Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19190/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale, limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare ha dedotto la mancanza di motivazione sulla riduzione della pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso investiva un profilo di pena determinato in conformità all'accordo tra le parti e che la censura non riguardava la legalità della pena, ma solo il suo quantum concordato, quindi con motivo non consentito nel giudizio di impugnazione contro il patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto fosse non consentito dalla legge perché diretto a contestare il trattamento sanzionatorio concordato e non la legalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la condanna pecuniaria segue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, qui non ravvisata.

Norme richiamate

  • art. 391-ter, comma 3, c.p.

    È la norma incriminatrice per cui era stata applicata la pena con sentenza di patteggiamento; il testo non fornisce ulteriori elementi sulla fattispecie concreta.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Preclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo dedotto non è consentito dalla legge, in particolare se non incide sulla legalità della pena.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, sono deducibili soltanto i motivi consentiti dalla legge; non è ammissibile una censura che si limiti a contestare il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti se non incide sulla legalità della pena.
  • La doglianza sulla misura della riduzione per circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando mira a rimettere in discussione il quantum della pena pattuito, e non deduce un vizio di legalità della sanzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può provvedere de plano e deve applicare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.