Sentenza del 05/12/2017 n. 5093 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Finanza locale - Pubblicità - Pannelli con messaggi pubblicitari plurimi - Calcolo della superficie - Rilevanza del messaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il calcolo dell'imposta sulla pubblicità nel caso di un unico pannello contenente più messaggi pubblicitari riferiti ad aziende diverse. Il criterio rilevante è la superficie espositiva occupata da ciascun messaggio o da ciascuna impresa pubblicizzata, e non la superficie complessiva del supporto fisico cumulativo.
La decisione
È stato affermato che il tributo deve essere determinato separatamente in relazione alla superficie utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni complessive del pannello. La motivazione si fonda sul principio secondo cui rileva il messaggio pubblicitario diffuso e non il mezzo materiale utilizzato per diffonderlo. Il testo non indica l'esito processuale concreto né identifica le parti; pertanto non è possibile stabilire formalmente quale parte abbia vinto.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale in materia di imposta sulla pubblicità
Ciò che conta è il messaggio pubblicitario e non lo strumento fisico con il quale è diffuso.
Nel caso di più messaggi pubblicitari riferiti a imprese diverse e collocati su un unico pannello, la base di calcolo dell'imposta va individuata considerando la superficie espositiva attribuibile a ciascun messaggio o impresa, senza assumere come riferimento l'intera superficie del pannello.
Cassazione civile, sentenza n. 252/2012
La pronuncia è richiamata come conferma del criterio secondo cui l'imposizione deve essere collegata al contenuto pubblicitario e alla relativa superficie espositiva, non alla dimensione complessiva del supporto materiale.
Massime di principio
- Quando un unico supporto contiene messaggi pubblicitari distinti riferiti a soggetti diversi, l'imposta va normalmente calcolata separando le superfici relative ai singoli messaggi.
- La dimensione fisica complessiva del pannello non determina automaticamente la base imponibile se il pannello è suddiviso in spazi pubblicitari autonomi.
- Per individuare la superficie tassabile occorre verificare il contenuto effettivamente esposto e la porzione visiva riferibile a ciascun inserzionista.
- Il criterio può cambiare se il pannello presenta un messaggio unitario, inscindibile o riferibile a un solo soggetto: in tal caso può assumere rilievo l'intera superficie del messaggio.
- Per applicare correttamente il principio concreto è necessario verificare anche il regolamento comunale e la disciplina vigente relativa all'imposta o al canone pubblicitario.
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