Sentenza n. 9614/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- del 09.02.2026 con cui il Consolato Generale d’Italia a Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso presentata dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego consolare, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, e dell'art. 44, comma 2, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 44-bis del d.P.R. 394/1999, della circolare MUR 2025/2026, della direttiva 2004/114/CE e dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 850/2011. Ha sostenuto di avere dimostrato la disponibilità di mezzi economici sufficienti mediante un deposito bancario di euro 11.109,39, derivante anche dalla conversione di risparmi in oro, una borsa di studio e i redditi dei genitori e dello zio, superiori all'importo annuale di euro 6.947,33 indicato dalla circolare MUR. Ha inoltre dedotto eccesso di potere, sostenendo che il diniego non avrebbe esplicitato le ragioni concrete del rischio migratorio e della ritenuta non veridicità dello scopo di soggiorno, richiamando irragionevolmente il numero dei figli a carico del padre. Infine, ha denunciato difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione, per l'omessa considerazione della provenienza delle somme derivanti dalla conversione dell'oro, dei redditi da locazione dei genitori e della situazione economica degli altri familiari, nonché per la mancata effettuazione di un colloquio personale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di euro 500, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, fondato sull'insufficienza e non adeguata verificabilità delle fonti economiche indicate e sulla conseguente impossibilità di confermare la finalità di studio e di escludere il rischio migratorio. In particolare, ha valorizzato la pensione paterna di soli 320 euro e due consistenti versamenti effettuati poco prima della richiesta di visto, privi di documentazione sull'origine; la non verificabilità dei redditi da locazione, risultanti da documenti non trascritti né muniti di Apostille; la condizione della madre, disoccupata e titolare di un conto di 796 euro alimentato dal coniuge in coincidenza con la richiesta; l'incremento del conto della ricorrente, anch'esso non accompagnato da documentazione sulla provenienza delle somme. È stata ritenuta corretta la mancata considerazione dei redditi dello zio, poiché la circolare MUR consente di fare riferimento alla situazione economica dei soli genitori, sui quali grava l'obbligo di assistenza dei figli. La borsa di studio regionale è stata qualificata come sussidio indicativo della precarietà economica e comunque non certa dopo il trasferimento all'estero. Il giudice ha affermato che l'amministrazione può valutare la complessiva situazione finanziaria del richiedente anche oltre i parametri della circolare MUR e che grava sul richiedente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, l'onere di produrre documentazione idonea a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, la disponibilità dei mezzi di sussistenza e il ritorno nel Paese di provenienza. Il colloquio consolare è stato ritenuto facoltativo, non essendone prevista l'obbligatorietà; inoltre, la ricorrente non ha indicato elementi concreti dai quali desumere che il colloquio avrebbe potuto condurre a un diverso esito. In ogni caso, il vizio procedimentale sarebbe stato non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, essendo stata accertata la correttezza sostanziale del provvedimento.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
Il richiedente deve documentare lo scopo e le condizioni del soggiorno, i mezzi economici sufficienti per la permanenza e, salvo i permessi per lavoro, anche il ritorno nel Paese di provenienza; l'onere documentale consente all'amministrazione di verificare anche il rischio migratorio.
art. 4, comma 2, d.m. 850/2011
Il colloquio consolare ha rilievo nell'istruttoria, ma la disposizione non lo rende obbligatorio in ogni caso; la sua necessità va valutata in relazione alle concrete risultanze procedimentali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La mancata effettuazione del colloquio, quale vizio procedimentale, non comporta l'annullamento quando sia accertato che il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
art. 44, comma 2, d.lgs. 286/1998
art. 4 d.m. 850/2011
circolare MUR 2025/2026
I parametri economici della circolare costituiscono un riferimento, ma non impediscono all'amministrazione consolare di valutare complessivamente l'attendibilità e la provenienza delle risorse dichiarate.
direttiva 2004/114/CE
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, il richiedente deve fornire documentazione idonea non solo a dimostrare il raggiungimento della soglia economica astrattamente prevista, ma anche a rendere verificabili la provenienza delle somme, la sostenibilità complessiva del soggiorno e il rientro nel Paese di provenienza.
- I parametri economici contenuti nelle circolari ministeriali costituiscono una soglia o un criterio di riferimento e non precludono all'autorità consolare una valutazione complessiva della situazione finanziaria e dell'attendibilità delle risorse dichiarate.
- L'autorità consolare può negare il visto per studio quando versamenti recenti, incrementi dei conti correnti o documenti relativi a redditi e disponibilità patrimoniali non siano adeguatamente documentati quanto a provenienza, genuinità e verificabilità, anche se l'importo complessivo dichiarato supera la soglia economica di riferimento.
- Il colloquio consolare non è obbligatorio in ogni procedimento di rilascio del visto; la sua effettuazione rientra nella valutazione dell'amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie concrete.
- La mancata effettuazione del colloquio non determina l'annullamento del diniego quando il ricorrente non dimostri che il colloquio avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito e l'amministrazione abbia comunque adeguatamente istruito e motivato il provvedimento; trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
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