L.R. Abruzzo 27/2004
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 48/1988: Norme di attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 recante: Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese integra la disciplina regionale sul diabete mellito istituendo il registro epidemiologico del diabete ad esordio in età pediatrica come fonte ufficiale regionale. Definisce obiettivi, sedi di coordinamento e operativa, prevede una proposta entro 60 giorni dalla pubblicazione e una relazione annuale, con copertura finanziaria per il 2004 e a regime negli esercizi successivi.
Istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito pediatrico in Abruzzo
Istituzione del registro epidemiologico del diabete mellito pediatrico
La legge regionale dell’Abruzzo integra la normativa attuativa della legge statale sul diabete mellito introducendo il registro epidemiologico del diabete ad esordio in età pediatrica. Il registro è qualificato come unica fonte ufficiale per l’epidemiologia del diabete mellito di tipo I in età pediatrica nella Regione Abruzzo.
Finalità e contenuti del registro
Il registro è previsto per:
- riorganizzare il preesistente Registro Epidemiologico Regionale sul diabete mellito insulinodipendente (IDDM) della popolazione pediatrica, istituito in Abruzzo nel 1990 e collegato al progetto WHO-DIAMOND;
- perseguire la prevenzione primaria dell’IDDM, intesa come riduzione dell’incidenza della malattia;
- fornire stime attendibili dell’incidenza, mediante uno studio retrospettivo per il periodo 1997-2000 e uno studio prospettico per il periodo 2003-2007, ai fini della valutazione dell’impatto epidemiologico dell’IDDM in Abruzzo.
Sedi di coordinamento e struttura operativa
La legge individua l’Università dell’Aquila come sede del Coordinamento regionale del registro. Il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, istituito presso l’Università di Chieti, è indicato come sede operativa e di raccordo con i centri diabetologici presenti nelle aziende ASL regionali.
Procedura di attuazione e monitoraggio
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la sede del Coordinamento regionale deve presentare alla Giunta regionale – Settore Sanità una proposta operativa coerente con gli obiettivi del registro. La Giunta adotta la proposta con proprio provvedimento, potendo introdurvi le modifiche ritenute opportune. È inoltre previsto un obbligo di rendicontazione: la sede del Coordinamento regionale trasmette ogni anno alla Giunta una relazione sull’attività svolta nell’anno di riferimento.
Copertura finanziaria
L’onere per l’esercizio 2004 è quantificato in 12.500 euro e coperto mediante le risorse iscritte nella F.O. 12, UPB 001, capitolo 81500, relativo alla quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente. Per gli esercizi successivi la copertura avviene mediante quota parte delle risorse iscritte nel medesimo capitolo 81500.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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