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Ordinanza

Ordinanza n. 384/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 59041/2025, datata 30.07.2025 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti denega l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da Codesto T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata; - ove occorra, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché - ove occorra - della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020; - ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19 luglio 2019, recante la “Disciplina trasferimenti e passaggi”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 22 luglio 2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020; del D.R. n. 932/2020 del 24 luglio 2020, pubblicato sul sito in data 28 luglio 2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021; nonché, sempre ove occorra e nei limiti di interesse, dei Manifesti degli Studi - con relativi allegati - per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026; - ove occorra, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all'art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 771/2024 prot. n. 25449 del 28.03.2024 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia; - ove occorra, dell'Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che <<per l'anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>; - ove occorra, del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito istituzionale d'Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che <<Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento>>; - ove occorra, dell'Avviso, prot. n. 90821, del 18.11.2024, a firma della Responsabile della Segreteria, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si rende nota, in difetto di unaverificabile istruttoria ed in contrasto con plurimi giudicati, <<L'impossibilità di procedere alla pubblicazione di un apposito avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento - passaggio di corso - equipollenza titolo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili, come evidenziato nella seguente tabella>>; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo e per l'adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum

Giustizia amministrativa202500387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e, con motivi aggiunti, approvazione e scorrimenti della graduatoria per l'ammissione all'a.a. 2025/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di iscrizione agli anni successivi al primo, motivato dalla mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, nonché gli atti regolatori e gli avvisi adottati dall'Università negli anni precedenti in materia di trasferimenti e ammissione ad anni successivi al primo del corso di Medicina e Chirurgia. Ha dedotto il contrasto del diniego e degli atti presupposti con precedenti sentenze del TAR ritenute passate in giudicato, l'illegittimità dei criteri di selezione e l'assenza di una verificabile istruttoria sulla disponibilità dei posti. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, l'ammissione con riserva e in sovrannumero e, nel merito, l'accertamento del diritto a ottenere il nulla-osta previa valutazione del curriculum studiorum. Con memoria notificata il 19 aprile 2026, qualificabile ove occorra anche come atto di motivi aggiunti, ha impugnato l'approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'a.a. 2025/2026 e i successivi scorrimenti. Poiché i soggetti inseriti nella graduatoria risultano potenziali controinteressati, la ricorrente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Ha inoltre chiesto la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno, non andata a buon fine per irreperibilità all'indirizzo indicato dall'amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure, né la domanda cautelare o quella di accertamento. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito, qualificandoli come potenziali controinteressati titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati. Considerato l'elevato numero degli interessati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., prescrivendo il contenuto dell'avviso e imponendo all'Università di pubblicarlo sul proprio sito istituzionale entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. La ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro i successivi cinque giorni. Il TAR ha inoltre autorizzato, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'unico soggetto ammesso al secondo anno, da eseguire entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni. La trattazione del ricorso è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di giugno 2027.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti individuati come potenziali controinteressati.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare la rinnovazione della notificazione non andata a buon fine nei confronti del controinteressato individuato.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente, in ragione dell'elevato numero dei destinatari, la notificazione per pubblici proclami per integrare il contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda una graduatoria e può incidere sulla posizione degli aspiranti inseriti nella stessa, questi devono essere considerati potenziali controinteressati se titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti degli atti impugnati.
  • In presenza di un numero elevato di potenziali controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo modalità e contenuti idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • La notificazione non andata a buon fine nei confronti di un controinteressato individuato può essere rinnovata su autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., entro il termine perentorio stabilito nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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