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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11864/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Banca Popolare di Bari aveva pignorato somme dovute da Poste Italiane a favore di tre esecutati. Per la mancata comparizione del terzo pignorato il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione; Poste Italiane propose opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale di Pescara accolse l'opposizione, annullò l'ordinanza e accertò in via di merito l'esatto ammontare dei crediti vantati dagli esecutati (importi molto modesti). POP NPLs (cessionaria della banca) ricorse in Cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza per vizi di citazione, travisamento della prova sulla specificità del pignoramento, errata valutazione dell'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli artt. 548 e 617 c.p.c., errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. circa l'onere della prova e scorretta utilizzazione della contumacia degli esecutati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto regolare la rinnovazione della notifica agli intimati. Ha dichiarato inammissibili o infondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: il Tribunale di Pescara, pur accogliendo l'opposizione formale di Poste Italiane, è andato oltre la funzione rescindente dell'opposizione e ha proceduto ad accertare in via di merito la consistenza dei crediti, attività che compete al giudice dell'esecuzione (mediante i rimedi e l'incidente ex art. 549 c.p.c.). Per tali statuizioni la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nella parte relativa all'accertamento dell'entità dei crediti. Le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti costituite. Gli intimati non si sono difesi e nulla è stato disposto nei loro confronti.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.c.

    La disciplina della 'ficta confessio' richiede che il credito pignorato sia indicato con adeguata specificità perché possa operare; il comma 2 tutela il terzo in caso di incolpevole mancata conoscenza, ma non esclude che il terzo proponga opposizione per vizi propri dell'ordinanza.

  • art. 617 c.p.c.

    Consente al terzo pignorato di proporre opposizione agli atti esecutivi per vizi propri dell'ordinanza di assegnazione; è rimedio diverso e compatibile con l'art. 548, comma 2, per contestare l'esistenza o l'entità del credito.

  • art. 549 c.p.c.

    L'incidente di accertamento innanzi al giudice dell'esecuzione è lo strumento deputato a determinare la consistenza del credito quando l'indicazione nel pignoramento sia generica; la quantificazione compete al giudice dell'esecuzione e non al giudice dell'opposizione formale.

  • art. 543 c.p.c.

    Il pignoramento presso terzi è valido anche con indicazione 'almeno generica' delle somme dovute, ma l'indicazione deve contenere elementi minimi utili all'identificazione e alla determinazione quantitativa del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiama i limiti della valutazione probatoria: la Corte ha censurato il Tribunale per aver oltrepassato la funzione rescindente dell'opposizione e per aver svolto valutazioni di merito sulla quantificazione che non gli competevano.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per i limiti procedurali e di ricostruzione del thema decidendum.

  • artt. 163 e 164 c.p.c.

    Riferite in relazione alla censura di nullità della citazione; la Corte ha ritenuto però che la rinnovazione della notifica abbia sanato la situazione e ha evitato ulteriori verifiche sull'originaria regolarità.

Massime di principio

  • L'opposizione all'ordinanza di assegnazione può essere proposta sia come rimedio speciale per incolpevole mancata conoscenza (art. 548, comma 2) sia, indipendentemente da ciò, per vizi propri del provvedimento (art. 617): il terzo ha quindi duplice tutela.
  • La 'ficta confessio' opera solo se il pignoramento indica il credito con elementi minimi di specificità; un'indicazione troppo generica impedisce l'uso automatico del meccanismo e richiede l'intervento del giudice dell'esecuzione attraverso l'incidente ex art. 549 c.p.c.
  • Nel giudizio di opposizione formale il giudice deve limitarsi, in linea di principio, alla funzione rescindente: l'accertamento definitivo della consistenza del credito è rimesso al giudice dell'esecuzione, che procede con gli strumenti e le garanzie propri della fase esecutiva.
  • Errori di notifica possono essere sanati con la rinnovazione; in sede di cassazione la regolarità della rinnovazione esime la Corte dall'esaminare ulteriormente la validità della notifica originaria.
  • In sede di legittimità il vizio di 'travisamento della prova' richiede che sia chiaramente instaurato il tema decisivo e non sia possibile trasformare in cassazione una contestazione che attiene a un diverso apprezzamento di fatto o a un errore in iudicando.

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