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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18315/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le parti ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni derivati da un allagamento di un locale seminterrato sito in Trecase, adibito a deposito di merci per attività commerciale, che assumevano causato dall'omessa manutenzione della rete fognaria. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione venivano proposti tre motivi: 1) omessa o insufficiente motivazione per mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, deducendo che in esso vi sarebbe stata documentazione sul condono edilizio da cui emergerebbe la modesta entità dell'abuso; 2) erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che l'immobile non fosse totalmente abusivo e che il piccolo abuso non avesse incidenza causale sull'allagamento, con conseguente mancata valutazione della condotta colposa della vittima; 3) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale per lite temeraria proposta dal Comune nei confronti della città metropolitana, dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché deduceva un vizio motivazionale non più denunciabile nei termini prospettati e comunque in modo generico, senza indicare specificamente natura, contenuto e decisività della documentazione asseritamente presente nel fascicolo di primo grado. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché fondato su una circostanza fattuale non solo allegata in modo vago, ma anche contrastante con l'accertamento della corte territoriale secondo cui il fabbricato era totalmente abusivo; per tale ragione la Corte ha richiamato il principio già affermato in tema di responsabilità da cose in custodia nei confronti del danneggiato che abbia realizzato un immobile abusivo. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti, poiché la domanda riconvenzionale riguardava altre parti, e comunque perché non risultava proposta in appello. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non più denunciabili con il ricorso per cassazione ... e la conseguente riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione

    La censura motivazionale è oggi ammessa in ambito estremamente ristretto; non è consentito riproporre in cassazione il sindacato sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini antecedenti alla riforma del 2012.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

    La riforma ha inciso sulla formulazione del vizio di motivazione deducibile in cassazione, restringendone l'ambito.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

    Ha convertito il decreto-legge che ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 347 c.p.c.

    l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado ... non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello

    La mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina di per sé nullità del giudizio d'appello; può rilevare solo come vizio motivazionale se siano specificamente indicati elementi decisivi non reperibili aliunde.

  • art. 2051 c.c.

    erronea e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ.

    In tema di responsabilità da cose in custodia, la difesa del custode può valorizzare la condotta del danneggiato e le caratteristiche abusive dell'immobile, ma nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché poggiava su un presupposto fattuale incompatibile con l'accertamento di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale

    La doglianza per omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente è privo di interesse rispetto alla domanda dedotta e se la stessa non risulta devoluta in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 4, comma 8, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    con incremento ex art. 4, comma ottavo, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    La liquidazione delle spese segue i parametri professionali con l'incremento previsto per la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può essere trasformato in una richiesta di riesame del merito o in una critica generica alla ricostruzione dei fatti, essendo necessario indicare il fatto decisivo omesso nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La dedotta mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina automaticamente nullità del giudizio di appello; il ricorrente deve specificare quali atti o documenti decisivi il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare e perché non fossero altrimenti reperibili.
  • In tema di responsabilità da cose in custodia, la censura che presupponga un fatto storico diverso da quello accertato in sentenza è inammissibile; il ricorso per cassazione non può sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza per omessa pronuncia richiede un effettivo interesse ad impugnare e la devoluzione della questione nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La mera prospettazione di un abuso edilizio di modesta entità non è sufficiente se il giudice di merito abbia accertato l'esistenza di un fabbricato totalmente abusivo, accertamento che assorbe e neutralizza la diversa ricostruzione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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