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Sentenza

Sentenza n. 244/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento dell’Ordinanza n° ACQ/19/2022 del 05/07/2022, successivamente notificata, con cui il Comune di Giugliano in Campania (NA), ha accertato l'inottemperanza all' Ordinanza di demolizione n. 147 del 21/06/1999 e ordinato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ed il contestuale sgombero di opere edili di mq 100,00, realizzate nel territorio comunale al Viale dei Pini Sud n. 57, distinte in NCEU al foglio 83 p.lla 734, nonché costituito apposita servitù sulla restante area riferita alle parti comuni di tale particella; del verbale del 29/10/1999, prot. N° 848/ED-406/P.G./LL redatto dalla Polizia Municipale, recante constatazione dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 147 del 21/06/1999, ivi menzionato; di ogni altro atto preordinato collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente

Giustizia amministrativa202204952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime, sgombero e costituzione di un'eventuale servitù sulle parti comuni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale del 2022 e il verbale del 1999 di accertamento dell'inottemperanza, deducendo: l'inapplicabilità dell'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, sul presupposto che l'intervento sarebbe stato un ampliamento qualificabile come ristrutturazione edilizia, soggetto all'art. 33 d.P.R. 380/2001; l'erronea individuazione della destinataria dell'ordinanza acquisitiva, indicata con dati anagrafici diversi da quelli riportati nell'ordine di demolizione; l'indeterminatezza dell'ordine di demolizione quanto alla consistenza degli abusi e alle aree da acquisire; il difetto di motivazione e istruttoria, per mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico, urbanistico e ambientale; l'illegittimità della costituzione di una non specificata servitù sulle parti comuni della particella; nonché, in via derivata, l'illegittimità dell'ordine di sgombero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso soltanto in parte. Ha respinto la censura relativa all'identità della destinataria, ritenendo che la diversa indicazione della data e del luogo di nascita costituisse un mero errore formale, superato dagli elementi anagrafici e dall'univoco riferimento di entrambi gli atti al medesimo abuso. Ha ritenuto applicabile l'art. 31 d.P.R. 380/2001, poiché le opere consistevano in dieci pilastri in cemento armato, un solaio di copertura, una cassa scale e la sopraelevazione di un primo piano, configurando un nuovo manufatto autonomo e non un intervento di ristrutturazione o ampliamento di opere preesistenti. Ha escluso il difetto di motivazione e istruttoria quanto all'acquisizione delle opere e dell'area di sedime, rilevando che tale acquisizione è una misura sanzionatoria automatica e dovuta conseguente all'inottemperanza non giustificata all'ordine di demolizione, senza necessità di una motivazione ulteriore sull'area di sedime. Ha inoltre ritenuto che l'eventuale indeterminatezza dell'originaria ordinanza di demolizione non potesse essere fatta valere contro l'ordinanza acquisitiva, essendo l'ordine presupposto ormai intangibile, e comunque ha osservato che l'ordinanza del 2022 individuava analiticamente opere, ubicazione e dati catastali. Ha invece accolto la censura relativa alla costituzione dell'eventuale servitù sulle parti comuni, annullando il provvedimento in questa parte, perché la misura era assolutamente generica: il Comune non aveva indicato le parti interessate né le ragioni e il nesso funzionale che ne giustificassero l'imposizione, ulteriore rispetto all'acquisizione dei manufatti e dell'area di sedime. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione della costruzione abusiva, se l’inottemperanza non sia giustificata, si verifica automaticamente l’acquisizione al patrimonio del comune di tale costruzione, nonché dell’area di sedime e di quella ulteriore necessaria ai fini urbanistico-edilizi.

    L'acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime è una misura sanzionatoria automatica e dovuta, di natura dichiarativa, conseguente all'inottemperanza non giustificata all'ordine di demolizione. Non richiede un'ulteriore motivazione o istruttoria con riguardo all'area di sedime; sono invece necessarie specificità e motivazione per l'eventuale acquisizione di area ulteriore o per misure ulteriori funzionalmente collegate.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso che fosse applicabile, qualificando le opere come nuovo manufatto autonomo e non come ristrutturazione edilizia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La sentenza dà atto dello svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità telematiche.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce una misura sanzionatoria, non un atto di autotutela, e si produce automaticamente quale effetto dell'inottemperanza non giustificata all'ordine di demolizione decorso il termine di legge; il provvedimento successivo ha natura meramente dichiarativa.
  • L'acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di sedime non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'accertamento dell'inottemperanza, mentre l'acquisizione di un'area ulteriore deve essere specificamente individuata, giustificata e collegata da un adeguato nesso funzionale alle opere abusive.
  • Una misura ulteriore rispetto all'acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di sedime, quale la costituzione di una servitù di passaggio, è illegittima se il provvedimento non identifica con precisione i beni interessati e non espone le ragioni che rendono necessaria e funzionale tale misura.
  • L'ordinanza acquisitiva può essere contestata autonomamente con riguardo alla correttezza formale e sostanziale del proprio contenuto accertativo, ma non può essere impugnata per vizi propri dell'ordine di demolizione presupposto quando quest'ultimo sia divenuto intangibile.
  • La realizzazione di pilastri, solaio, cassa scale e sopraelevazione, dotati di autonoma funzionalità e privi di titolo edilizio, può essere qualificata come nuovo manufatto, con conseguente applicazione della sanzione acquisitiva prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, anziché della disciplina relativa alla ristrutturazione edilizia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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