Circolare Inail n. 44 del 23 ottobre 2023
Procedimento di liquidazione delle prestazioni Inail. Sospensione del termine triennale di prescrizione fino all’adozione del provvedimento. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni operative alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 11928/2019: il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 112 d.P.R. 1124/1965 resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione e fino all'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o diniego da parte dell'Inail. I termini ordinatori di 150 o 210 giorni rimuovono solo la condizione di procedibilità per agire in giudizio, ma non interrompono la sospensione della prescrizione. Le strutture territoriali devono pertanto concludere i procedimenti emettendo provvedimenti espressi; le precedenti istruzioni della circolare 42/2013 sono superate.
Procedimento di liquidazione delle prestazioni Inail. Sospensione del termine triennale di prescrizione fino all'adozione del provvedimento. Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928
Punti principali
Quadro normativo e riferimenti
Richiamo al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (artt. 111 e 112) e alle precedenti pronunce e circolari rilevanti (Sezioni Unite 1999 n. 783, circolari Inail n. 42/2013 e n. 13/2020). La disciplina distingue la prescrizione del diritto alla prestazione (art. 112) dai termini ordinari civili (artt. 2946 e 2948 c.c.).
Pronunciamento delle Sezioni Unite 7 maggio 2019 n. 11928
Le Sezioni Unite affermano che la sospensione prevista dall'art. 111, comma 2, si protrae per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione e fino all'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o diniego da parte dell'Istituto.
Effetto dei termini di 150/210 giorni
Il decorso dei termini di 150 o 210 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 111 rimuove la condizione di procedibilità per agire in giudizio ma non fa cessare la sospensione della prescrizione: il mancato pronunciamento nei termini è mero inadempimento e non silenzio-rigetto.
Istruzioni operative per le strutture territoriali
Le strutture devono concludere il procedimento amministrativo emettendo un provvedimento espresso (accoglimento o rigetto). L'adozione e la comunicazione del provvedimento determinano la cessazione della sospensione: la prescrizione riprende a decorrere dalla ricezione del provvedimento da parte dell'assicurato.
Conseguenze processuali e pratiche
Durante la sospensione le eccezioni di prescrizione non sono validamente proponibili; l'assicurato può comunque agire in giudizio dopo i termini ordinatori, ma la prescrizione rimane sospesa fino al provvedimento espresso dell'Istituto.
Aggiornamento di precedenti istruzioni
Le istruzioni operative della circolare Inail 19 settembre 2013, n. 42 sono superate; la circolare richiama anche un recente principio di diritto (Cass. sez. IV, 11 ottobre 2022, n. 29532) che conferma la medesima interpretazione.
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