Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17799/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due procedimenti riuniti relativi a pretese IVA per gli anni 2008 e 2009 nei confronti di una società poi non più esistente o comunque cancellata dal registro delle imprese, e del soggetto che aveva proposto o subito gli atti in qualità di ex legale rappresentante e/o socio. Nel primo procedimento l’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione regionale che aveva ritenuto inammissibile il ricorso originario proposto dal soggetto in nome della società estinta, sostenendo: 1) che la società non si fosse estinta ma fosse stata cancellata per trasferimento all’estero; 2) che la motivazione della CTR fosse apparente; 3) che fosse erronea l’esclusione della responsabilità dell’amministratore/socio ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, censurando la declaratoria di inammissibilità del ricorso in nome della società e deducendo violazione del diritto di difesa e della propria legittimazione ad impugnare l’atto a lui notificato. Nel secondo procedimento, relativo alla cartella di pagamento notificata personalmente al soggetto, l’Agenzia ha riproposto motivi sostanzialmente identici, contestando la decisione regionale che aveva annullato la cartella perché derivante da un avviso presupposto ritenuto inefficace; il contribuente ha resistito, insistendo sulla propria posizione processuale e sulla distrazione delle spese.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Nel procedimento n. 28770/2018 ha dichiarato inammissibili i primi due motivi dell’Agenzia per difetto di interesse, ha accolto il terzo motivo e ha accolto anche il ricorso incidentale del contribuente, cassando la sentenza impugnata limitatamente alle questioni relative alla responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e rinviando al giudice di merito per nuovo esame. Nel procedimento n. 35927/2018 ha dichiarato inammissibili i primi due motivi dell’Agenzia e ha accolto il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando anch’essa al giudice di merito. La Corte ha affermato, in sintesi, che la questione dell’effettiva estinzione della società non era decisiva per risolvere i ricorsi, poiché il ricorso originario non era stato validamente proposto da soggetto legittimato e, soprattutto, andavano comunque accertati i presupposti della responsabilità personale del socio ex art. 36 d.P.R. 602/1973, questione che la CTR non aveva adeguatamente esaminato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato nel motivo dell’Agenzia sulla estinzione della società; la Corte rileva però che, nel caso concreto, la questione dell’effettiva estinzione non è decisiva ai fini della soluzione delle impugnazioni riunite.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Richiamato per contestare gli effetti della cancellazione della società; la Corte osserva che non rileva, ratione temporis o comunque nel caso concreto, ai fini della legittimazione del soggetto che ha proposto il ricorso originario.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È la norma centrale sulla responsabilità del socio e dell’amministratore per i debiti tributari della società estinta; la Corte censura la CTR perché ha omesso qualsiasi seria indagine sui presupposti giuridici e fattuali della responsabilità del socio.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; la Corte, tuttavia, dichiara inammissibile il motivo per difetto di interesse in relazione alla concreta motivazione della decisione impugnata.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria; anche questo profilo è ritenuto inammissibile per difetto di interesse nella specifica configurazione del caso.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal contribuente per sostenere la propria legittimazione ad impugnare e il diritto di difesa; la Corte, però, ritiene corretta l’inammissibilità del ricorso originario proposto da soggetto non legittimato a rappresentare la società.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale che fonda i motivi per violazione di legge nei ricorsi per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per i motivi di nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma utilizzata anche per affermare che la cartella notificata al socio non dipende automaticamente dall’atto notificato alla società, dovendo essere scrutinata l’autonoma pretesa nei confronti del socio.

Massime di principio

  • L’inammissibilità del ricorso proposto in nome di una società compete quando chi agisce non rivesta, al momento della proposizione, la qualità di legale rappresentante o di soggetto comunque legittimato a rappresentarla; la verifica della successiva o pretesa estinzione della società non sana il difetto originario di legittimazione.
  • Nei giudizi tributari che coinvolgono società cancellate o trasferite all’estero, la legittimazione a impugnare gli atti impositivi spetta, a seconda dei casi, alla società tramite il suo legale rappresentante oppure ai soci successori; un soggetto estraneo a tali qualifiche non può validamente proporre il ricorso in nome della società.
  • La responsabilità personale del socio o dell’amministratore per i debiti tributari della società non può essere affermata in via apodittica o per mera conseguenza automatica dell’estinzione della società: il giudice deve accertare in concreto i presupposti giuridici e fattuali previsti dall’art. 36 d.P.R. 602/1973.
  • Quando la cartella di pagamento è emessa sulla base di un autonomo avviso rivolto al socio per far valere una responsabilità personale, la validità o invalidità dell’avviso notificato alla società non costituisce necessariamente il presupposto decisivo della cartella, che va esaminata anche alla luce della propria autonoma base impositiva.
  • Nel giudizio di cassazione difetta di interesse il motivo che censura una statuizione non decisiva rispetto alla ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.