L.R. Abruzzo 26/2004
Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo un sistema regionale per prevenire e contrastare mobbing e stress psico-sociale sul lavoro, con un centro di riferimento presso la ASL di Pescara, centri di ascolto nelle altre ASL e un organismo tecnico consultivo regionale. Prevede compiti sanitari, psicologici e di coordinamento, nonché una copertura finanziaria per il solo anno 2004 e rinvio alle leggi di bilancio per gli esercizi successivi.
Contrasto e prevenzione del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro
Contrasto e prevenzione del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro
La legge disciplina un sistema regionale dell’Abruzzo per prevenire e contrastare il mobbing e lo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, nel rispetto dell’art. 32 Cost. e dei principi statutari. La disciplina è limitata al territorio regionale e organizza presidi sanitari, funzioni di coordinamento e una copertura finanziaria iniziale riferita all’anno 2004.
Finalità e impostazione generale
La Regione Abruzzo si propone di fronteggiare i fenomeni di stress psico-sociale e mobbing nei luoghi di lavoro attraverso un modello integrato di monitoraggio, assistenza, prevenzione e sensibilizzazione. Il provvedimento mira sia al supporto dei lavoratori coinvolti sia alla diffusione di iniziative informative e formative presso imprese e istituzioni.
Centro di riferimento regionale
È istituito un Centro di riferimento regionale presso la ASL di Pescara, con funzioni di coordinamento tecnico e operativo dell’intero sistema. Il centro è collocato nell’Ufficio di prevenzione e protezione per la sicurezza interna e svolge compiti di analisi del fenomeno, consulenza agli organi regionali e agli altri soggetti pubblici e privati, valutazione clinica e psicologica delle situazioni di disagio lavorativo, assistenza medico-legale e specialistica, promozione di azioni di sensibilizzazione e formazione, nonché coordinamento dei centri di ascolto territoriali.
Personale e organizzazione del Centro di riferimento
Al Centro è assegnato personale dipendente della ASL di Pescara già in dotazione, con operatività non esclusiva. La composizione minima prevista comprende:
- 1 medico specialista in medicina del lavoro, con funzione di responsabile;
- 1 medico specialista in psichiatria;
- 1 medico specialista in medicina legale;
- 1 medico specialista in igiene e sanità pubblica;
- 1 psicologo;
- 1 avvocato.
Il Centro può inoltre avvalersi, nei limiti delle necessità e della dotazione finanziaria assegnata, di altro personale tramite contratti di collaborazione o convenzioni.
Centri di ascolto presso le ASL
Sono istituiti centri di ascolto presso le cinque ASL regionali, localizzati in sede distrettuale o in altre sedi secondo le esigenze locali. Tali presidi svolgono attività di colloquio clinico e inquadramento dei casi, distribuzione di questionari valutativi in raccordo con il Centro regionale, invio dei lavoratori al Centro di riferimento per ulteriori valutazioni e per eventuali interventi, assistenza periodica ai lavoratori e alle loro famiglie, istituzione e coordinamento di gruppi di auto-aiuto e altre iniziative utili al supporto psicologico.
La dotazione minima dei centri di ascolto comprende:
- uno psicologo;
- un’ulteriore figura professionale, tra medico, sociologo o assistente sociale, secondo le esigenze locali.
La copertura della dotazione può avvenire mediante utilizzo temporaneo di personale già in servizio presso altre unità operative o servizi delle ASL, oppure tramite contratti di collaborazione o convenzioni.
Organismo regionale tecnico consultivo
È istituito un organismo regionale tecnico consultivo, con sede presso la Direzione sanità, per organizzare in modo coordinato le attività di prevenzione e contrasto del mobbing. La composizione è interistituzionale e comprende dirigenti regionali, rappresentanti della Commissione Pari Opportunità, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, il responsabile del Centro di riferimento regionale e il consigliere di parità.
L’organismo ha funzioni di indirizzo e raccordo: acquisisce dati sul fenomeno nella regione, armonizza le iniziative regionali con la normativa nazionale e comunitaria, valuta l’attività dei presidi territoriali favorendone l’integrazione operativa, suggerisce ulteriori iniziative territoriali e legislative, promuove informazione e formazione e incentiva innovazioni organizzative negli ambienti di lavoro orientate alla prevenzione dello stress psico-sociale e del mobbing, anche in termini di responsabilità sociale d’impresa e lavoro etico.
Aspetti finanziari
Per l’anno 2004 gli oneri complessivi per l’attuazione della legge sono valutati in 50.000 euro, comprensivi delle eventuali spese di funzionamento dell’organismo regionale. Le risorse sono ripartite tra la ASL di Pescara, destinataria di 10.000 euro per il Centro di riferimento, e le altre ASL, cui complessivamente sono destinati 40.000 euro per i centri di ascolto, nella misura di 8.000 euro ciascuna.
La copertura è assicurata mediante lo stanziamento di 50.000 euro iscritto nella specifica unità previsionale e nel capitolo dedicato agli interventi contro il mobbing. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è demandato alle rispettive leggi di bilancio secondo la normativa regionale di contabilità.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Osservazioni sullo stato di attualità
Il provvedimento istituisce una disciplina strutturale regionale, ma la previsione finanziaria espressamente quantificata riguarda l’anno 2004. Resta quindi utile soprattutto per la ricostruzione dell’assetto organizzativo regionale dei presidi sul mobbing, mentre la componente strettamente finanziaria iniziale è storicamente riferita a un esercizio concluso.
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