Circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Decreto interministeriale 25 settembre 2023. Requisiti, modalità di accesso e quantificazione del sostegno economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'attuazione del Fondo istituito dall'art.17, comma 1, dl 4 maggio 2023, n.48 (conv. legge n.85/2023) e disciplinato dal decreto interministeriale 25 settembre 2023. Definisce ambito di operatività, beneficiari, importo (200.000 euro per infortunio mortale entro i limiti della dotazione: 10 mln per il 2023, 2 mln annui dal 2024), modalità e termini di presentazione delle domande all'INAIL, procedimento di accertamento ed erogazione, regime fiscale e rendicontazione.
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative: requisiti, modalità di accesso e quantificazione del sostegno economico
Punti principali
Quadro normativo
Istituzione del Fondo dall'art.17 del dl n.48/2023 (conv. legge n.85/2023) e definizione di requisiti e modalità dal decreto interministeriale 25 settembre 2023; gestione delle domande affidata all'INAIL.
Ambito di operatività
Accesso per familiari di studenti (scuole di ogni ordine e grado, percorsi IeFP, PCTO, università e AFAM) deceduti per infortuni occorsi in occasione o durante attività formative dopo il 1° gennaio 2018; incluse attività scolastiche organizzate, escluse le fattispecie in itinere.
Aventi diritto (beneficiari)
Ordine di priorità: coniuge e figli (parità di diritto), in mancanza genitori, fratelli/sorelle, ascendenti di secondo grado; quote in parti uguali in caso di più aventi diritto.
Dotazione e importo del sostegno
Dotazione: 10 milioni per il 2023 e 2 milioni annui dal 2024. Importo fisso per infortunio mortale: 200.000 euro, erogato entro i limiti delle risorse disponibili.
Regime del sostegno e cumulabilità
Prestazione non soggetta a rivalsa e non pregiudica l'eventuale risarcimento; esente da tassazione. Cumulabile con l'assegno una tantum INAIL (art.85, comma 3 DPR 1124/1965) e, se previsti, con la rendita ai superstiti.
Presentazione delle domande e termini
Domanda da presentare alla Sede INAIL competente (residenza/domicilio della vittima) con modulo ufficiale, PEC o raccomandata; termini: per infortuni 2/1/2018-21/10/2023 entro il 18/2/2024; per infortuni dal 22/10/2023 entro 90 giorni dalla data del decesso; termini perentori a pena di inammissibilità.
Documentazione e deleghe
Modulo con dati richiedente, beneficiario, istituto, data/decesso e altri aventi diritto; delega alla riscossione richiede firma autenticata; sono forniti moduli compilabili allegati.
Procedimento di accertamento ed erogazione
Accertamento del nesso causale svolto dagli organi di vigilanza che trasmettono relazione all'INAIL; erogazione entro 30 giorni dalla ricezione della relazione; non è richiesto visto sanitario o valutazione medico-legale se relazione ispettiva è acquisita.
Revoca, recupero e ricorsi
Se successivamente manca il requisito l'INAIL revoca e recupera le somme indebitamente corrisposte mediante Avvocature territoriali; è previsto ricorso gerarchico contro il diniego entro 30 giorni e decisione entro 90 giorni, con contenzioso giudiziario a carico dell'INAIL.
Gestione contabile e rendicontazione
L'INAIL anticipa le somme e rendiconta al Ministero del lavoro entro il 31 marzo dell'anno successivo; sono stati istituiti specifici codici contabili nel Piano dei conti per gestione, finanziamento e reincassi.
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