Sentenza del 30/07/2020 n. 16369 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' USA percepi' royalties in Italia nel 1982, presento' la dichiarazione e versò cautelativamente l'ILOR (più addizionale). Chiese il rimborso ritenendo le royalties non assoggettabili ad imposta in base alla Convenzione Italia-USA; l'Amministrazione non rimborsò (silenzio-rifiuto). Dopo il giudizio di merito favorevole alla societa' presso la Commissione Tributaria Centrale, l'Agenzia delle Entrate ricorse in Cassazione sostenendo che, secondo l'art. 8 della Convenzione e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, le royalties potevano essere esenti da IRPEF/IRPEG ma non dall'ILOR: l'esenzione convenzionale non equivale all'applicazione concreta di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta che escluderebbe l'ILOR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della societa' (nessun diritto al rimborso dell'ILOR per il 1982). Ha disposto la compensazione delle spese nei gradi tributari e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente cassazionista, liquidate in Euro 7.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, articolo 1, comma 2, lettera c)
L'esclusione dall'ILOR riguarda i redditi che effettivamente subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; non si applica ai proventi che, pur astrattamente esposti a ritenuta, godano in concreto di esenzione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 1980, articoli 31 e 43
Richiamato dall'Amministrazione nel motivo di cassazione; la censura verte sull'erronea applicazione della disciplina tributaria amministrativa relativa alle ritenute/tributi sui redditi da capitale/royalties.
Convenzione Italia - USA (Washington, 30 marzo 1955), art. 8; L. 19 luglio 1956, n. 943
La Convenzione mira a evitare doppie imposizioni e prevede regole di esenzione o tassazione delle royalties; tuttavia, secondo la giurisprudenza, l'effetto convenzionale di esenzione non implica automaticamente l'esclusione dall'ILOR ove quest'ultima sia dovuta in base alla normativa interna e alla concreta applicazione delle ritenute.
Scambio di note 13 dicembre 1974 e L. 6 aprile 1977, n. 233 (disciplina transitoria)
Per l'anno 1982 era in vigore una disciplina transitoria che, secondo le Sezioni Unite, sottraeva le royalties all'IRPEF e all'IRPEG ma non all'ILOR; la Corte ha applicato tale principio al caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento formale del motivo di cassazione (violazione o falsa applicazione di norme).
Cassazione, Sezioni Unite, 20 novembre 2003, n. 17632 (giurisprudenza consolidata)
Principio di diritto che stabilisce che le royalties percepite in Italia da societa' USA nel periodo della disciplina transitoria sono esenti da IRPEF/IRPEG ma non dall'ILOR; la Corte di Cassazione ha fatto proprio questo orientamento e lo ha ritenuto vincolante per il caso.
Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., comma 2
Permette alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; utilizzato per rigettare il ricorso della contribuente dopo la cassazione.
Codice di procedura civile, art. 366 c.p.c., n. 5
Riferimento procedurale sulla procura e sull'incarico all'Avvocatura dello Stato: la mancata indicazione dell'incarico nel ricorso per cassazione non rende inammissibile il ricorso proposto dall'Avvocatura per conto dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- L'esenzione convenzionale delle royalties (o l'esclusione dalle imposte dirette) non equivale automaticamente all'esclusione dall'ILOR: l'esenzione opera rispetto alla materia delle imposte sul reddito, mentre l'ILOR può essere dovuta se la normativa interna richiede l'effettiva applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta per escluderne l'obbligo.
- Per controversie relative a anni soggetti a regimi transitori (es. disciplina 1974-1984), occorre verificare specificamente la normativa applicabile per quell'anno: precedenti di Cassazione (Sezioni Unite) possono stabilire principi vincolanti.
- Il contribuente che reclama un trattamento discriminatorio o contrario al principio di non discriminazione ha l'onere della prova sulle circostanze fattuali che giustificherebbero la dedotta discriminazione.
- In materia processuale, l'Avvocatura dello Stato puo' proporre ricorso per cassazione per l'Amministrazione senza dover riportare nel ricorso l'incarico sostanziale; la mancata menzione non comporta automaticamente inammissibilita'.
- Nei casi di rimborso tributario, se gli elementi di fatto sono chiari e non richiedono ulteriori accertamenti, la Corte puo' decidere nel merito direttamente (art. 384 c.p.c., comma 2).
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