Sentenza del 22/03/2019 n. 8115 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di irrogazione di sanzioni doganali relativo all'importazione, dal Venezuela, di lamiere e nastri di alluminio negli anni 2007-2008. I certificati di origine preferenziale Form A presentavano timbri non conformi agli specimen trasmessi dalle autorità venezuelane alla Commissione europea. L'Agenzia sosteneva che tale difformità integrasse una dichiarazione doganale irregolare sanzionabile ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D.; la contribuente, invece, riteneva che la norma riguardasse soltanto difformità concernenti qualità, quantità e valore, non l'origine della merce. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del giudicato esterno favorevole ottenuto da altro importatore, poiché, essendosi formato prima della sentenza d'appello, avrebbe dovuto essere fatto valere mediante revocazione e non mediante ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata l'interpretazione della CTR. Ha stabilito che il concetto di qualità della merce, ai fini dell'art. 303 T.U.L.D., comprende anche l'origine della merce e che la sanzione si applica a ogni difformità o falsità relativa agli elementi essenziali della dichiarazione doganale, inclusa l'origine preferenziale. È stata ritenuta irrilevante anche la buona fede o l'ignoranza dell'importatore circa la falsità del certificato Form A. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
La sanzione prevista dall'art. 303 T.U.L.D. riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all'origine delle merci stesse.
La nozione di difformità qualitativa è interpretata estensivamente, e non analogicamente, comprendendo anche l'origine della merce. Pertanto, una falsa o irregolare attestazione dell'origine preferenziale può fondare l'applicazione della sanzione.
Art. 81 del Regolamento CEE n. 2454/1993
La non conformità dei timbri apposti sui certificati Form A rispetto agli specimen ufficiali mette in discussione la validità della certificazione dell'origine preferenziale.
Art. 1306 del codice civile
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può, in astratto, essere invocato dagli altri coobbligati, salvo che si fondi su ragioni personali. Tuttavia, nel caso concreto, il giudicato avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione, essendosi formato prima della sentenza d'appello.
Art. 295 del codice di procedura civile
La richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altri processi è stata respinta, poiché i procedimenti collegati erano trattati contestualmente.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 303 T.U.L.D. La censura è stata ritenuta fondata.
Regolamento CEE n. 2454/1993
La disciplina dei certificati Form A e degli specimen dei timbri delle autorità competenti rileva per verificare l'autenticità dell'origine preferenziale dichiarata.
Massime di principio
- Ai fini delle sanzioni doganali, la difformità dell'origine della merce può essere trattata come difformità qualitativa e può comportare l'applicazione dell'art. 303 T.U.L.D., anche se la norma non menziona espressamente l'origine.
- L'uso di un certificato di origine Form A falso, irregolare o non conforme agli specimen ufficiali può far venir meno il beneficio tariffario e fondare sanzioni nei confronti del dichiarante o dell'importatore.
- La buona fede, la diligenza o l'ignoranza dell'importatore circa l'irregolarità del certificato non escludono automaticamente la sanzione, poiché il rischio derivante dai comportamenti dei fornitori rientra nell'attività commerciale dell'operatore.
- Un giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato può essere potenzialmente invocato anche dagli altri soggetti solidalmente obbligati, ma occorre rispettare il corretto mezzo di impugnazione e il momento processuale in cui il giudicato si è formato.
- Se il giudicato esterno si forma durante il giudizio d'appello e la parte non lo fa valere prima della decisione, la sentenza difforme deve essere normalmente impugnata con revocazione, non con ricorso per cassazione.
- L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando resta all'interno del significato possibile della disposizione; ciò è diverso dall'applicazione analogica vietata in materia sanzionatoria.
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