Circolare Inail n. 43 del 25 settembre 2023
Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge 31 luglio 2023, n. 100 ha convertito e modificato il decreto‑legge 1° giugno 2023, n. 61; in particolare è cambiata la formulazione che riguardava la sospensione dei termini. Di conseguenza, per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi il periodo di sospensione applicabile è quello previsto dall'articolo 4 del decreto, ossia dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Si rinvia alla circolare Inail n. 33/2023 per l'ambito applicativo; la presente circolare aggiorna le istruzioni operative relativamente al periodo di sospensione.
Eventi alluvionali dal 1° maggio 2023 — Conversione DL 1° giugno 2023, n. 61 — Sospensione termini per ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti al decreto‑legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (articoli 2 e 4) e alla circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33.
Modifica normativa rilevante
La conversione con modificazioni ha soppresso nella formulazione dell'art. 2, comma 4, riferimenti testuali che includevano i ricorsi amministrativi; ciò determina che la sospensione non è più disciplinata dall'art. 2 ma dall'art. 4 del decreto convertito.
Periodo di sospensione applicabile
Per i ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 prevista dagli articoli 1 e 2 richiamati nell'art. 4 (commi 1 e 2) del decreto convertito.
Ambito di applicazione
La sospensione riguarda i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano residenza, domicilio, sede legale o operativa o esercitavano attività nei territori indicati nell'allegato 1; per dettagli sull'ambito applicativo si rinvia alla circolare Inail n. 33/2023.
Esclusioni e facoltà delle amministrazioni
Sono escluse dalla sospensione le procedure e i termini regolati da ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza; le amministrazioni possono sospendere i termini per la presentazione di domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.
Istruzioni operative aggiornate
La presente circolare fornisce le istruzioni operative aggiornate rispetto a quanto indicato nella circolare n. 33/2023, specificando il nuovo periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi.
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