Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 5093 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Finanza locale - Pubblicità - Pannelli con messaggi pubblicitari plurimi - Calcolo della superficie - Rilevanza del messaggio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il calcolo dell'imposta sulla pubblicità nel caso di un unico pannello contenente più messaggi pubblicitari riferiti ad aziende diverse. Il criterio rilevante è la superficie espositiva occupata da ciascun messaggio o da ciascuna impresa pubblicizzata, e non la superficie complessiva del supporto fisico cumulativo.

La decisione

È stato affermato che il tributo deve essere determinato separatamente in relazione alla superficie utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni complessive del pannello. La motivazione si fonda sul principio secondo cui rileva il messaggio pubblicitario diffuso e non il mezzo materiale utilizzato per diffonderlo. Il testo non indica l'esito processuale concreto né identifica le parti; pertanto non è possibile stabilire formalmente quale parte abbia vinto.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale in materia di imposta sulla pubblicità

    Ciò che conta è il messaggio pubblicitario e non lo strumento fisico con il quale è diffuso.

    Nel caso di più messaggi pubblicitari riferiti a imprese diverse e collocati su un unico pannello, la base di calcolo dell'imposta va individuata considerando la superficie espositiva attribuibile a ciascun messaggio o impresa, senza assumere come riferimento l'intera superficie del pannello.

  • Cassazione civile, sentenza n. 252/2012

    La pronuncia è richiamata come conferma del criterio secondo cui l'imposizione deve essere collegata al contenuto pubblicitario e alla relativa superficie espositiva, non alla dimensione complessiva del supporto materiale.

Massime di principio

  • Quando un unico supporto contiene messaggi pubblicitari distinti riferiti a soggetti diversi, l'imposta va normalmente calcolata separando le superfici relative ai singoli messaggi.
  • La dimensione fisica complessiva del pannello non determina automaticamente la base imponibile se il pannello è suddiviso in spazi pubblicitari autonomi.
  • Per individuare la superficie tassabile occorre verificare il contenuto effettivamente esposto e la porzione visiva riferibile a ciascun inserzionista.
  • Il criterio può cambiare se il pannello presenta un messaggio unitario, inscindibile o riferibile a un solo soggetto: in tal caso può assumere rilievo l'intera superficie del messaggio.
  • Per applicare correttamente il principio concreto è necessario verificare anche il regolamento comunale e la disciplina vigente relativa all'imposta o al canone pubblicitario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.