Sentenza del 26/10/2016 n. 21618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso per la registrazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato l'usucapione abbreviata, ai sensi dell'art. 1159 c.c., di un'unità immobiliare identificata con il subalterno 5. Secondo la ricorrente, nell'atto di compravendita era stato indicato per errore il subalterno 4, mentre l'immobile effettivamente acquistato sarebbe stato il subalterno 5. In Cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge e insufficiente motivazione della sentenza della CTR, sostenendo che l'appello non fosse stato adeguatamente valutato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con precisione la norma violata, non conteneva una chiara sintesi del vizio motivazionale e presentava censure generiche e confuse. In ogni caso, la doglianza sarebbe stata infondata perché non aggrediva la specifica ragione della decisione impugnata: l'atto di compravendita riguardava un subalterno, mentre la sentenza di usucapione riguardava un subalterno diverso. La contribuente è stata inoltre condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate Euro 1.300,00 per spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 1159 del codice civile
La sentenza del Tribunale aveva riconosciuto l'acquisto per usucapione abbreviata dell'immobile identificato con il subalterno 5; tale identificazione catastale era distinta da quella indicata nell'atto di compravendita.
Art. 366, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile
Indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione
Il ricorso per Cassazione deve indicare in modo specifico e tecnicamente riconoscibile le violazioni di legge o i vizi denunciati. Censure generiche, confuse o non riconducibili alle ipotesi previste dalla legge determinano l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360 del codice di procedura civile
Motivi di ricorso per Cassazione
I motivi devono rientrare in una delle categorie tassative previste per il giudizio di legittimità e devono essere collegati puntualmente alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione non è sufficiente riproporre le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio: occorre indicare con precisione la norma violata o il vizio processuale e spiegare il collegamento con la decisione impugnata.
- Una censura formulata in modo generico, cumulando violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere i rispettivi presupposti, può essere dichiarata inammissibile.
- Il ricorrente deve contestare la specifica ratio decidendi della sentenza: se non attacca la ragione autonoma sulla quale si fonda la decisione, il ricorso non può condurre all'annullamento della sentenza.
- Nelle controversie immobiliari, l'esatta identificazione catastale del bene è essenziale. La differenza tra subalterni può impedire di considerare coincidenti l'immobile oggetto dell'atto di acquisto e quello oggetto della sentenza di usucapione.
- Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile, le spese del giudizio seguono normalmente la soccombenza e vengono poste a carico della parte perdente.
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