Sentenza del 12/06/2017 n. 670 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due cartelle di pagamento relative a Irpef, addizionale regionale, Iva e sanzioni per gli anni 2010 e 2011, deducendo la mancata o invalida notifica degli atti prodromici e delle comunicazioni bonarie, l'illegittimità delle notifiche tramite PEC, vizi formali della cartella, omessa sottoscrizione, carenza di motivazione, mancata indicazione di interessi e aliquote, nonché decadenza e prescrizione del potere di riscossione. In appello ha inoltre lamentato il difetto di motivazione e l'omessa pronuncia del giudice di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso. Ha ritenuto regolari le notifiche degli avvisi di liquidazione e delle cartelle effettuate tramite PEC, rilevando che la società aveva comunque avuto piena conoscenza degli atti, anche perché aveva chiesto e ottenuto la rateizzazione, poi decaduta per il mancato pagamento di una rata successiva alla terza. Sono stati ritenuti infondati anche i vizi relativi alla sottoscrizione, alla motivazione, al calcolo di interessi e aliquote e ai termini per l'iscrizione a ruolo e la notifica. L'istanza cautelare di sospensione era già stata respinta per mancata prova del periculum in mora. La società è stata condannata alle spese del grado e del procedimento cautelare, liquidate in 1.500 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate e 1.500 euro a favore di Equitalia Servizi di Riscossione spa.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Consente la liquidazione delle imposte mediante controllo automatizzato delle dichiarazioni; la sentenza ritiene legittime le iscrizioni a ruolo derivanti da tale procedimento.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, ritenuto correttamente applicato nel caso esaminato.
D.P.R. n. 68/2005
Disciplina le modalità di trasmissione tramite PEC. Le ricevute di spedizione, accettazione e consegna sono state ritenute sufficienti a dimostrare la regolarità della notifica.
Art. 149-bis c.p.c.
Riguarda una modalità alternativa di notificazione telematica. La sentenza precisa che la relata prevista per tale procedura non è necessaria quando la notifica è eseguita direttamente tramite PEC secondo la disciplina applicabile.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella va iscritta a ruolo e notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il termine per l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella è stato ritenuto rispettato, con conseguente esclusione della decadenza dell'Amministrazione.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La mancanza della sottoscrizione del funzionario sulla cartella non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, quando la sua riferibilità all'autorità emittente non è dubbia e il modello ministeriale non richiede tale sottoscrizione.
Cass. SS.UU. n. 19854/2004
Anche un eventuale vizio della notificazione non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto se questo ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, consentendo al destinatario di averne conoscenza e di esercitare la difesa.
Massime di principio
- La contestazione della notifica tramite PEC deve essere supportata da una concreta irregolarità; la presenza delle ricevute di spedizione, accettazione e consegna può dimostrare il perfezionamento della notifica.
- La conoscenza effettiva dell'atto e comportamenti concludenti del contribuente, come la richiesta o l'ottenimento della rateizzazione, possono rendere inefficaci le contestazioni meramente formali sulla notifica, perché l'atto ha raggiunto il proprio scopo.
- La mancata sottoscrizione della cartella non determina di per sé l'invalidità se l'atto è chiaramente riferibile all'ente competente e conforme al modello previsto dalla legge.
- Le cartelle derivanti da controlli automatizzati ex articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 possono essere legittime senza un ulteriore accertamento sostanziale, quando derivano dai dati dichiarati e dalle liquidazioni previste dalla procedura.
- Per contestare efficacemente la decadenza della riscossione occorre verificare puntualmente l'anno di presentazione della dichiarazione, la data di esecutività del ruolo e la data di notifica della cartella rispetto ai termini dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973.
- Il giudice non deve necessariamente esaminare separatamente ogni argomento prospettato, purché dalla motivazione emerga che le questioni decisive siano state considerate e che il percorso logico della decisione sia comprensibile.
- La richiesta di sospensione cautelare della riscossione richiede la prova concreta di un pregiudizio grave e imminente; la mera pendenza dell'appello non è sufficiente.
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