Ordinanza n. 339/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determina del responsabile del II Settore, registro interno n. 203 e repertorio generale n. 674 del 12 giugno 2026, recante revoca dell’autorizzazione all’esercizio ed al funzionamento dell’asilo nido, nella parte in cui prevede che il provvedimento abbia effetto immediato a decorrere dalla notificazione all’interessato anziché dalla conclusione dell’anno scolastico (prevista per il 31 luglio 2026); - della determina del responsabile del II Settore - registro interno n. 204 e repertorio generale n. 675 del 12 giugno 2026, recante revoca dell’autorizzazione all’esercizio ed al funzionamento della sezione primavera annessa all’asilo nido, nella parte in cui prevede che il provvedimento abbia effetto immediato a decorrere dalla notificazione all’interessato anziché dalla conclusione dell’anno scolastico (prevista per il 31 luglio 2026); - ove occorra, della nota PEC prot. par. 0013527 del 12.6.2026 di trasmissione in allegato dei predetti provvedimenti; - nonché di ogni altro atto menzionato in ricorso e dai provvedimenti gravati che risulti, comunque, ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoche dell’autorizzazione all’esercizio e al funzionamento dell’asilo nido e della sezione primavera, limitatamente alla previsione dell’efficacia immediata anziché dalla conclusione dell’anno scolastico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, due determine comunali del 12 giugno 2026 con cui erano state revocate l’autorizzazione all’esercizio e al funzionamento dell’asilo nido e quella relativa alla sezione primavera annessa. L’impugnazione era limitata alla decorrenza immediata degli effetti delle revoche dalla notificazione, anziché dalla conclusione dell’anno scolastico, prevista per il 31 luglio 2026. Gli atti erano stati adottati in esecuzione della precedente sentenza della medesima Sezione n. 630 del 26 maggio 2026, che aveva respinto il ricorso senza disporre nulla sull’eventuale residua efficacia di precedenti atti amministrativi. Il TAR ha riservato ogni questione sull’ammissibilità dell’impugnazione di un mero atto esecutivo e ha esaminato la domanda nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che alla precedente sentenza dovesse essere data esecuzione secondo la discrezionalità dell’amministrazione e in relazione alle circostanze del caso, senza ravvisare quindi i presupposti per sospendere l’efficacia immediata delle revoche. La questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione di un mero atto esecutivo è stata espressamente riservata e non è stata definita. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare incidentale; il provvedimento è stato respinto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l’amministrazione adotta atti esecutivi di una precedente sentenza che abbia respinto il ricorso senza disciplinare l’eventuale residua efficacia di precedenti atti amministrativi, la verifica della legittimità della decorrenza degli effetti può essere rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, valutata in rapporto alle circostanze concrete.
- La questione dell’ammissibilità dell’impugnazione di un mero atto esecutivo può essere riservata e non definita nella decisione cautelare, quando il giudice ritenga comunque insussistenti i presupposti per la sospensione dell’atto.
Come è indicizzato
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