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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12952/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, docenti universitari preposti alla direzione di strutture semplici presso il Policlinico Umberto I, avevano chiesto l'adeguamento dell'indennità perequativa (art. 31 d.P.R. n. 761/1979) perché l'Azienda aveva calcolato l'indennità includendo la retribuzione di posizione minima anziché quella corrispondente all'incarico effettivamente ricoperto. Sostenevano che, in assenza dell'adozione degli atti attuativi del d.lgs. n. 517/1999, dovesse continuare ad applicarsi il previgente regime perequativo, adeguato alle dinamiche contrattuali della dirigenza del S.S.N., e contestavano l'interpretazione della Corte d'Appello che aveva escluso l'ultrattività della normativa previgente per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 517/1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (primi tre motivi), ritenendo errata l'esclusione dell'ultrattività dinamica della disciplina previgente. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. La Corte ha interpretato l'abrogazione parziale prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 517/1999 come limitata alle sole parti che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo, riconoscendo invece la conservazione del principio perequativo e la necessità di applicare le corrispondenze di cui all'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 in modo dinamico, tenendo conto dell'evoluzione normativa e contrattuale (in particolare della ridefinizione degli incarichi e delle tabelle retributive per la dirigenza medica). La Corte ha stabilito che l'assegno perequativo va quantificato comparando il trattamento (fondamentale e accessorio) spettante al dirigente medico del SSN a parità di incarico e anzianità, e tenendo conto dei criteri contrattuali di graduazione degli incarichi.

Norme richiamate

  • Legge n. 213/1971

    Ha introdotto il principio perequativo di base: le somme per il personale universitario impiegato nei policlinici dovevano essere destinate a un'indennità finalizzata ad equiparare il trattamento a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni e anzianità.

  • d.P.R. n. 761/1979

    Disciplina originaria dell'indennità perequativa; la Corte ritiene che l'art. 31 non sia stato integralmente abrogato dal d.lgs. 517/1999 e che il principio di perequazione debba essere preservato, interpretando dinamicamente le corrispondenze retributive.

  • d.P.R. n. 382/1980

    Indica le corrispondenze tra qualifiche universitarie e posizioni mediche; la Corte stabilisce che tale criterio va applicato tenendo conto dell'evoluzione normativa e contrattuale (non come automatismo rigido) per garantire la perequazione.

  • d.lgs. n. 517/1999

    Ha introdotto il nuovo regime con trattamenti aggiuntivi graduati per incarico e risultati e ha previsto la conservazione del trattamento "in godimento" fino all'attuazione. La Corte interpreta l'abrogazione di parti dell'art. 102 come limitata e ritiene che "in godimento" dovesse assicurare la conservazione dinamica della perequazione fino alla piena attuazione del nuovo sistema.

  • d.lgs. n. 517/1999

    Stabilisce l'obbligo di protocolli d'intesa Regione-Università e linee guida per individuare le strutture e le modalità di integrazione assistenza/didattica/ricerca; la Corte sottolinea che l'attuazione del nuovo regime richiede tali adempimenti.

  • D.P.C.M. 24 maggio 2001

    Ha disposto linee guida e una clausola transitoria (conservazione del trattamento e garanzia quinquennale minima), ma la Corte osserva che non può essere intesa come fissazione di un termine per l'entrata in vigore del nuovo regime che modifichi la disciplina primaria.

  • Contratti collettivi nazionali (CCNL 5.12.1996 e CCNL 8.6.2000)

    art. 51 CCNL 1996; art. 27 CCNL 2000

    La contrattazione ha ridefinito la graduazione degli incarichi e i parametri retributivi della dirigenza medica; la Corte indica che le corrispondenze e la quantificazione dell'assegno perequativo devono essere valutate alla luce di tali parametri contrattuali.

  • d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni (d.lgs. n. 229/1999)

    Ha riordinato l'inquadramento della dirigenza medica (ruolo unico, graduazione degli incarichi); rilevante per interpretare come adattare le corrispondenze previste dall'art. 102 alle nuove strutture retributive e di incarico.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c.; art. 112 c.p.c.

    Norme processuali invocate per i motivi di ricorso (errori di diritto e eccesso di potere motivazionale/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato); la Corte ha ritenuto assorbito il motivo relativo alla violazione del principio di corrispondenza dopo l'accoglimento dei motivi di merito.

Massime di principio

  • Il principio perequativo a favore del personale universitario impegnato in attività assistenziale va preservato anche dopo l'entrata in vigore di un nuovo regime normativo, fino alla reale e completa attuazione del nuovo sistema: l'ultrattività è dinamica, non meramente statica.
  • L'abrogazione parziale operata dal d.lgs. n. 517/1999 va interpretata restrittivamente: sono abrogate solo le parti strettamente riferite all'attribuzione del trattamento economico integrativo, mentre il diritto alla perequazione e la parificazione di funzioni, mansioni e anzianità permangono fino all'attuazione.
  • Nella quantificazione dell'indennità perequativa occorre applicare le corrispondenze previste dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980 in modo adeguato all'evoluzione normativa e contrattuale (ruolo unico della dirigenza medica, graduazione degli incarichi, parametri CCNL): il confronto deve essere fatto con il trattamento (fondamentale e accessorio) spettante ai dirigenti medici a parità di incarico e anzianità.
  • L'attuazione del nuovo regime dipende da atti e protocolli (Stato-Regioni, protocolli Regione-Università, atti aziendali); in assenza della loro completa adozione, l'Azienda non può ritenere automaticamente estinto il previgente obbligo di perequazione.
  • In giudizio il ricorrente deve documentare la corrispondenza tra le funzioni, la natura dell'incarico e l'anzianità rispetto ai dirigenti del SSN; l'onere probatorio va rivolto a dimostrare la parità di incarico e le componenti retributive pertinenti per consentire la corretta quantificazione dell'assegno perequativo.

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