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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25812/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Romano Mauro è stato condannato con sentenza del 17/05/2023 per il reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 della legge n. 283/1962 per aver detenuto, in apparecchiature refrigerate a servizio dell'attività di somministrazione, alimenti in evidente cattivo stato di conservazione destinati alla somministrazione al pubblico. In appello e poi in Cassazione ha dedotto: (i) che doveva trovare applicazione la nuova procedura di estinzione delle contravvenzioni alimentari introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia) ratione temporis, con conseguente improcedibilità dell'azione penale o estinzione del reato; l'imputato ha inoltre sostenuto di aver versato complessivamente € 6.210,00 in sanzioni amministrative e di non aver potuto autonomamente distruggere la merce sequestrata; (ii) che doveva applicarsi la causa speciale di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità dell'offesa in ragione della condotta susseguente (eliminazione delle violazioni e pagamento della sanzione amministrativa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che la nuova disciplina estintiva introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 si applica alle contravvenzioni alimentari suscettibili di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, ma che la mancata attivazione o l'irregolarità della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non determina l'improcedibilità dell'azione penale. L'oblazione giudiziale resta un rimedio alternativo che il contravventore può richiedere. Quanto all'art. 131-bis c.p., sebbene la condotta susseguente possa essere presa in considerazione ai fini della particolare tenuità, la Corte ha confermato che la gravità dell'offesa (quantitativo non trascurabile di alimenti in cattivo stato e gravi violazioni delle norme di conservazione) rende legittima l'esclusione della causa di non punibilità; il pagamento delle sanzioni amministrative e l'adeguamento del manuale HACCP imposto per la prosecuzione dell'attività non sono stati ritenuti sufficienti. Conseguentemente è stata confermata l'efficacia della condanna di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 283/1962

    artt. 5 lett. b) e 6; artt. 12-ter, 12-quater, 12-septies, 12-octies (inseriti dal d.lgs. n.150/2022)

    Gli artt. 5 e 6 disciplinano le contravvenzioni per detenzione di alimenti in cattivo stato. Le nuove norme (12-ter e ss.) regolano la procedura estintiva amministrativa per le contravvenzioni alimentari: si applicano solo alle ipotesi suscettibili di elisione del danno/pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie; la mancata attivazione della procedura da parte dell'organo di vigilanza non implica improcedibilità penale.

  • d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)

    art. 70 e disposizioni attuative

    Estende e disciplina la procedura estintiva per le contravvenzioni alimentari richiamando modelli già presenti in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale; la Corte ha precisato che tale disciplina, pur estintiva se perfezionata, non è idonea a bloccare automaticamente l'azione penale quando la procedura amministrativa non sia stata perfezionata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    (nella versione aggiornata dalla riforma Cartabia)

    Consente di valutare la particolare tenuità anche valutando la condotta susseguente al reato; tuttavia la sua applicazione è discrezionale e dipende da una valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; pagamenti di sanzioni amministrative e adeguamenti imposti non determinano automaticamente l'esimente se l'offesa è di rilievo.

  • legge n. 689/1981

    Disciplina l'istituto dell'oblazione; la Corte ha osservato che l'oblazione ordinaria rimane disponibile come rimedio alternativo anche quando è prevista una procedura amministrativa estintiva, e che la facoltà di richiederla può essere esercitata dal contravventore.

  • d.lgs. n. 758/1994

    artt. 19 e ss. (procedura estintiva in materia di sicurezza sul lavoro)

    Costituisce modello per la nuova procedura estintiva; la giurisprudenza ha consolidato il principio per cui vizi della procedura amministrativa non comportano di per sé improcedibilità penale.

  • d.lgs. n. 152/2006

    artt. 318-bis e ss. (contravvenzioni ambientali)

    Analoga disciplina estintiva nel settore ambientale ha giustificato l'interpretazione secondo cui la carenza o il mancato perfezionamento della procedura amministrativa non preclude l'esercizio dell'azione penale; l'oblazione può rappresentare alternativa.

Massime di principio

  • La procedura amministrativa di estinzione prevista per le contravvenzioni alimentari si applica soltanto se è effettivamente perfezionata (prescrizioni impartite e adempimenti eseguiti tempestivamente) e riguarda violazioni suscettibili di elisione mediante misure ripristinatorie o risarcitorie.
  • La mancata attivazione o vizi formali della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non determinano di per sé l'improcedibilità dell'azione penale; il contravventore può comunque avvalersi dell'oblazione giudiziale quando opportuno.
  • La condotta susseguente al reato (pagamento di sanzioni amministrative, distruzione o ripristino dei beni, adeguamenti) può essere valutata ai fini dell'art. 131-bis c.p., ma il suo rilievo dipende dal quadro complessivo (entità del danno/pericolo, modalità della condotta): pagamenti o adempimenti imposti non garantiscono automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità.
  • Le valutazioni di merito sulla gravità dell'offesa (es. quantità e condizioni degli alimenti deteriorati) sono difficili da riformare in Cassazione se non appaiono manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • In casi simili è prudente documentare tempestivamente tutte le misure ripristinatorie, richiedere formalmente l'accesso alla procedura amministrativa estintiva ove possibile e, in mancanza o se ritenuto più favorevole, valutare tempestivamente l'istanza di oblazione in sede giudiziale.

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