L.R. Abruzzo 22/2004
Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo il Fondo unico delle politiche della pesca per finanziare interventi regionali e statali a sostegno dell’economia ittica, con priorità annuali fissate dalla Giunta. Disciplina anche una Conferenza regionale di concertazione, le regole procedurali e il riassetto dei capitoli di spesa, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per le variazioni finanziarie.
Fondo unico per le politiche della pesca e sostegno all’economia ittica abruzzese
Fondo unico per le politiche della pesca in Abruzzo
La legge istituisce, per la Regione Abruzzo, un Fondo unico destinato a concentrare e ottimizzare le risorse regionali e statali impiegate per le politiche di sostegno all’economia ittica. Il provvedimento disciplina anche gli organi di concertazione, le modalità di programmazione degli interventi e la riallocazione delle risorse di bilancio.
Finalità e ambito di finanziamento
Nel rispetto della normativa comunitaria e previa notifica degli aiuti che integrino nuovi regimi di aiuto, il Fondo sostiene un ampio insieme di interventi in materia di pesca, acquacoltura e filiera ittica regionale. In particolare finanzia:
- iniziative già previste dalla legislazione regionale in materia di pesca e acquacoltura;
- interventi selezionati nei bandi del sottoprogramma regionale del Doc.U.P.-Pesca 2000/2006 che eccedano le risorse del complemento regionale di programmazione;
- accordi di programma previsti dai piani nazionali di settore, nei limiti delle relative risorse;
- altre azioni demandate ai livelli regionali dai piani nazionali di settore e iniziative previste da programmi comunitari diversi dal Doc.U.P. Pesca 2000/2006;
- informatizzazione e messa in rete dei mercati ittici regionali;
- certificazione di qualità del prodotto ittico, diffusione di marchi e strumenti di tracciabilità, promozione delle caratteristiche nutrizionali del prodotto locale e altre azioni promozionali;
- conservazione e incremento delle risorse alieutiche, piani di gestione di aree di riserva o specie particolari, monitoraggio delle specie e dell’ambiente marino, ricerca applicata e sperimentazione innovativa in acquacoltura, sistemi di telerilevazione delle imbarcazioni;
- pesca-turismo e itti-turismo come integrazione o riconversione del reddito degli addetti alla pesca professionale, oltre ad altre misure socio-economiche;
- servizi agli operatori ittici e realizzazione di un Osservatorio dell’economia ittica regionale;
- scambi, accordi e protocolli con marinerie e soggetti istituzionali comunitari ed extracomunitari;
- adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei pescatori professionali e dei natanti;
- fabbisogni formativi del comparto e interventi di formazione continua o permanente;
- azioni positive per rafforzare la presenza femminile nella filiera ittica;
- ogni altra iniziativa idonea a sostenere lo sviluppo dell’economia ittica abruzzese e a migliorare le condizioni di vita degli addetti alla pesca.
Concertazione istituzionale: Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura
La legge prevede la Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura come sede permanente di concertazione sociale e istituzionale sulle politiche di settore, sulla programmazione degli interventi e sull’elaborazione di nuove proposte normative.
La Conferenza è presieduta dal componente della Giunta regionale competente in materia di pesca ed è composta da rappresentanti di:
- associazioni di categoria della pesca e dell’acquacoltura operanti a livello regionale e riconosciute a livello nazionale;
- organizzazioni sindacali di categoria;
- amministrazioni provinciali;
- Camere di Commercio di Pescara, Chieti e Teramo;
- comuni sedi di porti di pesca;
- Capitanerie di Porto;
- istituti di ricerca impegnati su igiene degli alimenti e salubrità dell’ambiente marino;
- A.R.T.A.;
- Istituto Zooprofilattico di Teramo;
- Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria.
La Conferenza approva a maggioranza assoluta, nella prima seduta, le proprie modalità di funzionamento.
Procedure attuative e criteri di riparto
Le modalità attuative e i criteri generali per l’erogazione dei contributi sono demandati a un regolamento regionale, per le iniziative elencate nella legge quando manchi una disciplina primaria o secondaria specifica.
La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza, seleziona annualmente le priorità tra le linee di azione del Fondo e ripartisce tra esse le risorse disponibili. È prevista la possibilità di recuperare eventuali stanziamenti non utilizzabili per una determinata misura e destinarli ad altri interventi con maggiore capacità di assorbimento.
Disposizioni finanziarie e riordino dei capitoli di bilancio
Per l’esercizio corrente il Fondo è alimentato dalle risorse non impegnate, alla data di entrata in vigore della legge, su specifici capitoli già destinati a interventi nel settore ittico, tra cui calamità in mare, credito agevolato per PMI della pesca, pesca-turismo, indennità per fermo biologico e programmi nazionali di sostegno alla pesca e acquacoltura.
Dal 1° gennaio 2005:
- il capitolo 142338 è ridenominato come Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica – trasferimenti statali e riceve le risorse trasferite dallo Stato per i piani annuali e pluriennali della pesca, incluse quelle ancora disponibili del Piano triennale 2000/2002 e una quota degli stanziamenti destinati al federalismo amministrativo;
- il capitolo 142330 è ridenominato Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica – fondi regionali e il relativo stanziamento è determinato annualmente con la legge di bilancio;
- gli stanziamenti dei capitoli 71640, 282439 e 282445 confluiscono nel capitolo 142330.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le variazioni di bilancio previste operano invece a decorrere dal 1° gennaio 2005.
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