L.R. Abruzzo 25/2004
Norme per la disciplina dell'attivita' professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina l’abilitazione, l’iscrizione nell’elenco regionale, l’organizzazione del Collegio regionale delle guide speleologiche, i corsi e gli esami, nonché controlli, divieti e sanzioni per l’esercizio della professione. Prevede anche il regime per guide provenienti da altre Regioni o UE e una norma transitoria ormai abrogata.
Disciplina della professione di guida speleologica in Abruzzo
Disciplina della professione di guida speleologica in Abruzzo
La legge riconosce e organizza in Abruzzo la professione di guida speleologica, definendone requisiti, abilitazione, iscrizione nell’elenco regionale, assetto associativo, controlli e sanzioni. La disciplina è applicabile solo nel territorio della Regione Abruzzo.
Definizione e ambito professionale
La guida speleologica è il professionista che accompagna persone singole o gruppi nell’esplorazione di grotte o cavità naturali, utilizzando tecniche specifiche e adottando adeguate procedure di sicurezza.
Elenco regionale delle guide speleologiche
È istituito l’Elenco regionale delle guide speleologiche, tenuto dal Collegio regionale sotto la vigilanza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo. L’elenco ha funzione ricognitiva e informativa ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
L’iscrizione avviene su richiesta ed ha validità triennale. Il rinnovo va chiesto al Collegio entro trenta giorni prima della scadenza, dimostrando il mantenimento dei requisiti amministrativi e dell’idoneità psico-fisica. La mancata presentazione della domanda di rinnovo comporta la cancellazione dall’elenco.
Collegio regionale delle guide speleologiche
È istituito il Collegio regionale delle guide speleologiche come organo di autodisciplina e autogoverno della professione. Ne fanno parte di diritto tutte le guide iscritte nell’elenco.
Gli organi del Collegio sono:
- l’assemblea degli iscritti;
- il consiglio direttivo, composto da tre rappresentanti eletti;
- il presidente, eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.
L’assemblea elegge il consiglio direttivo, propone alla Giunta regionale lo statuto del Collegio, approva il bilancio annuale, adotta il codice deontologico e si pronuncia sulle questioni sottoposte dal consiglio direttivo. Le sedute sono valide con le maggioranze previste dalla legge.
Il consiglio direttivo cura iscrizioni e tenuta dell’elenco, vigila sull’esercizio professionale e sul rispetto della deontologia, applica le sanzioni disciplinari e determina il contributo a carico degli iscritti. Il consiglio dura in carica quattro anni. La vigilanza sul Collegio spetta al Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
Abilitazione, formazione ed esami
L’abilitazione si consegue frequentando i corsi di formazione tecnico-didattico-culturale istituiti dalla Giunta regionale, anche in collaborazione con altre regioni, e superando i relativi esami. I corsi sono organizzati dal Dipartimento competente in materia di formazione professionale con la collaborazione del Collegio.
La quota di partecipazione ai corsi è interamente a carico dei partecipanti ed è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio, in misura commisurata agli oneri sostenuti.
Gli esami finali comprendono tre sezioni:
- prova pratica tecnica di progressione in cavità;
- prova didattica sull’impostazione di un’escursione;
- prova culturale su geologia, geofisica, speleologia, pronto soccorso, soccorso speleologico, pericoli delle escursioni, equipaggiamento, patrimonio speleologico abruzzese, diritti e doveri professionali, organizzazione e legislazione turistica.
I programmi dei corsi devono essere costantemente adeguati all’evoluzione tecnica e culturale delle progressioni in grotta.
Requisiti per l’ammissione ai corsi
Possono accedere ai corsi coloro che possiedono:
- età non inferiore a diciotto anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equivalente riconosciuto;
- assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dall’esercizio di professioni, salvo riabilitazione;
- idoneità psico-fisica attestata da certificato ASL;
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea.
Attestato di abilitazione
Gli atti delle prove d’esame, con graduatoria e punteggi, sono approvati dalla struttura regionale competente. Il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale rilascia l’attestato di abilitazione alla guida speleologica.
Condizioni per l’esercizio stabile in Abruzzo
Chi intende esercitare stabilmente la professione presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
Il SUAP trasmette la SCIA al Collegio, che effettua le verifiche di legge e aggiorna l’elenco regionale.
I requisiti per l’esercizio sono:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE;
- maggiore età;
- idoneità psico-fisica certificata dalla ASL;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente/riconosciuto;
- assenza di condanne penali ostative, salvo riabilitazione;
- abilitazione professionale, anche conseguita in altra Regione o Provincia autonoma.
Il Collegio comunica ogni anno al Dipartimento regionale competente e ai Comuni interessati i nominativi delle guide operanti in Abruzzo.
Tessera di riconoscimento
Il Collegio rilascia alle guide speleologiche una tessera di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici del titolare.
Obblighi, divieti e incompatibilità
Le guide speleologiche hanno l’obbligo di collaborare attivamente e gratuitamente alle operazioni di soccorso speleologico svolte dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – delegazione speleologica Abruzzo.
È vietato svolgere verso i turisti attività estranee alla professione, in particolare:
- intermediazione commerciale;
- attività in concorrenza con le agenzie di viaggio;
- funzioni di corrispondente di organizzazioni turistiche estere o nazionali;
- procacciamento diretto o indiretto di clienti per alberghi, imprese di trasporto e simili.
Controlli e vigilanza
Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività disciplinate dalla legge spettano ai Comuni.
Sanzioni disciplinari e amministrative
Per violazioni della deontologia professionale o dell’articolo 1 della legge n. 6/1989 si applicano le sanzioni e i ricorsi previsti dall’articolo 17 della stessa legge statale sulla guida alpina.
Sono previste sanzioni amministrative per chi:
- esercita senza abilitazione: da 500 a 3.000 euro;
- esercita senza SCIA: da 250 a 1.250 euro;
- non presta collaborazione alle operazioni di soccorso nei limiti della sicurezza dei clienti: da 516,46 a 2.582,28 euro;
- svolge attività incompatibili con la professione: da 103,29 a 413,17 euro.
Le violazioni relative a soccorso e incompatibilità comportano anche l’applicazione di provvedimenti disciplinari. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata. I proventi delle sanzioni spettano al Comune che ha accertato l’illecito.
Guide provenienti da altre Regioni o da Stati UE
L’esercizio in Abruzzo in regime di libera prestazione di servizi da parte di guide provenienti da altre Regioni o da Stati dell’Unione europea non richiede l’iscrizione nell’elenco regionale, fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni della legge.
Per le guide provenienti da altri Stati membri UE non iscritte negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente in Abruzzo anche in forma saltuaria, si applica il decreto legislativo n. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tali soggetti devono inoltre rispettare gli adempimenti richiesti dal Collegio per la tutela professionale.
Classificazione delle cavità
Le discese in grotta sono valutate secondo quattro livelli di difficoltà: facile, impegnativa, difficile ed estrema. Nel catasto speleologico va indicata la scala di valutazione attribuita a ciascuna cavità e le persone che possono esserne assistite in relazione al livello di difficoltà. Una cavità può essere classificata su più livelli in base alla percorrenza.
Regime transitorio e abrogazioni
La norma transitoria che prevedeva l’iscrizione di diritto all’albo per le guide già esercenti e per alcuni istruttori CAI/SSI, previa domanda entro sei mesi, è stata abrogata.
È inoltre abrogata la precedente L.R. 2 maggio 1980, n. 28.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Ai componenti della Commissione sono corrisposti, se dovuti, gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio nei limiti degli stanziamenti disponibili. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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