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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Raddoppio ex artt. 43 D.P.R. 600 del 1973 e 57 D.P.R. 633/1972 - Presupposti - Denuncia penale - Presentazione entro i termini per l'accertamento - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2011, con cui l’Agenzia contestava la detrazione dell’IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e inserite in una possibile frode. La società contestava, tra l’altro, la tardività degli accertamenti per il mancato valido raddoppio dei termini, l’insussistenza della prova della propria consapevolezza della frode, l’insufficienza degli elementi presuntivi e l’assenza di un concreto vantaggio fiscale. L’Agenzia sosteneva invece che la società avesse svolto un ruolo di filtro, acquistando beni da fornitori privi di adeguata struttura e rivendendoli con modalità anomale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Per gli anni 2007 e 2008 è stato ritenuto inefficace il raddoppio dei termini, poiché la notizia di reato era stata trasmessa nel 2014, oltre la scadenza dei termini ordinari di accertamento; di conseguenza, gli avvisi erano tardivi. Nel merito, l’Ufficio non ha provato che la società fosse consapevole della frode o che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti nei suoi confronti, essendosi basato principalmente su elementi riferibili a soggetti terzi. Per il 2011, la tesi dell’Amministrazione non ha trovato conferma neppure nel procedimento penale, conclusosi con archiviazione. È stato inoltre rilevato che la società non aveva ottenuto un concreto beneficio fiscale e che il mancato versamento dell’IVA era imputabile ad altra società insolvente. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. Per i periodi anteriori alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini richiedeva il rispetto delle condizioni previste dalla normativa sopravvenuta.

  • Art. 57 D.P.R. n. 633/1972

    “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale ... i termini ... sono raddoppiati ... il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia ... sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini”

    Il raddoppio dei termini di accertamento IVA opera solo se la denuncia penale è presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari. Una denuncia tardiva non consente all’Amministrazione di recuperare il termine raddoppiato.

  • Art. 1, commi 130-132, Legge n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini e, per i periodi d’imposta precedenti al 2016, ha previsto che il raddoppio non operi quando la denuncia penale è presentata oltre il termine ordinario di decadenza.

  • Art. 331 Codice di procedura penale

    Prevede l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria quando il pubblico ufficiale acquisisce notizia di un reato perseguibile d’ufficio; nel contesto tributario, tale obbligo costituisce il presupposto oggettivo per il possibile raddoppio dei termini, purché la denuncia sia tempestiva.

  • Art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    Consente la rettifica dell’IVA dichiarata sulla base di elementi e dati idonei; l’Amministrazione deve comunque dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria.

  • Art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537/1993, come modificato dall’art. 8 D.L. n. 16/2012

    È stato richiamato dalla contribuente in relazione agli effetti fiscali delle operazioni soggettivamente inesistenti; la decisione, tuttavia, si fonda principalmente sulla tardività degli accertamenti e sull’insufficienza della prova della consapevolezza della frode.

  • Art. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La contribuente ne ha invocato i principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, ma la decisione è stata definita soprattutto sulla base dei termini di decadenza e dell’onere probatorio.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a una denuncia penale non opera automaticamente: per i periodi soggetti alla disciplina previgente, la denuncia deve essere presentata entro la scadenza del termine ordinario di accertamento.
  • La mera esistenza di una frode o di irregolarità commesse dai fornitori non dimostra, da sola, la responsabilità fiscale dell’acquirente. L’Amministrazione deve fornire elementi specifici riferibili al contribuente.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, occorre provare non solo l’irregolarità del fornitore, ma anche che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
  • Presunzioni basate esclusivamente sulle caratteristiche dei fornitori, su anomalie commerciali generiche o su procedimenti riguardanti terzi possono essere insufficienti se non collegate concretamente alla condotta e alla consapevolezza del contribuente.
  • L’assenza di un effettivo vantaggio fiscale per il contribuente e l’imputabilità del mancato versamento dell’imposta a un altro soggetto possono indebolire la pretesa dell’Amministrazione, pur non escludendola automaticamente.
  • La conclusione di un procedimento penale con archiviazione non vincola necessariamente il giudizio tributario, ma costituisce un elemento valutabile insieme agli altri e può evidenziare l’insufficienza degli indizi sulla consapevolezza della frode.

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