Ordinanza n. 2966/2026 - Napoli, Sezione 3
per la declaratoria del diritto di accesso della ricorrente finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata al Comune di Terzigno in data 16 ottobre 2025, costituita dall’intero fascicolo edilizio conservato presso l’UTC (Ufficio Tecnico Comunale) in relazione al fabbricato per civile abitazione sito alla Via Aldo Moro n. 10, nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla predetta istanza, da valere anche quale istanza di accesso civico generalizzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso all'intero fascicolo edilizio relativo a un fabbricato per civile abitazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione oggetto dell'istanza presentata al Comune di Terzigno il 16 ottobre 2025, costituita dall'intero fascicolo edilizio conservato presso l'Ufficio Tecnico Comunale in relazione a un fabbricato sito in Via Aldo Moro n. 10, nonché l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, prospettata anche quale richiesta di accesso civico generalizzato. Il Comune non si è costituito. In camera di consiglio il TAR ha rilevato che non era stata depositata la ricevuta di consegna della PEC attestante l'effettiva presentazione dell'istanza al Comune. Il Collegio ha evidenziato d'ufficio che tale carenza documentale potrebbe determinare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso né accertato l'illegittimità del silenzio. Ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile eccezione di inammissibilità collegata alla mancata prova dell'effettiva consegna al Comune dell'istanza di accesso. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie difensive o documentazione sulla questione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 5 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
sollevata eccezione di ufficio
Impone al giudice, prima della decisione su una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per memorie o documenti.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio in materia di accesso.
art. 117 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni applicabili al giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la mancata prova dell'effettiva presentazione dell'istanza all'amministrazione, ad esempio mediante la ricevuta di consegna della PEC, può costituire una ragione di inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio assegnando un termine per il deposito di memorie o documenti prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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