Cassazione Civile, Sentenza n. 12952/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, docenti universitari preposti alla direzione di strutture semplici presso il Policlinico Umberto I, avevano chiesto l'adeguamento dell'indennità perequativa (art. 31 d.P.R. n. 761/1979) perché l'Azienda aveva calcolato l'indennità includendo la retribuzione di posizione minima anziché quella corrispondente all'incarico effettivamente ricoperto. Sostenevano che, in assenza dell'adozione degli atti attuativi del d.lgs. n. 517/1999, dovesse continuare ad applicarsi il previgente regime perequativo, adeguato alle dinamiche contrattuali della dirigenza del S.S.N., e contestavano l'interpretazione della Corte d'Appello che aveva escluso l'ultrattività della normativa previgente per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (primi tre motivi), ritenendo errata l'esclusione dell'ultrattività dinamica della disciplina previgente. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. La Corte ha interpretato l'abrogazione parziale prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 come limitata alle sole parti che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo, riconoscendo invece la conservazione del principio perequativo e la necessità di applicare le corrispondenze di cui all'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 in modo dinamico, tenendo conto dell'evoluzione normativa e contrattuale (in particolare della ridefinizione degli incarichi e delle tabelle retributive per la dirigenza medica). La Corte ha stabilito che l'assegno perequativo va quantificato comparando il trattamento (fondamentale e accessorio) spettante al dirigente medico del SSN a parità di incarico e anzianità, e tenendo conto dei criteri contrattuali di graduazione degli incarichi.
Norme richiamate
Ha introdotto il principio perequativo di base: le somme per il personale universitario impiegato nei policlinici dovevano essere destinate a un'indennità finalizzata ad equiparare il trattamento a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità.
d.P.R. n. 761/1979
Disciplina originaria dell'indennità perequativa; la Corte ritiene che l'art. 31 non sia stato integralmente abrogato dal d.lgs. 517/1999 e che il principio di perequazione debba essere preservato, interpretando dinamicamente le corrispondenze retributive.
Indica le corrispondenze tra qualifiche universitarie e posizioni mediche; la Corte stabilisce che tale criterio va applicato tenendo conto dell'evoluzione normativa e contrattuale (non come automatismo rigido) per garantire la perequazione.
Ha introdotto il nuovo regime con trattamenti aggiuntivi graduati per incarico e risultati e ha previsto la conservazione del trattamento "in godimento" fino all'attuazione. La Corte interpreta l'abrogazione di parti dell'art. 102 come limitata e ritiene che "in godimento" dovesse assicurare la conservazione dinamica della perequazione fino alla piena attuazione del nuovo sistema.
Stabilisce l'obbligo di protocolli d'intesa Regione-Università e linee guida per individuare le strutture e le modalità di integrazione assistenza/didattica/ricerca; la Corte sottolinea che l'attuazione del nuovo regime richiede tali adempimenti.
D.P.C.M. 24 maggio 2001
Ha disposto linee guida e una clausola transitoria (conservazione del trattamento e garanzia quinquennale minima), ma la Corte osserva che non può essere intesa come fissazione di un termine per l'entrata in vigore del nuovo regime che modifichi la disciplina primaria.
Contratti collettivi nazionali (CCNL 5.12.1996 e CCNL 8.6.2000)
art. 51 CCNL 1996; art. 27 CCNL 2000
La contrattazione ha ridefinito la graduazione degli incarichi e i parametri retributivi della dirigenza medica; la Corte indica che le corrispondenze e la quantificazione dell'assegno perequativo devono essere valutate alla luce di tali parametri contrattuali.
d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni (d.lgs. n. 229/1999)
Ha riordinato l'inquadramento della dirigenza medica (ruolo unico, graduazione degli incarichi); rilevante per interpretare come adattare le corrispondenze previste dall'art. 102 alle nuove strutture retributive e di incarico.
art. 360 c.p.c.; art. 112 c.p.c.
Norme processuali invocate per i motivi di ricorso (errori di diritto e eccesso di potere motivazionale/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato); la Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla violazione del principio di corrispondenza dopo l'accoglimento dei motivi di merito.
Massime di principio
- Il principio perequativo a favore del personale universitario impegnato in attività assistenziale va preservato anche dopo l'entrata in vigore di un nuovo regime normativo, fino alla reale e completa attuazione del nuovo sistema: l'ultrattività è dinamica, non meramente statica.
- L'abrogazione parziale operata dal d.lgs. n. 517/1999 va interpretata restrittivamente: sono abrogate solo le parti strettamente riferite all'attribuzione del trattamento economico integrativo, mentre il diritto alla perequazione e la parificazione di funzioni, mansioni e anzianità permangono fino all'attuazione.
- Nella quantificazione dell'indennità perequativa occorre applicare le corrispondenze previste dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 in modo adeguato all'evoluzione normativa e contrattuale (ruolo unico della dirigenza medica, graduazione degli incarichi, parametri CCNL): il confronto deve essere fatto con il trattamento (fondamentale e accessorio) spettante ai dirigenti medici a parità di incarico e anzianità.
- L'attuazione del nuovo regime dipende da atti e protocolli (Stato-Regioni, protocolli Regione-Università, atti aziendali); in assenza della loro completa adozione, l'Azienda non può ritenere automaticamente estinto il previgente obbligo di perequazione.
- In giudizio il ricorrente deve documentare la corrispondenza tra le funzioni, la natura dell'incarico e l'anzianità rispetto ai dirigenti del SSN; l'onere probatorio va rivolto a dimostrare la parità di incarico e le componenti retributive pertinenti per consentire la corretta quantificazione dell'assegno perequativo.
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