Sentenza del 30/09/2019 n. 24256 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di maggiori dazi doganali relativi a importazioni di tessuti di cotone effettuate negli anni 2001-2002. La società aveva beneficiato dell'aliquota preferenziale del 7,3%, anziché di quella ordinaria dell'8,6%, sulla base dell'origine preferenziale delle merci. L'Agenzia contestava sia la validità della notifica degli atti allo spedizioniere doganale, indicato nella documentazione come rappresentante della società, sia l'assenza della prova del trasporto diretto delle merci dal Paese di origine alla Comunità europea, requisito necessario per il trattamento agevolato. La CTR aveva ritenuto irregolare la notifica e sufficiente, per dimostrare il trasporto diretto, la verosimiglianza derivante dalle caratteristiche delle merci e dal fatto che esse avessero effettuato una sola tappa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo dell'Agenzia, dichiarato inammissibile il secondo e parzialmente assorbito o dichiarato inammissibile il quinto. Ha stabilito che, ai fini della notifica, l'Amministrazione poteva validamente notificare gli atti allo spedizioniere che risultava rappresentante dalla documentazione doganale, secondo il principio della rappresentanza apparente, salvo comunicazione scritta della cessazione della rappresentanza. Ha inoltre affermato che il trattamento preferenziale costituisce un regime eccezionale e che spetta all'importatore dimostrare tutti i requisiti per beneficiarne, compreso il trasporto diretto, mediante certificato di non manipolazione, titolo di trasporto unico o documentazione probatoria equivalente. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 40, commi 1, 2 e 3 (TULD)
Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza.
La notifica degli atti doganali allo spedizioniere è valida quando egli risulta rappresentante dalla documentazione doganale, anche se successivamente viene contestata l'effettività del rapporto. Nei rapporti con l'Amministrazione opera la rappresentanza apparente, salvo una comunicazione scritta di cessazione della rappresentanza.
Regolamento CE n. 2913 del 1992, art. 5, paragrafi 2, 4 e 5 (Codice doganale comunitario)
L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornire le prove del suo potere di rappresentanza.
Il potere dell'autorità doganale di chiedere la prova della rappresentanza è una facoltà esercitabile al momento della presentazione della dichiarazione, non un obbligo la cui omissione rende invalida la successiva notifica degli atti.
Regolamento CE n. 2913 del 1992, art. 201
L'obbligazione doganale all'importazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
Il debitore dell'obbligazione doganale è il dichiarante; in caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.
Regolamento CE n. 2454 del 1993, artt. 67-77 e art. 94 (DAC)
Il beneficio dell'origine preferenziale richiede il rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dall'accordo applicabile, inclusa la regola del trasporto diretto o la prova dell'assenza di manipolazioni nel Paese di transito.
Regolamento CE n. 2454 del 1993, art. 78
La prova del trasporto diretto deve essere fornita mediante un titolo di trasporto unico, un certificato delle autorità doganali del Paese di transito oppure altra documentazione probatoria idonea. Il solo certificato FORM A non dimostra necessariamente il rispetto del trasporto diretto.
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
La norma è stata richiamata dall'Agenzia con riferimento alla validità degli atti e delle notifiche in materia doganale, ma la decisione si fonda principalmente sull'art. 40 TULD.
Massime di principio
- Quando un intermediario risulta indicato nei documenti doganali come rappresentante dell'importatore, la notifica degli atti doganali a tale intermediario può essere valida anche se l'importatore contesta successivamente l'esistenza o l'estensione dell'incarico, salvo che abbia comunicato formalmente alla dogana la cessazione della rappresentanza.
- Il trattamento daziario preferenziale è un'eccezione rispetto alla tassazione ordinaria; chi lo invoca deve provare tutti i requisiti previsti dalla normativa, non soltanto l'origine dichiarata della merce.
- Il certificato FORM A attesta l'origine preferenziale, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare che la merce sia stata trasportata direttamente o non sia stata manipolata durante il transito.
- La mera verosimiglianza, le caratteristiche fisiche della merce o il fatto che sia stata effettuata una sola tappa non sostituiscono la documentazione richiesta per provare il trasporto diretto.
- In caso di contestazione del regime agevolato, l'importatore dovrebbe conservare e produrre titoli di trasporto, certificati di non manipolazione, documenti doganali del Paese di transito o altra documentazione equivalente.
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