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Legge

L.R. Abruzzo 22/2004

Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 22/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Abruzzo il Fondo unico delle politiche della pesca per finanziare interventi regionali e statali a sostegno dell’economia ittica, con priorità annuali fissate dalla Giunta. Disciplina anche una Conferenza regionale di concertazione, le regole procedurali e il riassetto dei capitoli di spesa, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per le variazioni finanziarie.

Fondo unico per le politiche della pesca e sostegno all’economia ittica abruzzese

Fondo unico per le politiche della pesca in Abruzzo

La legge istituisce, per la Regione Abruzzo, un Fondo unico destinato a concentrare e ottimizzare le risorse regionali e statali impiegate per le politiche di sostegno all’economia ittica. Il provvedimento disciplina anche gli organi di concertazione, le modalità di programmazione degli interventi e la riallocazione delle risorse di bilancio.

Finalità e ambito di finanziamento

Nel rispetto della normativa comunitaria e previa notifica degli aiuti che integrino nuovi regimi di aiuto, il Fondo sostiene un ampio insieme di interventi in materia di pesca, acquacoltura e filiera ittica regionale. In particolare finanzia:

  • iniziative già previste dalla legislazione regionale in materia di pesca e acquacoltura;
  • interventi selezionati nei bandi del sottoprogramma regionale del Doc.U.P.-Pesca 2000/2006 che eccedano le risorse del complemento regionale di programmazione;
  • accordi di programma previsti dai piani nazionali di settore, nei limiti delle relative risorse;
  • altre azioni demandate ai livelli regionali dai piani nazionali di settore e iniziative previste da programmi comunitari diversi dal Doc.U.P. Pesca 2000/2006;
  • informatizzazione e messa in rete dei mercati ittici regionali;
  • certificazione di qualità del prodotto ittico, diffusione di marchi e strumenti di tracciabilità, promozione delle caratteristiche nutrizionali del prodotto locale e altre azioni promozionali;
  • conservazione e incremento delle risorse alieutiche, piani di gestione di aree di riserva o specie particolari, monitoraggio delle specie e dell’ambiente marino, ricerca applicata e sperimentazione innovativa in acquacoltura, sistemi di telerilevazione delle imbarcazioni;
  • pesca-turismo e itti-turismo come integrazione o riconversione del reddito degli addetti alla pesca professionale, oltre ad altre misure socio-economiche;
  • servizi agli operatori ittici e realizzazione di un Osservatorio dell’economia ittica regionale;
  • scambi, accordi e protocolli con marinerie e soggetti istituzionali comunitari ed extracomunitari;
  • adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei pescatori professionali e dei natanti;
  • fabbisogni formativi del comparto e interventi di formazione continua o permanente;
  • azioni positive per rafforzare la presenza femminile nella filiera ittica;
  • ogni altra iniziativa idonea a sostenere lo sviluppo dell’economia ittica abruzzese e a migliorare le condizioni di vita degli addetti alla pesca.

Concertazione istituzionale: Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura

La legge prevede la Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura come sede permanente di concertazione sociale e istituzionale sulle politiche di settore, sulla programmazione degli interventi e sull’elaborazione di nuove proposte normative.

La Conferenza è presieduta dal componente della Giunta regionale competente in materia di pesca ed è composta da rappresentanti di:

  • associazioni di categoria della pesca e dell’acquacoltura operanti a livello regionale e riconosciute a livello nazionale;
  • organizzazioni sindacali di categoria;
  • amministrazioni provinciali;
  • Camere di Commercio di Pescara, Chieti e Teramo;
  • comuni sedi di porti di pesca;
  • Capitanerie di Porto;
  • istituti di ricerca impegnati su igiene degli alimenti e salubrità dell’ambiente marino;
  • A.R.T.A.;
  • Istituto Zooprofilattico di Teramo;
  • Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria.

La Conferenza approva a maggioranza assoluta, nella prima seduta, le proprie modalità di funzionamento.

Procedure attuative e criteri di riparto

Le modalità attuative e i criteri generali per l’erogazione dei contributi sono demandati a un regolamento regionale, per le iniziative elencate nella legge quando manchi una disciplina primaria o secondaria specifica.

La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza, seleziona annualmente le priorità tra le linee di azione del Fondo e ripartisce tra esse le risorse disponibili. È prevista la possibilità di recuperare eventuali stanziamenti non utilizzabili per una determinata misura e destinarli ad altri interventi con maggiore capacità di assorbimento.

Disposizioni finanziarie e riordino dei capitoli di bilancio

Per l’esercizio corrente il Fondo è alimentato dalle risorse non impegnate, alla data di entrata in vigore della legge, su specifici capitoli già destinati a interventi nel settore ittico, tra cui calamità in mare, credito agevolato per PMI della pesca, pesca-turismo, indennità per fermo biologico e programmi nazionali di sostegno alla pesca e acquacoltura.

Dal 1° gennaio 2005:

  • il capitolo 142338 è ridenominato come Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica – trasferimenti statali e riceve le risorse trasferite dallo Stato per i piani annuali e pluriennali della pesca, incluse quelle ancora disponibili del Piano triennale 2000/2002 e una quota degli stanziamenti destinati al federalismo amministrativo;
  • il capitolo 142330 è ridenominato Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica – fondi regionali e il relativo stanziamento è determinato annualmente con la legge di bilancio;
  • gli stanziamenti dei capitoli 71640, 282439 e 282445 confluiscono nel capitolo 142330.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le variazioni di bilancio previste operano invece a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Testo integrale

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