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Ordinanza

Ordinanza n. 2934/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza di primo grado e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dalla motivazione emerge che egli aveva presentato un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, senza risultare in condizione di separazione e senza avere prodotto nel procedimento la documentazione necessaria per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, che non era stato formalmente richiesto. Il testo non espone ulteriori motivi specifici di appello né le censure articolate contro la sentenza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo tuttora applicabile l’indirizzo già espresso dalla Sezione, anche nei precedenti provvedimenti relativi al medesimo appellante. In base a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, non risultavano sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia della sentenza di rigetto, considerato che l’interessato aveva chiesto soltanto il rinnovo del permesso per motivi familiari, non versava in condizione di separazione e non aveva allegato la documentazione necessaria per il rilascio di un permesso per lavoro, mai formalmente richiesto. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado non può essere accordata quando, allo stato degli atti e con valutazione sommaria, l’interessato abbia presentato un’istanza relativa a un determinato titolo di soggiorno senza dimostrare i presupposti per quel titolo e invochi un diverso titolo, per il quale non abbia presentato una richiesta formale né prodotto la documentazione necessaria.
  • La domanda cautelare deve essere valutata in rapporto al procedimento e al titolo concretamente richiesti: la mancata formalizzazione della richiesta di un diverso permesso di soggiorno e l’assenza della documentazione necessaria impediscono, nella fase sommaria, di ravvisare i presupposti per la sospensione della sentenza di rigetto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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