L.R. Abruzzo 21/2004
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 28 luglio 2004, n. 21 modifica varie disposizioni della L.R. 15/2004 e della L.R. 19/2004, interviene su recupero dei sottotetti, finanziamenti culturali, caccia e voci di bilancio, e proroga al 30 giugno 2004 i termini per alcune domande di benefici. Molte misure hanno efficacia limitata a specifici esercizi o periodi, in particolare fino al 2012 per il Teatro Stabile d’Abruzzo.
Modifiche alla legge finanziaria regionale Abruzzo 2004 e proroghe settoriali
Modifiche alla finanziaria regionale 2004 e interventi settoriali in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo 28 luglio 2004, n. 21 interviene in modo puntuale sulla L.R. 15/2004 e su altre discipline regionali, aggiornando norme finanziarie, culturali, edilizie e venatorie. Diversi contenuti hanno efficacia limitata a termini già definiti nel testo, con effetti oggi prevalentemente esauriti.
Recupero abitativo dei sottotetti
Viene ridefinito il termine per presentare la domanda di concessione edilizia relativa al recupero abitativo dei sottotetti: la domanda deve essere inoltrata al Comune competente entro 150 giorni dalla pubblicazione della legge. Al momento della domanda il richiedente deve versare il maggior onere spettante alla Regione sul conto corrente postale indicato; se la concessione viene negata, la somma deve essere restituita.
Variazioni di bilancio
La legge modifica alcune previsioni di spesa della L.R. 19/2004, disponendo riduzioni su specifiche unità previsionali di base e capitoli di bilancio relativi a:
- oneri riflessi a carico dell’Amministrazione su retribuzioni di personale a tempo determinato;
- spese per coperture assicurative. Si tratta di interventi contabili interni alla programmazione finanziaria dell’esercizio 2004.
Intervento straordinario per il Teatro Stabile d’Abruzzo e l’Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana
La disciplina dell’intervento straordinario a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo e dell’Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana viene aggiornata in più punti. Il contributo è concesso a decorrere dall’esercizio 2004 e il riferimento temporale del regime è esteso fino al 2012, anno di scadenza della legge richiamata. Le risorse per gli esercizi successivi al 2004 e fino al 2012 devono essere iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio nella misura determinata dalla norma.
Adeguamenti formali in materia di sport
In una disposizione della L.R. 15/2004 viene corretto il nome dell’ente sportivo richiamato, sostituendo la denominazione “Centro Sportivo di Educazione Nazionale” con “Centro Sportivo Educativo Nazionale”.
Disciplina venatoria per la caccia da appostamento alla migratoria
Per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, ai soli fini dell’attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo e ambito territoriale di caccia unico di dimensioni regionali, denominato “comparto unico regionale per l’esercizio della caccia da appostamento alla migratoria”. L’iscrizione è riservata di diritto ai cacciatori già iscritti a un ATC abruzzese. La Giunta regionale può inoltre consentire, nel medesimo periodo, fino a cinque giornate di caccia settimanali, mantenendo il silenzio venatorio il martedì e il venerdì. Dal 1° gennaio 2005 le tasse di concessione regionale previste per i cacciatori ultrasettantenni sono ridotte del 50%.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di beneficio
Sono prorogati al 30 giugno 2004 i termini per presentare le domande relative:
- ai benefici previsti dalla L.R. 49/1999;
- ai benefici della legge regionale sul cinema;
- ai benefici della L.R. 15/2000 sulla promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo. Si tratta di proroghe riferite a procedimenti e domande ormai scaduti alla data della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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