comma 1, cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero; la Corte ha ricordato che il video presente nel fascicolo poteva essere impiegato per la decisione.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Le videoregistrazioni effettuate da privati in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono prove documentali rappresentative; non è necessaria la visione in contraddittorio se è garantito il diritto di prendere visione e ottenere copia.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina e sulle aggravanti e sui relativi limiti edittali: la Corte ha preso in considerazione il corretto inquadramento aggravatorio e la relativa forbice edittale nella valutazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e gravità del fatto e ai precedenti per motivare l'aumento rispetto al minimo edittale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma in caso di ricorso inammissibile o infondato: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00.

Massime di principio

  • Le videoregistrazioni raccolte da privati in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono documenti rappresentativi e, se legittimamente acquisiti al fascicolo, possono essere valutate dal giudice anche nel rito abbreviato senza perizia tecnica, salvo che vengano allegati elementi concreti e specifici volti a mettere in dubbio la genuinità o l'integrità del file.
  • Per contestare efficacemente in Cassazione la valutazione probatoria del giudice di merito occorre dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; critiche generiche o non corredate da elementi precisi relativi ai fatti o alle fonti probatorie sono destinate a essere ritenute infondate.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è ampia: se la misura è compresa tra minimo e massimo edittale e la motivazione richiama i criteri dell'art. 133 c.p., la valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo eccessi macroscopici.
  • La mera discordanza tra la descrizione resa dalla vittima (es. colore di una maglietta) e quanto emerge da altre fonti probatorie (es. video) non è di per sé determinante: il giudice di merito può ritenere una spiegazione logica per l'errore percettivo della vittima e valorizzare altri elementi di prova integrativi.
  • Il difensore che contesta l'attendibilità di un file digitale o di una videoregistrazione dovrebbe allegare elementi specifici (es. indizi di manipolazione, incoerenze tecniche, impossibilità della condizione di ripresa) e, se necessario, chiedere e motivare l'espletamento di una perizia tecnico-scientifica.
  • L'assenza di indicazioni identificative da parte di testimoni oculari non esclude che l'identificazione possa essere raggiunta attraverso altre prove (collegamenti oggettivi come uso del veicolo, coincidenza di spostamenti, immagini), purché tali collegamenti siano logicamente motivati.

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