Cassazione Civile, Sentenza n. 11864/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Banca Popolare di Bari aveva pignorato somme dovute da Poste Italiane a favore di tre esecutati. Per la mancata comparizione del terzo pignorato il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione; Poste Italiane propose opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale di Pescara accolse l'opposizione, annullò l'ordinanza e accertò in via di merito l'esatto ammontare dei crediti vantati dagli esecutati (importi molto modesti). POP NPLs (cessionaria della banca) ricorse in Cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza per vizi di citazione, travisamento della prova sulla specificità del pignoramento, errata valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli artt. 548 e 617 c.p.c., errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. circa l'onere della prova e scorretta utilizzazione della contumacia degli esecutati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto regolare la rinnovazione della notifica agli intimati. Ha dichiarato inammissibili o infondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: il Tribunale di Pescara, pur accogliendo l'opposizione formale di Poste Italiane, è andato oltre la funzione rescindente dell'opposizione e ha proceduto ad accertare in via di merito la consistenza dei crediti, attività che compete al giudice dell'esecuzione (mediante i rimedi e l'incidente ex art. 549 c.p.c.). Per tali statuizioni la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nella parte relativa all'accertamento dell'entità dei crediti. Le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti costituite. Gli intimati non si sono difesi e nulla è stato disposto nei loro confronti.
Norme richiamate
art. 548 c.p.c.
La disciplina della 'ficta confessio' richiede che il credito pignorato sia indicato con adeguata specificità perché possa operare; il comma 2 tutela il terzo in caso di incolpevole mancata conoscenza, ma non esclude che il terzo proponga opposizione per vizi propri dell'ordinanza.
art. 617 c.p.c.
Consente al terzo pignorato di proporre opposizione agli atti esecutivi per vizi propri dell'ordinanza di assegnazione; è rimedio diverso e compatibile con l'art. 548, comma 2, per contestare l'esistenza o l'entità del credito.
art. 549 c.p.c.
L'incidente di accertamento innanzi al giudice dell'esecuzione è lo strumento deputato a determinare la consistenza del credito quando l'indicazione nel pignoramento sia generica; la quantificazione compete al giudice dell'esecuzione e non al giudice dell'opposizione formale.
art. 543 c.p.c.
Il pignoramento presso terzi è valido anche con indicazione 'almeno generica' delle somme dovute, ma l'indicazione deve contenere elementi minimi utili all'identificazione e alla determinazione quantitativa del credito.
art. 115 c.p.c.
Richiama i limiti della valutazione probatoria: la Corte ha censurato il Tribunale per aver oltrepassato la funzione rescindente dell'opposizione e per aver svolto valutazioni di merito sulla quantificazione che non gli competevano.
art. 360 c.p.c.
Norma di legittimità invocata per motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per i limiti procedurali e di ricostruzione del thema decidendum.
artt. 163 e 164 c.p.c.
Riferite in relazione alla censura di nullità della citazione; la Corte ha ritenuto però che la rinnovazione della notifica abbia sanato la situazione e ha evitato ulteriori verifiche sull'originaria regolarità.
Massime di principio
- L'opposizione all'ordinanza di assegnazione può essere proposta sia come rimedio speciale per incolpevole mancata conoscenza (art. 548, comma 2) sia, indipendentemente da ciò, per vizi propri del provvedimento (art. 617): il terzo ha quindi duplice tutela.
- La 'ficta confessio' opera solo se il pignoramento indica il credito con elementi minimi di specificità; un'indicazione troppo generica impedisce l'uso automatico del meccanismo e richiede l'intervento del giudice dell'esecuzione attraverso l'incidente ex art. 549 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione formale il giudice deve limitarsi, in linea di principio, alla funzione rescindente: l'accertamento definitivo della consistenza del credito è rimesso al giudice dell'esecuzione, che procede con gli strumenti e le garanzie propri della fase esecutiva.
- Errori di notifica possono essere sanati con la rinnovazione; in sede di cassazione la regolarità della rinnovazione esime la Corte dall'esaminare ulteriormente la validità della notifica originaria.
- In sede di legittimità il vizio di 'travisamento della prova' richiede che sia chiaramente instaurato il tema decisivo e non sia possibile trasformare in cassazione una contestazione che attiene a un diverso apprezzamento di fatto o a un errore in iudicando.
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