Cassazione Civile, Sentenza n. 18017/2024 del 01/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la ripresa a tassazione di un credito IRES di €1.608.207 relativo al periodo d'imposta 2006, nato da operazioni poste in essere da Jenner 31 s.r.l. e utilizzato in parte dalla contribuente. L'Agenzia ha recuperato l'intero credito anche nei confronti della beneficiaria (oggi Zincatura Arconatese). In primo grado la CTP ha annullato l'avviso per violazione del divieto di doppia imposizione (art. 67 d.P.R. n. 600/1973); la CTR aveva confermato; la Cassazione ha cassato la sentenza d'appello escludendo la violazione del divieto di doppia imposizione e ha rimesso la causa per decidere le questioni non risolte. In sede di rinvio la CTR ha respinto la riassunzione ritenendo che la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, chiedesse di fatto riaffermare una motivazione (divieto di doppia imposizione) già esclusa in cassazione. La ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio denunciando omissione di pronuncia sulle questioni devolute, motivazione contraddittoria e mancato esame del petitum che chiedeva comunque l'annullamento dell'avviso per le ragioni rimaste assorbite in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ha ritenuto fondate le doglianze relative all'interpretazione eccessivamente formalistica del ricorso di riassunzione da parte della CTR e alla contraddittorietà della motivazione. Ha constatato che la contribuente, pur avendo chiesto la 'conferma della sentenza di primo grado', intendeva ottenere l'annullamento dell'avviso anche sulla base dei motivi diversi dal divieto di doppia imposizione (questioni rimaste assorbite), come emergeva dal petitum del ricorso in riassunzione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 600/1973 (divieto di doppia imposizione)
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
La norma tutela contro la doppia imposizione; la Cassazione ha ritenuto che l'eventuale violazione di tale divieto fosse stata esclusa e formasse giudicato interno, perciò non poteva essere nuovamente invocata per annullare l'avviso.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella censura come norma procedurale sulla competenza e sulle regole processuali generali; la censura riguarda omissione di decisione e regole del giudice del rinvio.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Norma processe civile invocata nella critica per la declaratoria di non doversi decidere; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia omesso di decidere sui punti devoluti.
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
Regole sul procedimento davanti alle commissioni tributarie e sul giudice del rinvio; la sentenza impugnata è stata censurata per non aver applicato correttamente i principi di devoluzione della causa.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Motivo di impugnazione per violazione di legge e nullità per omessa o contraddittoria motivazione; la Corte ha accolto i vizi denunciati con tale norma.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamata in relazione al difetto di motivazione nella sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto insanabilmente contraddittoria la motivazione della CTR.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Norma sulla completezza e motivazione della decisione; invocata per lamentare motivazione contraddittoria.
art. 125 disp. att. c.p.c.
art. 125 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Richiamata in relazione alle disposizioni applicabili al procedimento di riassunzione e al rito; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia rispettato gli obblighi di decisione sui punti devoluti.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio (dopo cassazione) deve decidere le questioni devolute con la massima attenzione al petitum e non può rifiutarsi di decidere per un'interpretazione eccessivamente formalistica della domanda di riassunzione.
- Se la Cassazione ha escluso una specifica censura (es. violazione del divieto di doppia imposizione), tale questione forma giudicato interno e non può essere riesaminata dal giudice del rinvio; il giudice deve invece esaminare le restanti questioni devolute.
- La formula 'conferma della sentenza di primo grado' va interpretata alla luce delle conclusioni e del petitum: può legittimamente mirare a ottenere l'annullamento dell'atto per motivi diversi da quelli già esclusi in cassazione, purché ciò risulti dalle conclusioni riproposte.
- La mancata o contraddittoria motivazione sulle questioni devolute costituisce motivo valido di cassazione: il giudice deve rendere una motivazione coerente e completa sulle questioni che gli sono state ricondotte.
- In fase di riassunzione il ricorrente dovrebbe esprimere chiaramente quali profili intende riproporre e chiedere espressamente l'annullamento dell'atto anche in relazione ai motivi rimasti assorbiti in appello, per evitare letture formali della domanda.
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