Circolare Inail n. 46 del 27 ottobre 2023
Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni operative per l'estensione, dal 1° luglio 2023, della copertura assicurativa INAIL ai lavoratori subordinati sportivi, ai giovani atleti in apprendistato e ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, richiamando il quadro normativo e i decreti correttivi. Vengono chiarite le esclusioni, i criteri per la determinazione dei premi (con riferimento al decreto interministeriale 21/11/2022), le codifiche tariffarie, la ripartizione del premio per le collaborazioni e gli adempimenti di iscrizione e comunicazione con le relative scadenze.
Assicurazione all'Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (articoli 34 e 37 D.Lgs. 28/2021)
Punti principali
Ambito di applicazione e decorrenza
La nuova disciplina si applica dal 1° luglio 2023; la copertura INAIL riguarda i lavoratori subordinati sportivi, gli apprendisti sportivi previsti e specifiche collaborazioni amministrativo-gestionali.
Soggetti tutelati
Sono assicurati all'INAIL: i lavoratori subordinati sportivi (professionistici e dilettantistici), i giovani atleti con contratto di apprendistato e i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese a soggetti dell'ordinamento sportivo riconosciuti.
Soggetti esclusi
Non sono coperti: i volontari dilettanti assicurati con polizze private, specifici contratti di collaborazione professionale assicurati privatisticamente, il personale delle amministrazioni pubbliche che presta attività da volontario nei limiti normativi, il personale militare e alcune categorie di lavoratori autonomi iscritti ad albi (es. maestri di sci, guide alpine).
Contratto di lavoro subordinato sportivo
Regime speciale: durata massima del termine fino a 5 anni, possibilità di successione di contratti a tempo determinato e cessione del contratto secondo modalità federali; contratto scritto e deposito/approvazione presso la Federazione sono condizione di efficacia.
Apprendistato giovani atleti
Gli apprendisti atleti sono coperti dall'INAIL; disciplina speciale con limiti di età derogati per lo sport (minimo 14 anni per alcuni percorsi) e oneri contributivi accertati dall'INPS che trasferisce le somme all'INAIL.
Collaborazioni amministrativo-gestionali
Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese a società/associazioni sportive riconosciute rientrano nell'assicurazione INAIL se soddisfano requisiti oggettivi; il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro e il premio è ripartito 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.
Prestatori di lavoro occasionale
Le prestazioni occasionali rese a enti sportivi possono rientrare nella disciplina dell'art.54-bis (DL 50/2017) con iscrizione sulla piattaforma INPS; contributi e premi (3,5% INAIL + contribuzione Gestione separata) a carico dell'utilizzatore e trasferimenti periodici dati/versamenti ad INAIL.
Determinazione premi e riferimenti tariffari
Per premi e basi imponibili si applica il decreto interministeriale 21/11/2022: retribuzione ai sensi dell'art.29 DPR 1124/1965; classificazioni tariffarie principali: voce 0590 (attività dei lavoratori sportivi) tasso medio 79,00‰, voce 0610 (istruttori) 9,00‰, voce 0722 (attività d'ufficio amministrativo-gestionale) 5,00‰. Le retribuzioni assunte per il premio valgono anche per il calcolo dell'indennità giornaliera.
Adempimenti e scadenze per i soggetti assicuranti
I datori/committenti senza codice ditta devono presentare la denuncia di iscrizione online indicando le retribuzioni/compensi presunti per il periodo 1/7/2023-31/12/2023 e il 2024; in deroga le denunce saranno considerate tempestive se presentate entro il 30/11/2023. I soggetti già attivi verseranno i premi con autoliquidazione 2023/2024 e presenteranno la dichiarazione retributiva entro il 29/02/2024.
Registro nazionale e comunicazioni nel dilettantismo
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (gestito dal Dip. per lo sport e Sport e salute S.p.A.) è lo strumento per le comunicazioni dei rapporti dilettantistici: la comunicazione al Registro equivale alla comunicazione al centro per l'impiego e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL; il libro unico del lavoro può essere tenuto in apposita sezione del Registro e sono previste modalità telematiche e termini specifici per i versamenti in prima applicazione.
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