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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5042/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3442/2016 relativa alla proprietà e al possesso di porzioni del piano sottotetto di un immobile in Milano (via Correggio 50). La controversia verteva sulla validità dell'atto di compravendita del 14/3/1986 (Luneburg acquistante da Balbo rappresentato da Candiani) e sulla parte di tale trasferimento eccedente i poteri di procura conferita dalla Finartgest al procuratore Candiani (con particolare riferimento a una porzione indicata come 'A' per circa 10-11 mq). Questioni sollevate: nullità/inefficacia dell'atto di vendita, estensione dell'inefficacia all'intero bene o solo alla porzione eccedente la procura, domanda di simulazione e nullità per violazione della legge n.47/1985 (interventi abusivi), indennità per occupazione senza titolo, rimborso delle spese di ristrutturazione operate dall'occupante e questioni processuali connesse (mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, integrazione del contraddittorio, notifiche a terzi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso principale di Luneburg: ha ritenuto fondati, nei limiti espressi in motivazione, il terzo, il quarto e il settimo motivo (con conseguente cassazione e rinvio al giudice del rinvio). Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo e ha assorbito il nono. In particolare la Corte ha stabilito che: - non era possibile dichiarare l'inefficacia dell'intero atto del 14/3/1986 quando dalla giurisprudenza e dalla consulenza tecnica risultava che solo una porzione (indicata sub 'A') era stata trasferita in difetto di poteri; pertanto il giudice del rinvio dovrà adeguare la declaratoria alle ragioni di invalidità limitate alla parte eccedente la procura; - la sentenza impugnata non ha correttamente motivato la decorrenza dell'indennità per occupazione ex art.1148 c.c., sicché il giudice del rinvio dovrà verificarne l'esatta decorrenza; - la Corte territoriale non ha applicato correttamente i criteri dell'art.2041 c.c. (arricchimento senza causa) nella liquidazione del rimborso delle spese di ristrutturazione: la quantificazione dovrà essere effettuata secondo il principio della minor somma tra l'arricchimento e la diminuzione patrimoniale, e tenendo conto della parte dell'immobile effettivamente di proprietà della controparte. La decisione è quindi di cassazione con rinvio per nuovo esame nei limiti indicati; la regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2041 cod. civ.

    Norma sull'arricchimento senza causa: la Corte ha rilevato che il rimborso per le spese di ristrutturazione deve essere liquidato nella minor somma tra l'arricchimento del beneficiario e la diminuzione patrimoniale del danneggiato; la sentenza di merito non ha applicato correttamente questo criterio e la questione è rinviata.

  • art. 1148 cod. civ.

    Norma sull'indennità per godimento senza titolo: la Corte ha ritenuto che la decorrenza dell'indennità debba essere verificata alla luce di questo articolo e ha cassato la decisione per mancata specificazione della corretta decorrenza da parte del giudice del rinvio.

  • art. 1398 cod. civ.

    Richiamato in relazione ai limiti del potere di revoca della procura e agli effetti della rappresentanza: la Corte ha considerato gli effetti delle procure e dei poteri spettanti al procuratore, evidenziando che la disamina concreta delle porzioni trasferite è rilevante per il giudizio di inefficacia.

  • art. 1388 cod. civ.

    Riferito in tema di effetti dell'atto negoziale e dei poteri conciliativi/traslativi: valutato nell'ambito della dedotta validità di una porzione del trasferimento.

  • art. 1723 cod. civ.

    Richiamato per spiegare la possible 'irrevocabilità' della procura quando rilasciata anche nell'interesse del procuratore; utile per valutare la buona fede dell'acquirente.

  • legge n. 47/1985 (art. 40)

    Invocata per dedurre nullità per interventi abusivi: la Corte ha ritenuto la censura troppo aspecifica e non riesaminabile nel rinvio, oltre a rimandare alla valutazione già compiuta in altro giudizio.

  • artt. 102, 103, 107 cod. proc. civ.

    Richiamati nelle censure processuali relative alla integrazione del contraddittorio e alla notifica agli eventuali terzi chiamati; la Cassazione ha dichiarato tali doglianze inammissibili rispetto ai limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 161 cod. proc. civ.

    Richiamato per affermare che il rimedio della conversione della nullità non è applicabile nella fase di cassazione con rinvio.

  • art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

    Norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha richiamato i requisiti stringenti per la censura e ha asserito l'inammissibilità di questioni che si riducono a un riesame di merito.

  • art. 125 disposizioni attuative cod. proc. civ. e artt. 392, 394, 414 cod. proc. civ.

    Richiamati per il principio secondo cui l'atto di riassunzione ricolloca le parti nella posizione assunta nel giudizio annullato e le domande pregresse si intendono riproposte.

  • artt. 936-937 cod. civ.

    Evocati dalla ricorrente incidentale in ordine a costruzioni su suolo altrui, ma la Corte ha ritenuto la richiamata disciplina non pertinente alla fattispecie concreta.

  • artt. 1414-1422 cod. civ.

    Richiamati in tema di simulazione e nullità degli atti: la Cassazione ha ritenuto le censure su tali profili inammissibili o non riesaminabili nei limiti del giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Quando una vendita è stata fatta da un procuratore oltre i limiti della procura, l'inefficacia può riguardare soltanto la porzione eccedente: il giudice non può dichiarare la nullità dell'intero atto se risulta che parte del bene è stata regolarmente trasferita.
  • Nel giudizio di rinvio dopo cassazione il giudice è vincolato ai limiti indicati dalla sentenza di cassazione e non può riaprire questioni non contemplate o già risolte implicitamente dal giudicato di legittimità.
  • Le domande di rimborso per lavori e migliorie si inquadrano, in mancanza di titolo diverso, nell'arricchimento senza causa (art.2041 c.c.) e devono essere liquidate nella minor somma tra l'arricchimento e la diminuzione patrimoniale; il giudice deve motivare il calcolo e considerare lo stato attuale dell'immobile e la porzione di proprietà interessata.
  • L'indennità per il godimento senza titolo segue la disciplina dell'art.1148 c.c.: il giudice del merito deve esplicitare la decorrenza e la misura dell'indennità in base alla normativa applicabile e ai fatti accertati.
  • La distruzione o mancanza del fascicolo di primo grado non determina automaticamente nullità del giudizio d'appello o di cassazione: bisogna dimostrare che dal fascicolo mancato emergessero elementi idonei a determinare diversa soluzione della controversia.
  • Le censure che implichino un mero riesame del merito o un controllo motivazionale esteso sono spesso inammissibili in Cassazione; è necessario indicare chiaramente i fatti decisivi omessi e i precisi profili di violazione di legge.

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