Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 46 del 27 ottobre 2023

Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni operative per l'estensione, dal 1° luglio 2023, della copertura assicurativa INAIL ai lavoratori subordinati sportivi, ai giovani atleti in apprendistato e ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, richiamando il quadro normativo e i decreti correttivi. Vengono chiarite le esclusioni, i criteri per la determinazione dei premi (con riferimento al decreto interministeriale 21/11/2022), le codifiche tariffarie, la ripartizione del premio per le collaborazioni e gli adempimenti di iscrizione e comunicazione con le relative scadenze.

Assicurazione all'Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (articoli 34 e 37 D.Lgs. 28/2021)

Punti principali

Ambito di applicazione e decorrenza

La nuova disciplina si applica dal 1° luglio 2023; la copertura INAIL riguarda i lavoratori subordinati sportivi, gli apprendisti sportivi previsti e specifiche collaborazioni amministrativo-gestionali.

Soggetti tutelati

Sono assicurati all'INAIL: i lavoratori subordinati sportivi (professionistici e dilettantistici), i giovani atleti con contratto di apprendistato e i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese a soggetti dell'ordinamento sportivo riconosciuti.

Soggetti esclusi

Non sono coperti: i volontari dilettanti assicurati con polizze private, specifici contratti di collaborazione professionale assicurati privatisticamente, il personale delle amministrazioni pubbliche che presta attività da volontario nei limiti normativi, il personale militare e alcune categorie di lavoratori autonomi iscritti ad albi (es. maestri di sci, guide alpine).

Contratto di lavoro subordinato sportivo

Regime speciale: durata massima del termine fino a 5 anni, possibilità di successione di contratti a tempo determinato e cessione del contratto secondo modalità federali; contratto scritto e deposito/approvazione presso la Federazione sono condizione di efficacia.

Apprendistato giovani atleti

Gli apprendisti atleti sono coperti dall'INAIL; disciplina speciale con limiti di età derogati per lo sport (minimo 14 anni per alcuni percorsi) e oneri contributivi accertati dall'INPS che trasferisce le somme all'INAIL.

Collaborazioni amministrativo-gestionali

Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese a società/associazioni sportive riconosciute rientrano nell'assicurazione INAIL se soddisfano requisiti oggettivi; il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro e il premio è ripartito 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

Prestatori di lavoro occasionale

Le prestazioni occasionali rese a enti sportivi possono rientrare nella disciplina dell'art.54-bis (DL 50/2017) con iscrizione sulla piattaforma INPS; contributi e premi (3,5% INAIL + contribuzione Gestione separata) a carico dell'utilizzatore e trasferimenti periodici dati/versamenti ad INAIL.

Determinazione premi e riferimenti tariffari

Per premi e basi imponibili si applica il decreto interministeriale 21/11/2022: retribuzione ai sensi dell'art.29 DPR 1124/1965; classificazioni tariffarie principali: voce 0590 (attività dei lavoratori sportivi) tasso medio 79,00‰, voce 0610 (istruttori) 9,00‰, voce 0722 (attività d'ufficio amministrativo-gestionale) 5,00‰. Le retribuzioni assunte per il premio valgono anche per il calcolo dell'indennità giornaliera.

Adempimenti e scadenze per i soggetti assicuranti

I datori/committenti senza codice ditta devono presentare la denuncia di iscrizione online indicando le retribuzioni/compensi presunti per il periodo 1/7/2023-31/12/2023 e il 2024; in deroga le denunce saranno considerate tempestive se presentate entro il 30/11/2023. I soggetti già attivi verseranno i premi con autoliquidazione 2023/2024 e presenteranno la dichiarazione retributiva entro il 29/02/2024.

Registro nazionale e comunicazioni nel dilettantismo

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (gestito dal Dip. per lo sport e Sport e salute S.p.A.) è lo strumento per le comunicazioni dei rapporti dilettantistici: la comunicazione al Registro equivale alla comunicazione al centro per l'impiego e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL; il libro unico del lavoro può essere tenuto in apposita sezione del Registro e sono previste modalità telematiche e termini specifici per i versamenti in prima applicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.