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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 8 del 23.02.2026 con la quale il Comune di Jesi ordina alle Società Inwit S.p.A, Telecom S.p.A e a Vodafone S.p.A il divieto di installazione e di messa in esercizio degli apparati radioelettrici sull’infrastruttura in corso di realizzazione in via dei Merciai n. 2 fino alla definizione del ricorso pendente al Consiglio di Stato; - di ogni atto, provvedimento, documento preordinato, presupposto e comunque collegato;

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare e prima facie, che l'atto impugnato fosse stato adottato in assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere extra ordinem del sindaco. Ha quindi ravvisato un fumus boni iuris sufficiente per accogliere la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale. La trattazione di merito è stata fissata per il 7 ottobre 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che vieta l'installazione e la messa in esercizio di apparati radioelettrici su un'infrastruttura in corso di realizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Vodafone Italia S.p.A. ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Comune di Jesi che vietava a Vodafone, Inwit e Telecom l'installazione e la messa in esercizio degli apparati radioelettrici sull'infrastruttura in corso di realizzazione in via dei Merciai n. 2, fino alla definizione di un ricorso pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Dal testo emerge, quale questione centrale, la legittimità dell'esercizio del potere extra ordinem del sindaco: il ricorso cautelare deduceva, in sostanza, l'assenza dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente. Gli ulteriori motivi di ricorso non sono specificati nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Il potere extra ordinem del sindaco può essere esercitato soltanto in presenza dei relativi presupposti legittimanti; in loro assenza, l'ordinanza è cautelarmente sospendibile.
  • L'assenza prima facie dei presupposti per l'esercizio del potere extra ordinem integra un fumus boni iuris sufficiente, in sede cautelare, per sospendere l'efficacia dell'ordinanza sindacale.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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